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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 05148/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo non sono scandit da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono comunque manifestamente infondate.

La denunciata incoerenza tra le due sentenze poste in esecuzione fondata sulla circostanza indicata come impossibile a verificarsi, sul piano storico naturalistico , che il condannato all'epoca di consumazione dei due furti di energia elettrica fosse contemporaneamente assegnatario di due distinti alloggi popolari nonché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] può dare luogo ad una questione di ne bis in idem, rilevabile con lo strumento di cui all'art. 669 cod, proc, pen,, che postula la medesimezza dei fatti giudicati e non la diversità come riconosciuta dallo stesso ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ka ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 novembre 2022, Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo non sono scandit da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono comunque manifestamente infondate. La denunciata incoerenza tra le due sentenze poste in esecuzione fondata sulla circostanza indicata come impossibile a verificarsi, sul piano storico naturalistico , che il condannato all'epoca di consumazione dei due furti di energia elettrica fosse contemporaneamente assegnatario di due distinti alloggi popolari nonché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] può dare luogo ad una questione di ne bis in idem, rilevabile con lo strumento di cui all'art. 669 cod, proc, pen,, che postula la medesimezza dei fatti giudicati e non la diversità come riconosciuta dallo stesso ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ka ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022, Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris