CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 9661/2015R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il secondo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, giusta procura in calce a l controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 90/01/2014, depositata il 21 gennaio 20 15 e notificata il 9 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del25 ottobre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril Oggetto: Dazi antidumping –Classificazione doganale - Tubi –Definizione agevolata ex art. 5 dl n. 119/2018 rinvio a nuovo ruolo del ricorso essendo ancora in corso i pagamenti rateali. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle dogane, a seguito di accertamento a posteriori, emetteva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avvis i di rettifica, nonché i relativi atti di irrogazione delle sanzioni, in relazione alle importazioni, per gli anni 2008-2010, di “accessori per tubi” originari della [OSCURATO:PERSONA] e della Thailandia, spediti da Taiwan, erroneamente classificati alla Voce tariffaria VD 7307 9990 99 anziché a quella, più specifica, VD 7307 9311 99, con conseguente omesso pagamento dei dazi antidumping previsti per quest’ultima. L’impugnazione della contribuente era rigettata dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che annullava la ripresa per carenza dei presupposti per l’emissione degli avvisi. L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con quattro motivi. Resiste la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del giudizio il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119 del 2018 con riguardo alle cartelle relative agli avvisi oggetto del giudizio. La norma rinvia all’art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, che prevede: «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.» Il comma 2, inoltre, prevede che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo, avuto riguardo alla specifica fattispecie, di 10 rate. 1.1. Nella vicenda in giudizio l’istanza è stata favorevolmente valutata dall’Agenzia delle entrate che ha concesso la rateazione massima, ossia di 10 rate, l’ultima delle quali verrà a scadenza il 30 novembre 2023. Ne deriva che la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente e, in quanto essa risulti regolare, tale condizioneosta ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia. 1.2. Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della compiuta definizione della procedura di definizione agevolata, restando onere delle parti fornire le successive informazioni sul regolare esito della stessa. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa del compiuto