CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CREMONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONA Aet-e--alAti-se-a4a-gLar-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Cremona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e due mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 348 cod. pen., disponendo la restituzione all'imputato di quanto in sequestro (immobili utilizzati per commettere il delitto). Rilevato che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, deducendo vizi di legge e di motivazione. Rilevato, tuttavia, che l'impugnazione appare tardiva, essendo pervenuta alla Cancelleria del giudicante in data 27 maggio 2022 e quindi ben oltre il termine utile di quindici giorni per proporla tempestivamente (26 aprile in relazione alla data di deposito della motivazione, contestuale alla lettura della sentenza, del 11 aprile 2022). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 20 genaio 2023 f Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] idente O [OSCURATO:PERSONA] -D rOSITAIA Cu 1..1,-.RIA 1