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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17760/2026

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rte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato;lette le conclusioni dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civiliIafrate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PisanoCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarotenutoClaudio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili BianchiniMaurizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositato comparsaconclusionale e nota spese;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile AntonioVaudo, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositatocomparsa conclusionale e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 5 maggio 2025 con cui la Corte di Appello di Roma haconfermato la sentenza del 10 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Latina lo hacondannato alla pena di anni 1 di reclusione e 500,00 euro di multa per il reatodi truffa aggravata.2.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 1 della legge n. 4del 1953 e dell’art. 640 cod. pen.La difesa assume che il trattamento di fine rapporto costituisce retribuzionedifferita, il cui diritto matura in capo al lavoratore al momento della cessazionedel rapporto, salva la possibilità di anticipazioni nei casi previsti dalla legge.A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 252/2005, l’adesione del prestatoredi lavoro alla previdenza complementare determinerebbe l’instaurazione di unrapporto a struttura triangolare tra lavoratore, datore di lavoro e fondo pensione,nel cui ambito il datore di lavoro è tenuto a trattenere le quote di TFR e a versarleal fondo prescelto.Nell’ipotesi di omesso versamento, la legittimazione ad agire per la tuteladell’integrità della posizione previdenziale e della regolarità dell’accantonamentospetterebbe esclusivamente al lavoratore, ai sensi del d.lgs. n. 252/2005, comeaffermato, tra l’altro, da Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n.6349/2015.L’azione, quindi, dovrebbe essere esercitata iure proprio ma con effetti diretti infavore del fondo di previdenza complementare, soggetto che deve partecipare alcontraddittorio, trattandosi di condanna a favore di terzo, secondo quantoriconosciuto, tra le altre, dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10489/16 e dalTribunale di Napoli con sentenza n. 5294/2017.L’omesso versamento delle quote di TFR integrerebbe, pertanto, un graveinadempimento contrattuale e una violazione negoziale e non già una condottafraudolenta, con conseguente obbligo del datore di lavoro di ripristinare laposizione previdenziale mediante il versamento delle somme dovute.In tale contesto, l’indicazione in busta paga delle trattenute destinate allaprevidenza complementare, ancorché non versate, non costituirebbe artificio oraggiro, ma adempimento di un obbligo legale funzionale alla conoscibilità delcredito del lavoratore.È stato in proposito affermato che l’art. 1 della legge n. 4 del 1953 imporrebbe aldatore di lavoro di indicare nel prospetto paga tutti gli elementi della retribuzionee le singole trattenute, indipendentemente dall’effettivo pagamento oversamento delle stesse.La corretta esposizione in busta paga delle quote di TFR devolute al fondoconsentirebbe, di conseguenza, al lavoratore di avere piena contezza dei propridiritti e costituirebbe, nella prassi giudiziaria, il principale presupposto probatorioper l’ottenimento di provvedimenti monitori in materia di crediti di lavoro, senzache ciò sia mai stato ricondotto alla fattispecie di truffa.Tale ricostruzione troverebbe conferma nelle risultanze istruttorie, dalle qualiemergerebbe l’obbligatorietà dell’indicazione in busta paga delle sommedestinate ai fondi pensione, come attestato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno unanimemente affermato che le quote di TFRdevono essere sempre indicate nel cedolino paga, a prescindere dall’effettivoversamento al fondo.3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce travisamento della prova nonchémanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione allasussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen.3.1.

La Corte distrettuale, con motivazione manifestamente illogica, avrebbeerroneamente affermato che la conoscenza della condotta fraudolenta del Klingerda parte dei lavoratori sarebbe avvenuta solo casualmente e dopo anni, ritenendoche soltanto dal 2023 gli iscritti al [OSCURATO:PERSONA] abbiano potuto controllarecompiutamente la propria posizione previdenziale, al contempo giudicandoirrilevante l’esposizione a bilancio del debito previdenziale perché non riferita allesingole posizioni individuali.Tale ricostruzione sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie.

In primo luogo,il versamento delle quote era dovuto al [OSCURATO:PERSONA] e non ai singoli lavoratori,sicché l’indicazione contabile del debito non poteva che essere globale.A giudizio della difesa, inoltre, sarebbe del tutto irragionevole ritenere sussistenteuna truffa protratta per oltre dieci anni, laddove le somme asseritamente oggettodi indebito arricchimento risultavano da anni correttamente esposte nei bilancisocietari come debito.Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la prova testimonialedimostrerebbe che i lavoratori erano in grado, già da molti anni, di conoscere lapropria posizione contributiva e di rilevare eventuali omissioni.In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che ciascun aderentepoteva accedere a un’area riservata del [OSCURATO:PERSONA] per verificare la propria posizione,smentendo l’assunto secondo cui tale possibilità sarebbe sorta solo nel 2023.I lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebberodichiarato di aver effettuato controlli autonomi sul sito del [OSCURATO:PERSONA], di averricevuto comunicazioni circa i mancati versamenti e, in alcuni casi, di averpresentato denunce o querele già tra il 2011 e il 2013 nonché di essere iscrittialle organizzazioni sindacali e informati delle vicende aziendali.

Il teste De MasoLorenzo avrebbe confermato l’esistenza di accordi sindacali già risalenti neltempo.Tali circostanze, confermate anche dai testi della difesa, escluderebbero che lacondotta sia stata connotata da occultamento o inganno idonei a integrare gliartifici e raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen.3.2.

La Corte di Appello, con argomentazioni illogiche, avrebbe ritenutoindimostrata la grave difficoltà economica dell’impresa, valorizzando ilpagamento dei premi di produzione, la concessione di benefici ai dirigenti, lafruizione di finanziamenti pubblici e l’assenza di licenziamenti, nonostante ilricorso a cassa integrazione e mobilità.A giudizio della difesa, le procedure di cassa integrazione e di mobilità,pacificamente accertate, costituirebbero indici sintomatici di una situazione dicrisi, a nulla rilevando che non siano sfociate in licenziamenti, circostanza chesemmai dimostra la volontà aziendale di preservare i livelli occupazionali.Il premio di produzione, inoltre, costituirebbe elemento retributivo previsto dallacontrattazione collettiva e non voce discrezionale, mentre l’unica componente nonobbligatoria è il c.d. superminimo.Quanto ai finanziamenti pubblici, essi non attesterebbero solidità economica,trattandosi di prestiti finalizzati allo sviluppo e alla ricerca nel settore aeronautico,come previsto dalla L. 808/1985.

La situazione di crisi troverebbe, del resto,conferma nella documentazione versata in atti e nelle dichiarazioni rese dalVitiello, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero fatto menzione di proceduredi mobilità e di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Le somme trattenutedal ricorrente non sarebbero, pertanto, destinate a un arricchimento personale,ma al mantenimento della continuità aziendale.3.3.

La Corte di Appello, pur riconoscendo che il sistema dei fondi pensioneintegrativi comporta l’investimento delle somme e la variabilità del valore dellequote, ha ritenuto che la mera rivalutazione al valore attuale non consentissel’integrale ristoro del danno subito dai lavoratori, tale conclusione rivelerebbe, agiudizio della difesa, un travisamento del funzionamento della previdenzacomplementare.È stato, in proposito, affermato dalla difesa che il lavoratore non vanterebbe uncredito in denaro rivalutabile, ma un numero di quote, il cui valore dipendedall’andamento dei mercati; come ammesso anche dalle parti civili, la prestazionepensionistica sarebbe, quindi, proporzionata esclusivamente alle quoteeffettivamente attribuite.Dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione concordataria emergerebbeche, ai fini del concordato, ai lavoratori sarebbe stato riconosciuto lo stessonumero di quote che avrebbero ottenuto in caso di tempestivo versamento; ladifferenza avrebbe riguardato esclusivamente la valorizzazione delle quote,corrisposta dall’azienda al valore corrente, con un esborso maggiore a carico dellastessa.

Le posizioni individuali sarebbero state verificate dal commissario sullabase delle risposte fornite dai lavoratori e degli estratti del [OSCURATO:PERSONA], conconseguente incremento degli importi inizialmente stimati.Il concordato, omologato senza opposizioni, prevederebbe, peraltro, il pagamentointegrale dei crediti privilegiati dei lavoratori e sarebbe stato integralmenteadempiuto; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe successivamente attestato l’inutilità diulteriori accantonamenti per effetto della flessione del valore delle quote.[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero chiarito, inoltre, come il numero di quoteversamenti tempestivi e che l’attualizzazione avrebbe inciso solo sull’importoversato dall’azienda.

Pertanto, i lavoratori non avrebbero subito nessun dannopatrimoniale, conservando integralmente la propria posizione previdenziale.In tale contesto, risulterebbe priva di logica e di fondamento giuridico l’ipotesi diuna truffa protratta per oltre dodici anni, anche in considerazione del fatto che lesomme relative al TFR e alla previdenza complementare non erano nelladisponibilità immediata dei lavoratori, maturando solo alla cessazione delrapporto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1.

Il primo motivo ed il secondo motivo, che possono essere trattaticongiuntamente avendo ad oggetto censure tra loro strettamente connesse, sonoal contempo manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianzeinerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatoriogià espresse nei giudizi di merito ed affrontate in termini precisi e concludenti dalTribunale e dalla Corte territoriale.Peraltro, la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sonoconformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che ledue sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo ununico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamoda parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametrocostituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01).2.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito adaffermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di unavalutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica edei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutandoperaltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’attodi appello.2.1.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità dielementi (con particolare riguardo alla documentazione in atti e alle dichiarazionidei testi escussi nel giudizio di merito) idonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] -nelperiodo 2008-2018- previa continuativa falsificazione delle buste paga deidipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]., distraeva le somme che dovevano esseredevolute in favore del fondo pensionistico [OSCURATO:PERSONA] per un totale di 925.524,136euro, che in tal modo invece di essere corrisposti al fondo venivano versati suconti correnti a lui riconducibili, tale ricostruzione, in nessun modo censurabilesotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamentidi fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità eperciò insindacabili in questa sede.2.2.

I giudici di merito hanno, peraltro, fornito una motivazione immune dacensure nella parte in cui hanno disatteso la prospettazione difensiva secondo cuidifetterebbero gli elementi costitutivi degli artifici e raggiri, in ragione dellaprevisione normativa che impone al datore di lavoro di indicare in busta paga letrattenute previdenziali.Invero, l’esistenza di tale obbligo legale non vale ad escludere la configurabilitàdella condotta fraudolenta, allorché l’indicazione in busta paga del versamento ditrattenute destinate ad un fondo pensionistico, in realtà mai effettuate, si risolvanella rappresentazione di un dato non veritiero, idoneo a simulare una situazioneapparente difforme da quella reale.

Tale condotta integra un mezzo artificioso,concretamente idoneo a indurre in errore il lavoratore in ordine alla effettivaposizione contributiva riferita al fondo pensione.Deve essere, in proposito, evidenziato come, ai fini della configurabilità del delittodi truffa, gli artifici e raggiri possono consistere anche in comportamentiformalmente leciti che, tuttavia, siano utilizzati in modo decettivo, così da creareuna falsa rappresentazione della realtà idonea a trarre in inganno il soggettopassivo.

In particolare, la mera esposizione di dati non veritieri in documentidestinati al destinatario della prestazione può integrare l’elemento oggettivo delreato, qualora sia idonea, come nel caso oggetto di scrutinio, ad ingenerare unaffidamento incolpevole circa la corrispondenza al vero di quanto rappresentato.Ne consegue che l’adempimento formale dell’obbligo di indicazione in busta paganon esclude, ma anzi costituisce lo strumento attraverso cui il [OSCURATO:PERSONA] harealizzato la condotta decettiva, in quanto i dati riportati non corrispondevanoalla reale effettuazione dei versamenti previdenziali, con conseguenteintegrazione dell’elemento costitutivo degli artifici e raggiri richiesto dallafattispecie incriminatrice.2.3.

Anche l’ulteriore censura con cui il ricorrente afferma che i dipendenti iscrittial [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto controllare tempestivamente la propriaposizione previdenziale è destituita di fondamento.La Corte distrettuale ha sviluppato un percorso argomentativo coerente con lerisultanze istruttorie ed immune da vizi di illogicità o da errori di diritto,evidenziando come la conoscenza, da parte dei lavoratori, della condottatruffaldina sia intervenuta in modo del tutto occasionale e a distanza di annidall’inizio della stessa.

Tale emersione non è stata determinata da condotteimprontate a trasparenza o chiarezza da parte del [OSCURATO:PERSONA], bensì da fattori esternie contingenti, quali la progressiva ricezione, nel tempo, delle comunicazioniprovenienti dal fondo [OSCURATO:PERSONA] ovvero le richieste di anticipazione del TFRavanzate da alcuni dipendenti.

Solo in conseguenza di tali circostanze si èdeterminato, nel 2019, il coinvolgimento delle RSU, quando il mancatoversamento dei contributi si protraeva già da diversi anni.La Corte territoriale ha, inoltre, puntualmente chiarito che, contrariamente aquanto dedotto nel ricorso, soltanto a decorrere dal 2023 gli iscritti al fondoCometa hanno acquisito la concreta possibilità di verificare in modo completo lapropria posizione individuale, a seguito dell’introduzione del sistema telematicodedicato.Parimenti priva di fondamento è stata ritenuta la deduzione difensiva secondo cuila conoscenza della situazione da parte dei lavoratori sarebbe desumibiledall’esposizione in bilancio del debito previdenziale.

Sul punto, i giudici di meritohanno correttamente rilevato come tale indicazione, oltre a non contenere alcunaspecificazione riferita ai singoli lavoratori, fosse del tutto generica e priva diqualsiasi richiamo al fondo [OSCURATO:PERSONA], risultando pertanto inidonea a fornire allepersone offese un’informazione effettiva e concreta circa il mancato versamentodei contributi e, quindi, a rendere conoscibile il raggiro.In tale contesto, la sopravvenuta conoscenza della condotta fraudolenta e leiniziative successivamente intraprese al fine di contenere le conseguenzepregiudizievoli per i lavoratori sono state correttamente ritenute circostanze nonidonee ad escludere la rilevanza penale degli artifici posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, infatti, ha sistematicamente omesso qualsiasi informazione neiconfronti dei dipendenti in ordine al mancato versamento dei contributiprevidenziali, pur trattenuti in busta paga ed acquisiti dalla società, cosìperpetuando una rappresentazione non veritiera della situazione contributiva edinducendo in errore i lavoratori.In linea con tali conclusioni, deve essere affermato che, ai fini della configurabilitàdel reato di truffa, la conoscenza successiva della condotta illecita da parte dellepersone offese, così come le iniziative riparatorie eventualmente intraprese, nonpossono incidere sulla sussistenza degli artifici e raggiri, ove questi abbiano giàprodotto l’effetto di indurre in errore il soggetto passivo in quanto condottesuccessive, inidonee a neutralizzare retroattivamente l’inganno già realizzato e,di conseguenza, ad escludere la responsabilità penale per il fatto commesso.2.4.

La Corte distrettuale ha, altresì, fornito una motivazione adeguata e coerentenel disattendere l’ulteriore censura con cui il ricorrente contestava la destinazionedelle somme distratte dal [OSCURATO:PERSONA] a fini di arricchimento personale, sostenendoche le stesse sarebbero state impiegate per far fronte alla grave carenza diliquidità della società [OSCURATO:SOCIETA]I giudici di merito hanno evidenziato, con argomentazione puntuale, come lamenzionata compagine societaria abbia beneficiato, nel corso degli anni, difinanziamenti pubblici e come le situazioni di temporanea difficoltà economica,che avevano determinato il ricorso a strumenti quali la mobilità o la cassaintegrazione, non si siano mai tradotte in licenziamenti.

Tale circostanza è statavalorizzata quale indice sintomatico dell’assenza di una condizione di graveilliquidità, ulteriormente confermata dal fatto che la società ha nel tempoproceduto a nuove assunzioni.È stato, inoltre, evidenziato l’accertato pagamento di premi di produzione,elemento ritenuto incompatibile con la prospettata situazione di crisi, trattandosidi una componente retributiva non obbligatoria che, in presenza di una effettivae significativa carenza di liquidità, avrebbe potuto essere sospesa, garantendocomunque la corresponsione delle retribuzioni ordinarie.

La continuità nelpagamento di tali emolumenti è stata correttamente interpretata come indicedell’assenza di una condizione di grave difficoltà economica dell’impresa.Infine, correttamente la Corte ha ritenuto irrilevante il successivo aggravarsi dellasituazione di crisi nel 2020, atteso che la condotta di indebito trattenimentorisultava già in atto sin dal 2008, con conseguente autonomia e anteriorità delfatto rispetto alle successive vicende economiche della società.La Corte territoriale ha, quindi, logicamente evidenziato come l’indebitoincameramento delle quote contributive trattenute ai dipendenti, mediantel’artificio contestato, abbia consentito al [OSCURATO:PERSONA] di disporre delle somme nonversate senza destare immediati sospetti, diversamente da quanto sarebbeaccaduto nel caso di mancato pagamento dei premi di produzione o dei beneficiriconosciuti ai dirigenti, circostanza che avrebbe reso evidente all’esterno unapossibile situazione di criticità finanziaria.2.5.

Infine, la Corte distrettuale ha fornito una motivazione adeguata e coerenteanche in ordine alla sussistenza del danno ingiusto arrecato alle persone offese,individuandolo nel pregiudizio patrimoniale progressivamente subito dailavoratori, mese per mese, in conseguenza dell’omesso versamento dei contributiprevidenziali.

I giudici di merito hanno, in proposito, correttamente escluso larilevanza delle condotte successive consistite nel riconoscimento del debito,nell’assunzione dell’impegno al pagamento dei contributi omessi enell’inserimento dei relativi importi nella procedura di concordato, trattandosi diiniziative intervenute dopo il perfezionamento della condotta truffaldina e, inquanto tali, inidonee ad eliminare integralmente le conseguenze patrimonialipregiudizievoli per le parti civili.Parimenti infondata è stata ritenuta la prospettazione difensiva secondo cui talicondotte avrebbero eliso ogni danno derivante dal mancato tempestivoversamento dei contributi.

In particolare, la tesi secondo cui le quote contributivericonosciute a ciascun lavoratore nell’ambito del concordato sarebbero staterivalutate al valore medio del 2020 e, pertanto, corrisposte al valore attuale, èstata disattesa con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici.La Corte territoriale ha evidenziato, in modo puntuale, che tale circostanza ècomunque successiva alla consumazione del reato e, quindi, non idonea a incideresulla già realizzata lesione patrimoniale.

Ha inoltre rilevato che il sistema dei fondipensionistici integrativi è strutturato in modo tale che le somme versate nonvengano semplicemente accantonate, ma siano destinate a forme diinvestimento, con la conseguenza che il loro valore è strettamente connessoall’andamento dei mercati finanziari.

Ne deriva che la mera rivalutazione degliimporti al valore attuale non è comunque idonea a garantire l’integrale ristoro deldanno subito dai lavoratori, i quali sono stati privati delle utilità derivanti dallatempestiva immissione delle stesse nel circuito degli investimenti.2.6.

La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logicimanifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dallaCorte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, diconseguenza, ad ogni censura in questa sede.3.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenutedalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ManfrinGianfranco e [OSCURATO:PERSONA], che, in base alla qualità dell'opera prestata inrelazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate neitermini precisati in dispositivo.4.

Ritiene, infine, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore dellecostituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AngeloMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiDomenico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Le memorie conclusive depositate in data 13 gennaio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Donnarumma ed in data 14 gennaio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a cagionedella loro genericità, non hanno fornito alcun contributo alla dialettica processualein quanto prive di deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente(Sez.

U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino,Rv. 278834).5.

È appena il caso di rilevare che non può essere presa in considerazione larichiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata, fondata sull’assunto dell’insussistenza del reato di truffa permancanza di atti dispositivi posti in essere dai lavoratori in conseguenza degliartifici e raggiri del [OSCURATO:PERSONA].In proposito, deve affermarsi che l’art. 611, comma primo, cod. proc. pen. nonil provvedimento sottoposto al giudizio di legittimità da parte dell’imputato, taleda consentirgli di dedurre vizi non prospettati dal ricorrente o relativi a capi epunti della decisione diversi da quelli oggetto di impugnazione.

La disposizionerichiamata deve, infatti, essere interpretata in coordinamento con l’art. 609,comma primo, cod. proc. pen., il quale, in attuazione del principio devolutivo,delimita l’ambito della cognizione di questa Corte ai soli motivi dedotti con ilricorso.Ne consegue che le conclusioni del Procuratore generale possono essereesaminate esclusivamente nella misura in cui risultino pertinenti ai motivi diimpugnazione proposti, restando preclusa ogni valutazione su questioni estraneeal devolutum come quelle indicate nella memoria depositata nel caso di specie(Sez. 1, n. 52579 del 11/11/2014, Moretti, Rv. 261461 – 01; Sez. 1, n. 30240del 25/01/2016, Fabiano, Rv. 268100 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 38983 del30/10/2025, Cintura, non massimata).In ogni caso, deve rilevarsi che l’inammissibilità originaria del ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA], impedendo l’instaurazione di un valido rapporto processuale dinanzia questa Corte, determina una preclusione radicale dei poteri di cognizione delgiudice di legittimità, con conseguente impossibilità di esaminare nel merito lequestioni prospettate dal Procuratore generale, anche se attinenti a profilirilevabili d’ufficio (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; Sez.

U,n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3.686,00 oltre accessori di legge.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle speseavanzata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AngeloMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiDomenico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato;lette le conclusioni dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civiliIafrate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PisanoCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarotenutoClaudio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili BianchiniMaurizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositato comparsaconclusionale e nota spese;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile AntonioVaudo, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e depositatocomparsa conclusionale e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 5 maggio 2025 con cui la Corte di Appello di Roma haconfermato la sentenza del 10 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Latina lo hacondannato alla pena di anni 1 di reclusione e 500,00 euro di multa per il reatodi truffa aggravata.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 1 della legge n. 4del 1953 e dell’art. 640 cod. pen.La difesa assume che il trattamento di fine rapporto costituisce retribuzionedifferita, il cui diritto matura in capo al lavoratore al momento della cessazionedel rapporto, salva la possibilità di anticipazioni nei casi previsti dalla legge.A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 252/2005, l’adesione del prestatoredi lavoro alla previdenza complementare determinerebbe l’instaurazione di unrapporto a struttura triangolare tra lavoratore, datore di lavoro e fondo pensione,nel cui ambito il datore di lavoro è tenuto a trattenere le quote di TFR e a versarleal fondo prescelto.Nell’ipotesi di omesso versamento, la legittimazione ad agire per la tuteladell’integrità della posizione previdenziale e della regolarità dell’accantonamentospetterebbe esclusivamente al lavoratore, ai sensi del d.lgs. n. 252/2005, comeaffermato, tra l’altro, da Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n.6349/2015.L’azione, quindi, dovrebbe essere esercitata iure proprio ma con effetti diretti infavore del fondo di previdenza complementare, soggetto che deve partecipare alcontraddittorio, trattandosi di condanna a favore di terzo, secondo quantoriconosciuto, tra le altre, dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10489/16 e dalTribunale di Napoli con sentenza n. 5294/2017.L’omesso versamento delle quote di TFR integrerebbe, pertanto, un graveinadempimento contrattuale e una violazione negoziale e non già una condottafraudolenta, con conseguente obbligo del datore di lavoro di ripristinare laposizione previdenziale mediante il versamento delle somme dovute.In tale contesto, l’indicazione in busta paga delle trattenute destinate allaprevidenza complementare, ancorché non versate, non costituirebbe artificio oraggiro, ma adempimento di un obbligo legale funzionale alla conoscibilità delcredito del lavoratore.È stato in proposito affermato che l’art. 1 della legge n. 4 del 1953 imporrebbe aldatore di lavoro di indicare nel prospetto paga tutti gli elementi della retribuzionee le singole trattenute, indipendentemente dall’effettivo pagamento oversamento delle stesse.La corretta esposizione in busta paga delle quote di TFR devolute al fondoconsentirebbe, di conseguenza, al lavoratore di avere piena contezza dei propridiritti e costituirebbe, nella prassi giudiziaria, il principale presupposto probatorioper l’ottenimento di provvedimenti monitori in materia di crediti di lavoro, senzache ciò sia mai stato ricondotto alla fattispecie di truffa.Tale ricostruzione troverebbe conferma nelle risultanze istruttorie, dalle qualiemergerebbe l’obbligatorietà dell’indicazione in busta paga delle sommedestinate ai fondi pensione, come attestato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno unanimemente affermato che le quote di TFRdevono essere sempre indicate nel cedolino paga, a prescindere dall’effettivoversamento al fondo.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce travisamento della prova nonchémanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione allasussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen.3.1. La Corte distrettuale, con motivazione manifestamente illogica, avrebbeerroneamente affermato che la conoscenza della condotta fraudolenta del Klingerda parte dei lavoratori sarebbe avvenuta solo casualmente e dopo anni, ritenendoche soltanto dal 2023 gli iscritti al [OSCURATO:PERSONA] abbiano potuto controllarecompiutamente la propria posizione previdenziale, al contempo giudicandoirrilevante l’esposizione a bilancio del debito previdenziale perché non riferita allesingole posizioni individuali.Tale ricostruzione sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie. In primo luogo,il versamento delle quote era dovuto al [OSCURATO:PERSONA] e non ai singoli lavoratori,sicché l’indicazione contabile del debito non poteva che essere globale.A giudizio della difesa, inoltre, sarebbe del tutto irragionevole ritenere sussistenteuna truffa protratta per oltre dieci anni, laddove le somme asseritamente oggettodi indebito arricchimento risultavano da anni correttamente esposte nei bilancisocietari come debito.Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la prova testimonialedimostrerebbe che i lavoratori erano in grado, già da molti anni, di conoscere lapropria posizione contributiva e di rilevare eventuali omissioni.In particolare, il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che ciascun aderentepoteva accedere a un’area riservata del [OSCURATO:PERSONA] per verificare la propria posizione,smentendo l’assunto secondo cui tale possibilità sarebbe sorta solo nel 2023.I lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebberodichiarato di aver effettuato controlli autonomi sul sito del [OSCURATO:PERSONA], di averricevuto comunicazioni circa i mancati versamenti e, in alcuni casi, di averpresentato denunce o querele già tra il 2011 e il 2013 nonché di essere iscrittialle organizzazioni sindacali e informati delle vicende aziendali. Il teste De MasoLorenzo avrebbe confermato l’esistenza di accordi sindacali già risalenti neltempo.Tali circostanze, confermate anche dai testi della difesa, escluderebbero che lacondotta sia stata connotata da occultamento o inganno idonei a integrare gliartifici e raggiri richiesti dall’art. 640 cod. pen.3.2. La Corte di Appello, con argomentazioni illogiche, avrebbe ritenutoindimostrata la grave difficoltà economica dell’impresa, valorizzando ilpagamento dei premi di produzione, la concessione di benefici ai dirigenti, lafruizione di finanziamenti pubblici e l’assenza di licenziamenti, nonostante ilricorso a cassa integrazione e mobilità.A giudizio della difesa, le procedure di cassa integrazione e di mobilità,pacificamente accertate, costituirebbero indici sintomatici di una situazione dicrisi, a nulla rilevando che non siano sfociate in licenziamenti, circostanza chesemmai dimostra la volontà aziendale di preservare i livelli occupazionali.Il premio di produzione, inoltre, costituirebbe elemento retributivo previsto dallacontrattazione collettiva e non voce discrezionale, mentre l’unica componente nonobbligatoria è il c.d. superminimo.Quanto ai finanziamenti pubblici, essi non attesterebbero solidità economica,trattandosi di prestiti finalizzati allo sviluppo e alla ricerca nel settore aeronautico,come previsto dalla L. 808/1985. La situazione di crisi troverebbe, del resto,conferma nella documentazione versata in atti e nelle dichiarazioni rese dalVitiello, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero fatto menzione di proceduredi mobilità e di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Le somme trattenutedal ricorrente non sarebbero, pertanto, destinate a un arricchimento personale,ma al mantenimento della continuità aziendale.3.3. La Corte di Appello, pur riconoscendo che il sistema dei fondi pensioneintegrativi comporta l’investimento delle somme e la variabilità del valore dellequote, ha ritenuto che la mera rivalutazione al valore attuale non consentissel’integrale ristoro del danno subito dai lavoratori, tale conclusione rivelerebbe, agiudizio della difesa, un travisamento del funzionamento della previdenzacomplementare.È stato, in proposito, affermato dalla difesa che il lavoratore non vanterebbe uncredito in denaro rivalutabile, ma un numero di quote, il cui valore dipendedall’andamento dei mercati; come ammesso anche dalle parti civili, la prestazionepensionistica sarebbe, quindi, proporzionata esclusivamente alle quoteeffettivamente attribuite.Dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione concordataria emergerebbeche, ai fini del concordato, ai lavoratori sarebbe stato riconosciuto lo stessonumero di quote che avrebbero ottenuto in caso di tempestivo versamento; ladifferenza avrebbe riguardato esclusivamente la valorizzazione delle quote,corrisposta dall’azienda al valore corrente, con un esborso maggiore a carico dellastessa. Le posizioni individuali sarebbero state verificate dal commissario sullabase delle risposte fornite dai lavoratori e degli estratti del [OSCURATO:PERSONA], conconseguente incremento degli importi inizialmente stimati.Il concordato, omologato senza opposizioni, prevederebbe, peraltro, il pagamentointegrale dei crediti privilegiati dei lavoratori e sarebbe stato integralmenteadempiuto; il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe successivamente attestato l’inutilità diulteriori accantonamenti per effetto della flessione del valore delle quote.[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero chiarito, inoltre, come il numero di quoteversamenti tempestivi e che l’attualizzazione avrebbe inciso solo sull’importoversato dall’azienda. Pertanto, i lavoratori non avrebbero subito nessun dannopatrimoniale, conservando integralmente la propria posizione previdenziale.In tale contesto, risulterebbe priva di logica e di fondamento giuridico l’ipotesi diuna truffa protratta per oltre dodici anni, anche in considerazione del fatto che lesomme relative al TFR e alla previdenza complementare non erano nelladisponibilità immediata dei lavoratori, maturando solo alla cessazione delrapporto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo ed il secondo motivo, che possono essere trattaticongiuntamente avendo ad oggetto censure tra loro strettamente connesse, sonoal contempo manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianzeinerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatoriogià espresse nei giudizi di merito ed affrontate in termini precisi e concludenti dalTribunale e dalla Corte territoriale.Peraltro, la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sonoconformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che ledue sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo ununico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamoda parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametrocostituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01).2. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito adaffermare che il ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di unavalutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica edei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutandoperaltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’attodi appello.2.1. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità dielementi (con particolare riguardo alla documentazione in atti e alle dichiarazionidei testi escussi nel giudizio di merito) idonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] -nelperiodo 2008-2018- previa continuativa falsificazione delle buste paga deidipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]., distraeva le somme che dovevano esseredevolute in favore del fondo pensionistico [OSCURATO:PERSONA] per un totale di 925.524,136euro, che in tal modo invece di essere corrisposti al fondo venivano versati suconti correnti a lui riconducibili, tale ricostruzione, in nessun modo censurabilesotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamentidi fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità eperciò insindacabili in questa sede.2.2. I giudici di merito hanno, peraltro, fornito una motivazione immune dacensure nella parte in cui hanno disatteso la prospettazione difensiva secondo cuidifetterebbero gli elementi costitutivi degli artifici e raggiri, in ragione dellaprevisione normativa che impone al datore di lavoro di indicare in busta paga letrattenute previdenziali.Invero, l’esistenza di tale obbligo legale non vale ad escludere la configurabilitàdella condotta fraudolenta, allorché l’indicazione in busta paga del versamento ditrattenute destinate ad un fondo pensionistico, in realtà mai effettuate, si risolvanella rappresentazione di un dato non veritiero, idoneo a simulare una situazioneapparente difforme da quella reale. Tale condotta integra un mezzo artificioso,concretamente idoneo a indurre in errore il lavoratore in ordine alla effettivaposizione contributiva riferita al fondo pensione.Deve essere, in proposito, evidenziato come, ai fini della configurabilità del delittodi truffa, gli artifici e raggiri possono consistere anche in comportamentiformalmente leciti che, tuttavia, siano utilizzati in modo decettivo, così da creareuna falsa rappresentazione della realtà idonea a trarre in inganno il soggettopassivo. In particolare, la mera esposizione di dati non veritieri in documentidestinati al destinatario della prestazione può integrare l’elemento oggettivo delreato, qualora sia idonea, come nel caso oggetto di scrutinio, ad ingenerare unaffidamento incolpevole circa la corrispondenza al vero di quanto rappresentato.Ne consegue che l’adempimento formale dell’obbligo di indicazione in busta paganon esclude, ma anzi costituisce lo strumento attraverso cui il [OSCURATO:PERSONA] harealizzato la condotta decettiva, in quanto i dati riportati non corrispondevanoalla reale effettuazione dei versamenti previdenziali, con conseguenteintegrazione dell’elemento costitutivo degli artifici e raggiri richiesto dallafattispecie incriminatrice.2.3. Anche l’ulteriore censura con cui il ricorrente afferma che i dipendenti iscrittial [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto controllare tempestivamente la propriaposizione previdenziale è destituita di fondamento.La Corte distrettuale ha sviluppato un percorso argomentativo coerente con lerisultanze istruttorie ed immune da vizi di illogicità o da errori di diritto,evidenziando come la conoscenza, da parte dei lavoratori, della condottatruffaldina sia intervenuta in modo del tutto occasionale e a distanza di annidall’inizio della stessa. Tale emersione non è stata determinata da condotteimprontate a trasparenza o chiarezza da parte del [OSCURATO:PERSONA], bensì da fattori esternie contingenti, quali la progressiva ricezione, nel tempo, delle comunicazioniprovenienti dal fondo [OSCURATO:PERSONA] ovvero le richieste di anticipazione del TFRavanzate da alcuni dipendenti. Solo in conseguenza di tali circostanze si èdeterminato, nel 2019, il coinvolgimento delle RSU, quando il mancatoversamento dei contributi si protraeva già da diversi anni.La Corte territoriale ha, inoltre, puntualmente chiarito che, contrariamente aquanto dedotto nel ricorso, soltanto a decorrere dal 2023 gli iscritti al fondoCometa hanno acquisito la concreta possibilità di verificare in modo completo lapropria posizione individuale, a seguito dell’introduzione del sistema telematicodedicato.Parimenti priva di fondamento è stata ritenuta la deduzione difensiva secondo cuila conoscenza della situazione da parte dei lavoratori sarebbe desumibiledall’esposizione in bilancio del debito previdenziale. Sul punto, i giudici di meritohanno correttamente rilevato come tale indicazione, oltre a non contenere alcunaspecificazione riferita ai singoli lavoratori, fosse del tutto generica e priva diqualsiasi richiamo al fondo [OSCURATO:PERSONA], risultando pertanto inidonea a fornire allepersone offese un’informazione effettiva e concreta circa il mancato versamentodei contributi e, quindi, a rendere conoscibile il raggiro.In tale contesto, la sopravvenuta conoscenza della condotta fraudolenta e leiniziative successivamente intraprese al fine di contenere le conseguenzepregiudizievoli per i lavoratori sono state correttamente ritenute circostanze nonidonee ad escludere la rilevanza penale degli artifici posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo, infatti, ha sistematicamente omesso qualsiasi informazione neiconfronti dei dipendenti in ordine al mancato versamento dei contributiprevidenziali, pur trattenuti in busta paga ed acquisiti dalla società, cosìperpetuando una rappresentazione non veritiera della situazione contributiva edinducendo in errore i lavoratori.In linea con tali conclusioni, deve essere affermato che, ai fini della configurabilitàdel reato di truffa, la conoscenza successiva della condotta illecita da parte dellepersone offese, così come le iniziative riparatorie eventualmente intraprese, nonpossono incidere sulla sussistenza degli artifici e raggiri, ove questi abbiano giàprodotto l’effetto di indurre in errore il soggetto passivo in quanto condottesuccessive, inidonee a neutralizzare retroattivamente l’inganno già realizzato e,di conseguenza, ad escludere la responsabilità penale per il fatto commesso.2.4. La Corte distrettuale ha, altresì, fornito una motivazione adeguata e coerentenel disattendere l’ulteriore censura con cui il ricorrente contestava la destinazionedelle somme distratte dal [OSCURATO:PERSONA] a fini di arricchimento personale, sostenendoche le stesse sarebbero state impiegate per far fronte alla grave carenza diliquidità della società [OSCURATO:SOCIETA]I giudici di merito hanno evidenziato, con argomentazione puntuale, come lamenzionata compagine societaria abbia beneficiato, nel corso degli anni, difinanziamenti pubblici e come le situazioni di temporanea difficoltà economica,che avevano determinato il ricorso a strumenti quali la mobilità o la cassaintegrazione, non si siano mai tradotte in licenziamenti. Tale circostanza è statavalorizzata quale indice sintomatico dell’assenza di una condizione di graveilliquidità, ulteriormente confermata dal fatto che la società ha nel tempoproceduto a nuove assunzioni.È stato, inoltre, evidenziato l’accertato pagamento di premi di produzione,elemento ritenuto incompatibile con la prospettata situazione di crisi, trattandosidi una componente retributiva non obbligatoria che, in presenza di una effettivae significativa carenza di liquidità, avrebbe potuto essere sospesa, garantendocomunque la corresponsione delle retribuzioni ordinarie. La continuità nelpagamento di tali emolumenti è stata correttamente interpretata come indicedell’assenza di una condizione di grave difficoltà economica dell’impresa.Infine, correttamente la Corte ha ritenuto irrilevante il successivo aggravarsi dellasituazione di crisi nel 2020, atteso che la condotta di indebito trattenimentorisultava già in atto sin dal 2008, con conseguente autonomia e anteriorità delfatto rispetto alle successive vicende economiche della società.La Corte territoriale ha, quindi, logicamente evidenziato come l’indebitoincameramento delle quote contributive trattenute ai dipendenti, mediantel’artificio contestato, abbia consentito al [OSCURATO:PERSONA] di disporre delle somme nonversate senza destare immediati sospetti, diversamente da quanto sarebbeaccaduto nel caso di mancato pagamento dei premi di produzione o dei beneficiriconosciuti ai dirigenti, circostanza che avrebbe reso evidente all’esterno unapossibile situazione di criticità finanziaria.2.5. Infine, la Corte distrettuale ha fornito una motivazione adeguata e coerenteanche in ordine alla sussistenza del danno ingiusto arrecato alle persone offese,individuandolo nel pregiudizio patrimoniale progressivamente subito dailavoratori, mese per mese, in conseguenza dell’omesso versamento dei contributiprevidenziali. I giudici di merito hanno, in proposito, correttamente escluso larilevanza delle condotte successive consistite nel riconoscimento del debito,nell’assunzione dell’impegno al pagamento dei contributi omessi enell’inserimento dei relativi importi nella procedura di concordato, trattandosi diiniziative intervenute dopo il perfezionamento della condotta truffaldina e, inquanto tali, inidonee ad eliminare integralmente le conseguenze patrimonialipregiudizievoli per le parti civili.Parimenti infondata è stata ritenuta la prospettazione difensiva secondo cui talicondotte avrebbero eliso ogni danno derivante dal mancato tempestivoversamento dei contributi. In particolare, la tesi secondo cui le quote contributivericonosciute a ciascun lavoratore nell’ambito del concordato sarebbero staterivalutate al valore medio del 2020 e, pertanto, corrisposte al valore attuale, èstata disattesa con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici.La Corte territoriale ha evidenziato, in modo puntuale, che tale circostanza ècomunque successiva alla consumazione del reato e, quindi, non idonea a incideresulla già realizzata lesione patrimoniale. Ha inoltre rilevato che il sistema dei fondipensionistici integrativi è strutturato in modo tale che le somme versate nonvengano semplicemente accantonate, ma siano destinate a forme diinvestimento, con la conseguenza che il loro valore è strettamente connessoall’andamento dei mercati finanziari. Ne deriva che la mera rivalutazione degliimporti al valore attuale non è comunque idonea a garantire l’integrale ristoro deldanno subito dai lavoratori, i quali sono stati privati delle utilità derivanti dallatempestiva immissione delle stesse nel circuito degli investimenti.2.6. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logicimanifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dallaCorte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, diconseguenza, ad ogni censura in questa sede.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenutedalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ManfrinGianfranco e [OSCURATO:PERSONA], che, in base alla qualità dell'opera prestata inrelazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate neitermini precisati in dispositivo.4. Ritiene, infine, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore dellecostituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AngeloMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiDomenico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Le memorie conclusive depositate in data 13 gennaio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Donnarumma ed in data 14 gennaio 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], a cagionedella loro genericità, non hanno fornito alcun contributo alla dialettica processualein quanto prive di deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente(Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino,Rv. 278834).5. È appena il caso di rilevare che non può essere presa in considerazione larichiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata, fondata sull’assunto dell’insussistenza del reato di truffa permancanza di atti dispositivi posti in essere dai lavoratori in conseguenza degliartifici e raggiri del [OSCURATO:PERSONA].In proposito, deve affermarsi che l’art. 611, comma primo, cod. proc. pen. nonil provvedimento sottoposto al giudizio di legittimità da parte dell’imputato, taleda consentirgli di dedurre vizi non prospettati dal ricorrente o relativi a capi epunti della decisione diversi da quelli oggetto di impugnazione. La disposizionerichiamata deve, infatti, essere interpretata in coordinamento con l’art. 609,comma primo, cod. proc. pen., il quale, in attuazione del principio devolutivo,delimita l’ambito della cognizione di questa Corte ai soli motivi dedotti con ilricorso.Ne consegue che le conclusioni del Procuratore generale possono essereesaminate esclusivamente nella misura in cui risultino pertinenti ai motivi diimpugnazione proposti, restando preclusa ogni valutazione su questioni estraneeal devolutum come quelle indicate nella memoria depositata nel caso di specie(Sez. 1, n. 52579 del 11/11/2014, Moretti, Rv. 261461 – 01; Sez. 1, n. 30240del 25/01/2016, Fabiano, Rv. 268100 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 38983 del30/10/2025, Cintura, non massimata).In ogni caso, deve rilevarsi che l’inammissibilità originaria del ricorso propostodal [OSCURATO:PERSONA], impedendo l’instaurazione di un valido rapporto processuale dinanzia questa Corte, determina una preclusione radicale dei poteri di cognizione delgiudice di legittimità, con conseguente impossibilità di esaminare nel merito lequestioni prospettate dal Procuratore generale, anche se attinenti a profilirilevabili d’ufficio (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01; Sez. U,n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],3.686,00 oltre accessori di legge. Rigetta la richiesta di liquidazione delle speseavanzata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AngeloMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiDomenico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17760/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris