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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16329/2026

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sa, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calceal controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LORELLANumero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 5 del 2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 maggio 2020 (R.G.N. 167/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Triesteha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione contro lapronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque disattesol’impugnazione della società appellante contro le cartelle di pagamentoe gli avvisi di addebito menzionati nell’estratto di ruolo richiesto il 18giugno 2018.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chela società appellante non ha debitamente contestato con la querela difalso la genuinità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento e nonha comunque tempestivamente disconosciuto la documentazioneprodotta dall’INPS, disconoscendo, per contro, in modo generico ladocumentazione prodotta dal concessionario.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha mai revocato in dubbio l’inviodelle raccomandate presso la sede legale della società o presso altroluogo alla stessa riferibile, con la consegna a soggetti autorizzati aricevere gli atti.- 2 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026La notifica è stata poi ritualmente effettuata secondo le formedell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602.La definitività delle cartelle e degli avvisi, infine, impedisce di farvalere la prescrizione maturata prima della loro notifica e, quanto allaprescrizione maturata in epoca posteriore, risulta efficacementeinterrotta.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, con seimotivi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.3.– L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] replicano condistinti controricorsi.L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– In prossimità dell’adunanza camerale, l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver omesso lapronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione frale parti: il disconoscimento della sottoscrizione e dei “referti” di notificaprodotti in copia e la mancata proposizione di un’istanza diverificazione, circostanza che destituisce di ogni valenza probatoria ladocumentazione disconosciuta.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioniposte sui “referti” di notifica, disconoscimento cui non avrebbe fattoséguito alcuna istanza di verificazione.- 3 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/20263.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente imputa alla sentenza d’appello la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod.proc. civ. per avere ritenuto «utilizzabili e probanti tutti i referti dinotifica, gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, degli AvAe degli atti successivi (Intimazione e pignoramenti)» (pagina 30 delricorso per cassazione), pur se specificamente e tempestivamentedisconosciuti.4.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, peromessa pronuncia sulla nullità della notifica dell’atto d’intimazione n.114 2015 90044241 20/000, in quanto consegnato a persona diversadal destinatario senza l’invio della prescritta raccomandata informativa.5.– Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente critica la sentenza d’appello per aver violato efalsamente applicato l’art. 2697 cod. civ. in ordine alla mancata provadella notifica dell’atto di pignoramento presso terzi n.11420152540000709009, erroneamente individuato quale attointerruttivo della prescrizione.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2944 cod. civ., in relazione ai pagamenti parziali e alla loroasserita efficacia interruttiva della prescrizione, e la violazione e la falsaapplicazione delle norme sulla prescrizione quinquennale del creditoper mancata notifica degli atti presupposti e/o per la prescrizione delcredito maturata dopo la notifica degli atti presupposti.7.– Si deve preliminarmente rilevare che, in tema di riscossionecoattiva delle entrate, anche extratributarie, mediante ruolo, l’art. 12,comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale.- 4 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026La disciplina richiamata, introdotta dall’art. 3-bis, comma 1, deldecreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi modificata e ampliatadall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110,plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione che, per la suanatura dinamica, può assumere una diversa configurazione, anche pereffetto di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione(Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).La normativa in esame trova applicazione nei processi pendenti,poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata,e vale a dirimere anche l’odierno giudizio, in quanto cesserà di avereeffetto soltanto a decorrere dal primo gennaio 2027.

In tal sensodispone l’art. 241, comma 1, lettera c, del Testo unico allegato aldecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, decreto legislativo che all’art.91, comma 5, ha dettato la nuova disciplina “a regime”, applicabileproprio a far data dal gennaio 2027.Le disposizioni citate postulano, anche nel giudizio di legittimità, ladimostrazione dell’interesse ad agire, secondo i tratti tipizzati dallegislatore con una scelta discrezionale già esaminata dalla Cortecostituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate(sentenza n. 190 del 2023).La dimostrazione dell’interesse ad agire, nella presente sede,dev’essere offerta mediante il deposito della documentazione di cuiall’art. 372 cod. proc. civ. fino all’udienza di discussione (primadell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, quandosiano indispensabili accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.,sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595).8.– Le questioni attinenti all’interesse ad agire investonopresupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo edesulano dall’àmbito del giudicato implicito, in quanto danno àdito a vizi- 5 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026insanabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172).Con precipuo riferimento all’ammissibilità della tutelagiurisdizionale anticipata, questa Corte ha puntualizzato che «Lapregnanza assiologica delle norme processuali violate, capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento, impone il potere-doveredel giudice di rilevare d’ufficio il vizio processuale insanabile chetrascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato» (Cass.,sez.

V, 25 settembre 2025, n. 26159, punto

6.6. dei Motivi di diritto).9.– Alla stregua di tali princìpi, ribaditi anche di recente (fra lemolte, Cass., sez. lav., 21 aprile 2026, n. 10600 e n. 10597), occorrescrutinare l’odierno ricorso.9.1.– La parte ricorrente espone di avere richiesto gli estratti diruolo presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], tramiteil proprio legale rappresentante, e d’avere così scoperto l’esistenza dinumerose cartelle di pagamento (pagina 4 del ricorso per cassazione).La parte ricorrente allega di aver impugnato gli estratti di ruolo,unitamente alle «sottostanti cartelle di pagamento» e agli «Avvisi diAddebito» (pagina 5 del ricorso per cassazione), eccependo la nullitàdella notifica e la prescrizione dei crediti.9.2.– Sulla sussistenza dell’interesse ad agire nessuna statuizioneesplicita è stata resa nei gradi di merito e, pertanto, nessun giudicatosi frappone al rilievo officioso.In questa sede, inoltre, la parte ricorrente non ha allegato alcunadelle fattispecie che, in forza dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, ratione temporis applicabile, devono sorreggerel’interesse ad agire.10.– Ne consegue che la sentenza d’appello va cassata senza rinvio(art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), in quanto l’azione dell’odiernaricorrente non poteva esser proposta, in mancanza dell’imprescindibile- 6 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026interesse ad agire, e tale considerazione si rivela dirimente rispetto allenotazioni svolte sul merito dalle parti e ribadite dall’[OSCURATO:PERSONA] nellamemoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale.11.– Le spese dell’intero processo possono essere compensate, inragione delle sopravvenienze normative e del successivo interventochiarificatore di questa Corte sulle questioni controverse.

P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata, perché la causa non poteva essere proposta per carenzad’interesse ad agire; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa, in virtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calceal controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LORELLANumero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 5 del 2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 maggio 2020 (R.G.N. 167/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Triesteha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione contro lapronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque disattesol’impugnazione della società appellante contro le cartelle di pagamentoe gli avvisi di addebito menzionati nell’estratto di ruolo richiesto il 18giugno 2018.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chela società appellante non ha debitamente contestato con la querela difalso la genuinità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento e nonha comunque tempestivamente disconosciuto la documentazioneprodotta dall’INPS, disconoscendo, per contro, in modo generico ladocumentazione prodotta dal concessionario.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha mai revocato in dubbio l’inviodelle raccomandate presso la sede legale della società o presso altroluogo alla stessa riferibile, con la consegna a soggetti autorizzati aricevere gli atti.- 2 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026La notifica è stata poi ritualmente effettuata secondo le formedell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602.La definitività delle cartelle e degli avvisi, infine, impedisce di farvalere la prescrizione maturata prima della loro notifica e, quanto allaprescrizione maturata in epoca posteriore, risulta efficacementeinterrotta.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, con seimotivi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.3.– L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] replicano condistinti controricorsi.L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– In prossimità dell’adunanza camerale, l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver omesso lapronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione frale parti: il disconoscimento della sottoscrizione e dei “referti” di notificaprodotti in copia e la mancata proposizione di un’istanza diverificazione, circostanza che destituisce di ogni valenza probatoria ladocumentazione disconosciuta.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioniposte sui “referti” di notifica, disconoscimento cui non avrebbe fattoséguito alcuna istanza di verificazione.- 3 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/20263.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente imputa alla sentenza d’appello la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod.proc. civ. per avere ritenuto «utilizzabili e probanti tutti i referti dinotifica, gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, degli AvAe degli atti successivi (Intimazione e pignoramenti)» (pagina 30 delricorso per cassazione), pur se specificamente e tempestivamentedisconosciuti.4.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, peromessa pronuncia sulla nullità della notifica dell’atto d’intimazione n.114 2015 90044241 20/000, in quanto consegnato a persona diversadal destinatario senza l’invio della prescritta raccomandata informativa.5.– Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente critica la sentenza d’appello per aver violato efalsamente applicato l’art. 2697 cod. civ. in ordine alla mancata provadella notifica dell’atto di pignoramento presso terzi n.11420152540000709009, erroneamente individuato quale attointerruttivo della prescrizione.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2944 cod. civ., in relazione ai pagamenti parziali e alla loroasserita efficacia interruttiva della prescrizione, e la violazione e la falsaapplicazione delle norme sulla prescrizione quinquennale del creditoper mancata notifica degli atti presupposti e/o per la prescrizione delcredito maturata dopo la notifica degli atti presupposti.7.– Si deve preliminarmente rilevare che, in tema di riscossionecoattiva delle entrate, anche extratributarie, mediante ruolo, l’art. 12,comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale.- 4 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026La disciplina richiamata, introdotta dall’art. 3-bis, comma 1, deldecreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi modificata e ampliatadall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110,plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione che, per la suanatura dinamica, può assumere una diversa configurazione, anche pereffetto di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione(Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).La normativa in esame trova applicazione nei processi pendenti,poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata,e vale a dirimere anche l’odierno giudizio, in quanto cesserà di avereeffetto soltanto a decorrere dal primo gennaio 2027. In tal sensodispone l’art. 241, comma 1, lettera c, del Testo unico allegato aldecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, decreto legislativo che all’art.91, comma 5, ha dettato la nuova disciplina “a regime”, applicabileproprio a far data dal gennaio 2027.Le disposizioni citate postulano, anche nel giudizio di legittimità, ladimostrazione dell’interesse ad agire, secondo i tratti tipizzati dallegislatore con una scelta discrezionale già esaminata dalla Cortecostituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate(sentenza n. 190 del 2023).La dimostrazione dell’interesse ad agire, nella presente sede,dev’essere offerta mediante il deposito della documentazione di cuiall’art. 372 cod. proc. civ. fino all’udienza di discussione (primadell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, quandosiano indispensabili accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.,sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595).8.– Le questioni attinenti all’interesse ad agire investonopresupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo edesulano dall’àmbito del giudicato implicito, in quanto danno àdito a vizi- 5 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026insanabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172).Con precipuo riferimento all’ammissibilità della tutelagiurisdizionale anticipata, questa Corte ha puntualizzato che «Lapregnanza assiologica delle norme processuali violate, capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento, impone il potere-doveredel giudice di rilevare d’ufficio il vizio processuale insanabile chetrascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato» (Cass.,sez. V, 25 settembre 2025, n. 26159, punto 6.6. dei Motivi di diritto).9.– Alla stregua di tali princìpi, ribaditi anche di recente (fra lemolte, Cass., sez. lav., 21 aprile 2026, n. 10600 e n. 10597), occorrescrutinare l’odierno ricorso.9.1.– La parte ricorrente espone di avere richiesto gli estratti diruolo presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], tramiteil proprio legale rappresentante, e d’avere così scoperto l’esistenza dinumerose cartelle di pagamento (pagina 4 del ricorso per cassazione).La parte ricorrente allega di aver impugnato gli estratti di ruolo,unitamente alle «sottostanti cartelle di pagamento» e agli «Avvisi diAddebito» (pagina 5 del ricorso per cassazione), eccependo la nullitàdella notifica e la prescrizione dei crediti.9.2.– Sulla sussistenza dell’interesse ad agire nessuna statuizioneesplicita è stata resa nei gradi di merito e, pertanto, nessun giudicatosi frappone al rilievo officioso.In questa sede, inoltre, la parte ricorrente non ha allegato alcunadelle fattispecie che, in forza dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, ratione temporis applicabile, devono sorreggerel’interesse ad agire.10.– Ne consegue che la sentenza d’appello va cassata senza rinvio(art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), in quanto l’azione dell’odiernaricorrente non poteva esser proposta, in mancanza dell’imprescindibile- 6 -Numero registro generale 29285/2020Numero sezionale 1799/2026Numero di raccolta generale 16329/2026Data pubblicazione 26/05/2026interesse ad agire, e tale considerazione si rivela dirimente rispetto allenotazioni svolte sul merito dalle parti e ribadite dall’[OSCURATO:PERSONA] nellamemoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale.11.– Le spese dell’intero processo possono essere compensate, inragione delle sopravvenienze normative e del successivo interventochiarificatore di questa Corte sulle questioni controverse. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata, perché la causa non poteva essere proposta per carenzad’interesse ad agire; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 7 -
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