CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 40/2025 depositata il07/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon ricorso depositato in data 26.06.2012, [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, [OSCURATO:PERSONA] ed esposeche: 1) in data 1° febbraio 2006 aveva preso in locazione l'appartamentoubicato in Avellino, via [OSCURATO:PERSONA] n. 169, con annesso box auto, conNumero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026contratto di durata triennale, rinnovabile per un ulteriore biennio in assenzadi disdetta motivata da parte della locatrice [OSCURATO:PERSONA], il tuttoverso corrispettivo di € 350,00 mensili; 2) il contratto recava, tra l'altro, ladicitura, scritta a penna, che era stato concluso ai sensi del modellocontrattuale alternativo ex art. 2 legge n. 431/98, secondo l'accordoterritoriale per il Comune di Avellino sottoscritto il 5 novembre 1999; 3) sitrattava in realtà di un contratto ordinario, della durata di anni 4 + 4, la cuiprima scadenza era pertanto intervenuta il 31 gennaio 2010; 4) conraccomandata del 23 gennaio 2010 la locatrice aveva disdettato la locazionee rappresentato la sua esigenza di destinare l'immobile ad uso abitativopersonale; 5) il conduttore aveva rilasciato l'immobile nel gennaio 2011 esostenuto spese di trasloco per 400,00 euro; 6) la locatrice non aveva peròdestinato l'immobile all'uso comunicato; 7) l'attore aveva, pertanto, dirittoal risarcimento del danno, per recesso illegittimo, ai sensi dell'art. 3, comma5, della legge n. 431/1998, peraltro inutilmente già richiesto alla locatrice.[OSCURATO:PERSONA] si oppose alla domanda proposta nei suoi confronti.Con sentenza del 17 dicembre 2014, il Tribunale adito rigettò la domandaritenendo che, sulla scorta del contratto scritto, questo era da inquadrare«non nello schema ordinario delle locazioni ad uso abitativo di cui all'art. 2comma 1 legge n. 431/1998, ma nell'ambito del diverso schema dellelocazioni su accordo territoriale ai sensi dei commi 3 e 5 della medesimanorma».Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione, dellaquale la [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto.La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata in data 24 aprile 2018,rigettò il gravame, condannando l'appellante alle spese del grado.In particolare, la Corte territoriale ritenne sussistente una ragione decisivache rendeva superfluo l'esame dei rilievi sollevati dall'appellante e volti asegnalare la nullità del contratto in parola (soltanto) nella parte in cui essoprevedeva la durata iniziale di tre, anziché di quattro anni sul presuppostoNumero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026che trattavasi non di contratto concluso sullo schema di quanto previstodall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, ma di un contratto cheandava "classificato" nell'ambito delle previsioni (ordinarie) di cui almedesimo art. 2, comma 1.Secondo il giudice d'appello la domanda era stata formulata dall'exconduttore ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge già menzionata. Adavviso della Corte territoriale, la disposizione non concerne l'illegittimoesercizio della facoltà della disdetta di cui al medesimo art. 2 già citato (cd.disdetta motivata o qualificata, necessaria per impedire che la locazione sirinnovi o dopo il primo quadriennio o dopo il primo triennio), al quale abbiafatto seguito il riacquisto della disponibilità dell'immobile da parte dellocatore, bensì l'ipotesi in cui il locatore, esercitata legittimamente la facoltàdi disdetta alla prima scadenza contrattuale (quadriennale o triennale) econseguita la disponibilità dell'alloggio, non provveda entro il termine didodici mesi ad adibire l'immobile all'uso indicato in disdetta.La Corte di merito evidenziò che non era controverso che: a) la disdetta eradel 23 gennaio 2010; b) la locazione aveva avuto inizio il 1° febbraio 2006;c) conseguentemente, se si fosse trattato di locazione ordinaria, la primascadenza avrebbe dovuto farsi risalire al 31 gennaio 2010, e se, invece, lalocazione fosse stata conclusa in base agli accordi territoriali, la primascadenza avrebbe dovuto retrodatarsi al 31 gennaio 2009.Pertanto, secondo la Corte territoriale, sia considerando la locazione tra leparti corrispondente al modello alternativo di cui all'art. 2, comma 3, legge431/1998, sia inquadrando la locazione nel modello ordinario, la disdettasarebbe stata comunque relativa, in entrambi i casi, alla seconda scadenzae, quindi, si esulerebbe dal meccanismo di cui all'art. 3 comma 5 della leggecitata, invocato dal conduttore.La Corte territoriale aggiunse, per completezza, di condividere laqualificazione data al contratto dal Tribunale, secondo cui trattavasi dicontratto corrispondente al modello alternativo di locazione. Avverso laNumero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione basato su tredici motivi. L'intimata non ha svolto attivitàdifensiva in questa sede.Questa Corte con sentenza n. 11308 del 2020 accoglieva il settimo motivocon cui si lamentava che la Corte di appello, sulla ipotesi del contratto deltipo ordinario, avrebbe rilevato ex officio la intempestività e/o inefficaciadella disdetta, col conseguente rinnovo automatico del contratto senzaconsentire alle parti di interloquire sul punto ex art. 101 c.p.c.Dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto come detto il settimomotivo, questa Corte riteneva assorbiti gli altri e cassava la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto rinviando la causa, anche per lespese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.Con ricorso ex art. 392 c.p.c. del 10.10.2020, [OSCURATO:PERSONA] il giudizio e chiedeva, in applicazione dei principi di dirittoenunciati dalla Cassazione, accertarsi che il contratto era del tipo ordinarioe dichiararsi la nullità della clausola contrattuale con cui la durata dellalocazione veniva fissata in tre anni, sostituendola con la previsionenormativa che stabilisce in quattro anni + quattro la durata minima dellalocazione abitativa; accertarsi l’inadempimento della locatrice agli obblighiderivanti dalla disdetta qualificata del 23.1.2010 e per l’effetto condannarlaal risarcimento dei danni nella misura di euro 13.000,00 (di cui euro12.600,00 quale corrispettivo di n. 36 mensilità ed euro 400,00 per spesedi trasloco ).[OSCURATO:PERSONA], ritualmente citata, rimaneva contumace.La Corte di Napoli con sentenza del 7 gennaio 2025 rigettava l’appello econdannava il Giannattasio al pagamento delle spese del giudizio di primogrado, secondo grado, del giudizio di legittimità e di quelle di rinvio.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandosi a dieci motivi. La parte intimata non svolge attivitàprocessuale in questa sede.Numero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026Motivi della decisioneCon il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.384 e 394 c.p.c. per avere la Corte di appello qualificato il contratto comeun contratto a canone concordato.Sostiene che la Corte territoriale, contrariamente a quanto stabilito dallaCorte di Cassazione che aveva qualificato il contratto di locazione come acanone libero, avrebbe qualificato quel contratto come di tipo alternativo,senza tenere conto della decisione rescindente e del principio di dirittostabilito. Secondo il ricorrente la Corte di Cassazione avrebbe censurato ilrilievo officioso, rinviando nuovamente alla Corte territoriale per un nuovoesame della questione relativa al termine di preavviso, ma da riferire alloschema di contratto di locazione ordinario.Il motivo è infondato.Questa Corte nell’accogliere il settimo motivo si è limitata ad affermare ilprincipio secondo cui l'omessa indicazione alle parti di una questione di fattooppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi ladecisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questionedecisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via"o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parteche se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto farevalere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse statotempestivamente attivato.In particolare, il conduttore aveva richiesto il risarcimento dei danni patitiperché la locatrice, ottenuto il rilascio dell'immobile per diniego del rinnovodel contratto di locazione ad uso abitativo, non lo aveva destinato allo scopocomunicato; questa Corte ha cassato con rinvio la decisione di appello che,non attenendosi al principio massimato, aveva rilevato d'ufficio, senzaconsentire alle parti di dedurre sul punto, la questione di diritto concernentela circostanza che la disdetta era relativa alla seconda scadenza, conNumero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026conseguente inapplicabilità dell'art. 3, comma 5, l. n. 431 del 1998,disposizione invocata dal menzionato conduttore.Non è stata in alcun modo affermata una opzione in favore del modelloordinario rispetto a quello alternativo. Neppure l’assorbimento degli altrimotivi consente di ritenere vincolanti le motivazioni adottate dalla Corteterritoriale prima dell’annullamento, poiché in quella sede la Corte d’appelloaveva affermato che, sia considerando la locazione tra le particorrispondente al modello alternativo di cui all'art. 2, comma 3, legge431/1998, sia inquadrando la locazione nel modello ordinario, la disdettasarebbe stata comunque relativa, in entrambi i casi, alla seconda scadenzae, quindi, si esulerebbe dal meccanismo di cui all'art. 3 comma 5 della leggecitata, invocato dal conduttore.Inoltre, la Corte territoriale aveva aggiunto, per completezza, di condividerela qualificazione data al contratto dal Tribunale, secondo cui trattavasi dicontratto corrispondente al modello alternativo di locazione.Infine, questa Corte cassando la prima decisione d’appello ha affermato ilprincipio di diritto secondo cui “in tema di locazione di immobili adibiti aduso abitativo "a canone concordato", ciascuna delle parti può assumere,tramite l'invio di lettera raccomandata almeno sei mesi prima dellascadenza del termine biennale di proroga stabilito dalla legge, l'iniziativa dirinnovare il contratto con diverse condizioni o di farne cessare gli effetti. Inassenza di una di tali iniziative, si verifica un tacito rinnovo di duratabiennale alle medesime condizioni economiche; la stessa frequenzabiennale riguarda i successivi rinnovi, purché nessuna delle partimenzionate chieda di modificare l'accordo o di concludere il rapporto”.Con il secondo motivo si lamenta che la Corte avrebbe omesso dipronunciarsi circa il danno patito per l’indebito rilascio dell’immobile primadella scadenza del secondo quadriennio.Numero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il motivo, peraltro genericamente e apoditticamente esposto, è infondatoper le medesime ragioni illustrate con riferimento alla precedente censura,presupponendone l’accoglimento.Con il terzo motivo si pone una questione di interpretazione del contratto;nello specifico, secondo il ricorrente, il giudice avrebbe operato laqualificazione in termini di contratto a canone concordato, affidandosi alsolo dato letterale e alla durata del contratto.Secondo il ricorrente la Corte avrebbe violato gli articoli 1362 del Codicecivile e l’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 con richiamo al contrattoterritoriale della provincia di Avellino.La Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l’ipotesi di contratto del tipolocale affidandosi al riferimento letterale contenuto nella intestazione delcontratto, oltre che alla durata dello stessoRispetto a tali indici il contenuto reale del contratto non presenterebbe irequisiti sostanziali della fattispecie alternativa; così, ad esempio, non visarebbe alcun riferimento alla facoltà delle parti di attivare la procedura peril rinnovo a condizioni diverse, dopo la seconda scadenza oppure di adireper le controversie la Commissione di conciliazione stragiudiziale oppure lanecessità di attenersi a precisi parametri nella determinazione del canone atutela del conduttore.Il comportamento tenuto dalle parti dopo la conclusione del contrattoconsentirebbe di prospettare l'ipotesi di contratto di locazione libero, comeemerge dal contenuto della disdetta riferita a esigenze proprie abitative dellocatore.Anche l’importo dell’imposta di registro corrisposta effettivamente nonprevede la decurtazione del 30% a favore dei contratti locali.Infine, l’ammontare del canone di locazione sarebbe superiore a quelloprevisto a metro quadro per la zona in questione.Il motivo è infondato.Numero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026Occorre premettere che in tema di interpretazione del contratto, il sindacatodi legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, maafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e dellacoerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione deglistessi elementi di fatto da questi esaminati. (Sez. 3, Sentenza n. 2465 del10/02/2015, Rv. 634161 - 01).Nel caso di specie, con la prima parte della censura si contesta il ruolodecisivo dei parametri correttamente adottati dalla Corte territoriale,mentre nella seconda parte si richiede una diversa valutazione di elementifattuali e documentali, inibita in questa sede.Sotto il primo profilo la Corte ha fondato la qualificazione su una serie dielementi ritenuti inequivoci, ovvero “1) il dato letterale, in quanto ilcontratto espressamente richiama, nell’intestazione, l’accordo territorialedel comune di Avellino del 15.11.1999; 2) la durata ed il meccanismo dirinnovo propri dei contratti di cui all’art.2 co.3 della L.431/1998, comeindicati all’art.1 del contratto ( il contratto è stipulato per la durata di annitre dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e si intenderà rinnovato per altri due anninell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta delcontratto motivata, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno seimesi prima della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo lalocazione si intenderà rinnovata per altri “come innanzi indicato” e così diseguito, in mancanza di disdetta da recapitarsi a mezzo letteraraccomandata almeno sei mesi prima della scadenza), specificamenteapprovati dal conduttore [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt.1341 e1342 cod.civ.”.Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazionedeve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazioneNumero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026(artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).La Corte ha correttamente fatto riferimento a due criteri previsti dalla leggee ritenuti decisivi sulla base di una argomentazione assolutamenteragionevole e peraltro in linea con quanto già precedentemente deciso dalTribunale e dalla stessa Corte territoriale nella sentenza poi cassata sottoaltro profilo.Sotto il secondo aspetto, parte ricorrente non trascrive ex art. 366 n. 6c.p.c. il testo del contratto e non consente a questa Corte di apprezzare larilevanza dei rilievi. Inoltre, sollecita una nuova ed inammissibilevalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.Va ricordato che quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente hal'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità(art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)."Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenzadi questa Corte:(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;Numero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (intal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5,Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censurefondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente silimiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte dicassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senzaprecisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loroacquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenzan. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).Tale onere non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, enon può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddovenel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950, Rv.664409 - 01)Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il terzo.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbecontraddittoriamente dato atto del superamento del canone legale,ritenendolo però un profilo irrilevante ai fini della qualificazione delcontratto.Numero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026Inoltre, sostiene che sulla circostanza del superamento del canone legale sisarebbe formato il giudicato, in quanto tale vincolante per il giudice delrinvio.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura è dedotta in violazione dell'articolo 366 n. 6 c.p.c.poiché la parte non individua il passaggio della motivazione sul quale sisarebbe formato il giudicato interno, poiché il riferimento “al testo dellasentenza riportato in ricorso a pagina 20”, riguarda la decisione delTribunale e non quella della Corte d’appello.In secondo luogo, la configurabilità di un giudicato interno è espressamenteesclusa dalla lunga premessa della Corte territoriale la quale, decidendo insede di rinvio, ha chiarito quali sono gli ambiti rispetto ai quali la pronunziadel giudice di merito è vincolata alla decisione della Corte di legittimità.Si legge infatti in sentenza che “quello di rinvio non è un secondo giudiziodi appello (o dell’unico grado previsto), costituendo esso una nuova edautonoma fase, ossia la fase rescissoria del giudizio di legittimità, che, pursoggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondenteprocedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed èfunzionale all’emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad unaprecedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamentesulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 5/8/2022, n. 24372; Cass.28/01/2005, n. 1824; Cass. 17/11/2000, n. 14892). Ciò vuol dire, in realtà,che “ogni decisione assunta nel giudizio che ha subito annullamento deveritenersi venuta meno, senza che possa prospettarsi un giudicato interno, ilquale presuppone, per l’appunto, un principio contrario a quello quiaffermato” (così Cass. 13/5/2020, n. 8891)”.In terzo luogo, il riferimento al superamento del canone legale non assumerilevanza decisiva rispetto alla interpretazione adottata dalla Corteterritoriale, poiché rappresenta uno degli elementi astrattamente valutabiliNumero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026dal giudice di merito nell'ambito dell'attività ermeneutica. Sotto tale profilovanno ribadite le considerazioni oggetto del precedente motivo.Con il quinto motivo si lamenta ai sensi dell’articolo 360, n. 4 del codice dirito la nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 431 del1998 con richiamo al contratto territoriale della provincia di Avellino edell’articolo 132, secondo comma, n. 4 del codice di rito ricorrendo l’ipotesidi omessa o apparente motivazione, riguardo alla conformità delle altredisposizioni contrattuale a quelle previste nell'accordo territoriale tra cui ladeterminazione di un canone vincolato.Sulla base del tenore del contratto la Corte territoriale avrebbe al più potutooptare per un contratto misto contenente le figure di entrambi i modellicontrattuali, ordinario e alternativo.Il motivo è inammissibile poiché del tutto generico limitandosi a prospettareuna ricostruzione alternativa più favorevole al ricorrente e, comunque,parzialmente riproduttivo del terzo motivo al quale si rinvia per ciò cheriguarda le ragioni dell’infondatezza di tale censura, dovendosi aggiungere,con riferimento al quinto motivo, la totale assenza di riferimento aiparametri ermeneutici, profilo indispensabile ai fini della ammissibilità delmotivo in sede di legittimità.Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 la violazionedegli articoli 91 e 92 in quanto la Corte territoriale avrebbe condannatol’odierno ricorrente al pagamento delle spese delle quattro fasi del giudiziononostante la contumacia della controparte nel giudizio di rinvio e in quellosvolto innanzi alla Corte di Cassazione.Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] non ha preso parte al giudizio di rinvio e a quellodavanti alla Corte di legittimità. Conseguentemente sulla base dellaliquidazione operata dalla Corte territoriale dovrà essere decurtato l'importodi euro 1.800,00 a titolo di compenso per il giudizio di legittimità, oltre alrimborso delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge eNumero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026nello stesso modo l’importo di euro 3.200,00 posto a carico del ricorrente eriferito al giudizio di rinvio.Non essendo necessario adottare particolari calcoli, diversi da quellisopraindicati, questa Corte può decidere nel merito provvedendo al nuovoconteggio delle spese di lite, nei termini indicati in dispositivo.Con il settimo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 92, secondocomma c.p.c. perché la Corte territoriale non avrebbe preso in esame legravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio trattandosidi questione nuova.Il motivo è inammissibile poiché in sede di legittimità non è possibilesindacare la discrezionalità relativa al potere del giudice di merito dicompensare le spese di lite, peraltro sulla base di gravi ed eccezionaliragioni che sono solo genericamente prospettate rispetto ad un ordinariogiudizio di locazione.Con l’ottavo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c. la nullitàdella sentenza per violazione degli articoli 91,92 e 132 del codice di rito,ricorrendo l’ipotesi di motivazione omessa o apparente in ordine allacondanna del soccombente al pagamento delle spese, nonostante la novitàdella questione trattata.Il motivo è inammissibile per quanto già illustrato con riferimento allaprecedente censura.Con il nono motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c, laviolazione degli articoli 88 e 92 del codice di rito per l’omessa condannadell’appellata al pagamento delle spese causate alla controparte stante latrasgressione dei doveri di lealtà e probità per la mancata adesione allamediazione obbligatoria.Il motivo è inammissibile perché è nuovo, non avendo parte ricorrenteallegato e documentato di avere sottoposto la questione al giudice di rinvioovvero ai precedenti giudici di merito.Numero registro generale 17984/2025Numero sezionale 1256/2026Numero di raccolta generale 10834/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con l'ultimo motivo si lamenta la violazione degli articoli 92 del codice dirito e articolo 8 del decreto legislativo numero 28 del 2010 e articolo 116del codice di rito per la omessa condanna della parte appellata ad unasanzione pecuniaria oppure per la negata compensazione delle spese di litestante la mancata adesione di controparte alla procedura di mediazioneobbligatoria.Vanno ribadite le ragioni di inammissibilità già espresse con riferimento almotivo precedente.Spese del presente giudizio vanno integralmente compensate per lamarginalità dell’accoglimento del ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenzaimpugnata e decidendo nel merito condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dimerito, liquidando:- quanto al primo grado, la somma di euro 2.800,00 a titolo di compenso,oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;- quanto al secondo grado, la somma di euro 3.200,00 a titolo di compenso,oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iv a e cpa;Compensa interamente le spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 8 aprile 2026.Il PresidenteLina Rubino