CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Lecce ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA], in quanto imputato del delitto di cui all'art. 73, primo e quarto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, al fine di farne commercio, gr. 29 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in 46 involucri, pari a circa 38,5 dosi, in Lecce in data 6 agosto 2014. Il Tribunale di Lecce, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza del 6 ottobre 2017, ha ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e alla confisca e alla distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato ha ridotto la pena inflitta al medesimo a otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Gueye, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza e, segnatamente, la violazione degli artt. 420 bis, comma 4, cod. proc. pen. e 489 cod. proc. pen. e del diritto di difesa e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il difensore si duole che la Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo volto a impugnare l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di remissione in termini per poter accedere ai riti alternativi. La difesa aveva, infatti, rilevato che il difensore di ufficio assegnato al Gueye non avrebbe partecipato all'udienza preliminare, né alla successiva udienza dibattimentale, omettendo di informare l'imputato sull'andamento del processo e di comunicargli gli atti ricevuti in qualità di domiciliatario. L'imputato, dunque, non avrebbe avuto la possibilità di avere contezza del corso del processo e della possibilità di chiedere riti alternativi, con grave pregiudizio del diritto di difesa. Rileva il difensore che la Corte di appello, nel rigettare il motivo, aveva rilevato che la duplice elezione di domicilio posta in essere dall'imputato sarebbe stata idonea a dimostrare la conoscenza della pendenza del processo da parte dello stesso. L'elezione di domicilio effettuata, tuttavia, non poteva ritenersi sufficiente ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto professionale tra il legale e l'indagato, in quanto il difensore di ufficio non aveva più presenziato alle udienze successive, pur essendovi obbligato, e non aveva informato l'imputato del successivo corso del processo.Non vi sarebbero, dunque, elementi atti a dimostrare che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento fino alla nomina del difensore di fiducia e ciò gli avrebbe precluso la possibilità di accedere a riti alternativi nei termini di legge. Illogica sarebbe, inoltre, la motivazione della Corte di appello, che avrebbe ritenuto comprovata la conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato in ragione della nomina del difensore di fiducia dallo stesso operata, in quanto proprio questo elemento dimostrerebbe come quello instaurato con il difensore di ufficio non fosse un valido rapporto processuale. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte di appello aveva disatteso il motivo relativo alla erroneità dell'analisi sulla sostanza sequestrata eseguita meramente a campione, in quanto il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero avrebbe esaminato solo cinque delle quarantasei confezioni sequestrate all'imputato e, dunque, non avrebbe accertato se tutte contenessero sostanza stupefacente e se il principio attivo fosse dello stesso tipo. Il consulente tecnico, invece, avrebbe, in primis, dovuto stabilire se tutte le confezioni contenessero sostanza stupefacente e, solo una volta operato quest'accertamento preliminare, sarebbe stato possibile stabilire il principio attivo e, dunque, l'efficacia drogante della sostanza in sequestro. La motivazione della Corte di appello sul punto, pertanto, sarebbe illegittima e manifestamente illogica, non potendosi supporre, con adeguata attendibilità, che tutte le confezioni, anche quelle rimaste sigillate, contenessero sostanza stupefacente. Il quantitativo di sostanza stupefacente accertato nelle sole confezioni esaminate, del resto, sarebbe ben compatibile con l'uso personale della sostanza stupefacente da parte dell'imputato, che, dunque, sarebbe penalmente non punibile. 2.3. Con il terzo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui di deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 73, quinto comma del d.P.R. n. 309 del 1990, e, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto.Rileva il difensore che l'imputato aveva acquistato solo cinque dosi e non quarantasei di sostanza stupefacente, che non era stato visto cedere le stesse e non disponeva di somme di denaro o di materiale per il confezionamento delle dosi. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria e conclusioni scritte depositate in data 7 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 420 bis, comma 4, cod. proc. pen. e 489 cod. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Rileva il difensore che, non essendosi infatti, instaurato un valido rapporto professionale tra l'indagato e il difensore di ufficio domiciliatario, come dimostrato dall'assenza di quest'ultimo all'udienza preliminare e alle successive udienze dibattimentali, l'imputato, straniero e con scarsa conoscenza della lingua italiana, non avrebbe avuto conoscenza del procedimento e ciò gli avrebbe precluso la possibilità di accedere a riti alternativi nei termini di legge. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto correttamente che la conoscenza dell'accusa e della pendenza del procedimento penale fosse derivata per l'imputato dalla sua partecipazione personale all'udienza di convalida dell'arresto. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza dei procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 27/11/2019 (dep. 17/08/2020), Ismail, Rv. 279420 - 01). Le Sezioni unite, nel precisare che, al fine di procedere legittimamente in assenza dell'imputato, l'art. 420 bis cod. proc. pen., richiede, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito dell'effettiva conoscenza del processo ovvero la prova che l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso, hanno affermato che il giudice di merito deve procedere a verifica puntuale degli elementi disponibili, caso per caso e senza il ricorso a presunzioni o indebiti automatismi, al fine di acclarare questo presupposto di fattispecie. La Corte di appello di Lecce ha, peraltro, opportunamente rilevato come le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nell'affermare questo principio hanno affermato che, invece, può ritenersi legittimamente provata la conoscenza del processo da parte dell'imputato «nel caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti» (pag. 24 della sentenza delle Sezioni Unite nel caso Ismail). Come è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'esecuzione del fermo, dell'arresto o la sottoposizione a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà, rendono evidente, senza margine di dubbio, la conoscenza per l'imputato del procedimento e dell'accusa elevata nei suoi confronti e fondano un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, sullo sviluppo del procedimento (ex plurimis: Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01). Nel caso in esame, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il Guye è stato arrestato in flagranza di reato ed ha eletto domicilio sia davanti alla polizia giudiziaria che, soprattutto, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, in presenza del giudice, presso il difensore di ufficio. L'imputato ha, pertanto, avuto conoscenza del procedimento penale pendente nei suoi confronti in ragione del proprio contatto con il giudice e con le contestazioni mossegli nel procedimento di convalida dell'arresto, tanto che successivamente ha personalmente contattato e nominato un difensore di fiducia. Legittimamente è stata, dunque, dichiarata l'assenza dell'imputato in udienza preliminare ed è stata successivamente disattesa la richiesta di rimessione in termini per accedere ai riti alternativi.4. Con il secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il ricorrente si duole che il consulente tecnico avrebbe esaminato solo cinque delle quarantasei confezioni sequestrate all'imputato e, dunque, avendo operato una mera analisi a campione, non avrebbe accertato se tutte contenessero sostanza stupefacente e se il principio attivo fosse dello stesso tipo di quello rinvenuto nelle confezioni esaminate. 5. Il motivo è manifestamente infondato. Non sussiste la violazione di legge denunciata dal ricorrente, in quanto, ai fini dell'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessaria la perizia ben potendosi utilizzare, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie, il risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità d'indizi, gravi, specifici e concordanti, nonché i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato (ex plurimis: Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, Moltoni, dep. 2011, Rv. 249703; Sez. 4, n. 4278 del 13/01/2009, Bonforte, Rv. 242516). La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, ritenuto che l'accertamento tecnico sulla sostanza sottoposta a sequestro probatorio al fine di accertarne la natura stupefacente possa essere efficacemente compiuto anche attraverso l'esame di un campione rappresentativo (Sez. 6, n. 9574 del 19/11/2019 - dep. 2020, Schiavon, Rv. 278564-01). Parimenti è insussistente il difetto di motivazione dedotto. La Corte di appello ha, infatti, adeguatamente risposto alla censura svolta nell'atto di appello e non incongruamente ha rilevato che la prova della natura stupefacente di tutte le confezioni sequestrate fosse desumibile dagli esiti della consulenza tossicologica acquisita e dalle ulteriori circostanze agli atti. Il consulente, infatti, alla stregua di una valutazione congiunta sia del confezionamento che delle caratteristiche esteriori delle sostanze, ha ritenuto, che fossero tutte dello stesso tipo, vale a dire stupefacenti, rilevando anche come la percentuale di sostanza drogante fosse analoga nei campioni esaminati, in quanto «la variabilità esistente nell'ambito delle percentuali.., è irrisoria, perché si va da un 2,85 a un 4,31 massimo».La Corte di appello ha, dunque, ritenuto tutt'altro che illogicamente, che non vi fosse ragione alcuna di ritenere che soltanto le cinque confezioni esaminate contenessero sostanza stupefacente, in quanto le confezioni sequestrate erano esteriormente uguali e custodite nello stesso borsello detenuto dall'imputato; d'altra parte, la difesa non aveva allegato elementi di prova contrari o, comunque, idonei a confutare tale inferenza. 6. Con il terzo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990, e, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sul punto. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita il giudice di legittimità ad una diversa valutazione di merito e, segnatamente, ad un confronto diretto con gli elementi probatori raccolti. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello di Lecce, peraltro, non certo illogicamente, ha ritenuto dimostrata la destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente sequestrata, valorizzando sinergicamente il quantitativo della stessa (certamente superiore a quella necessaria per un uso personale quotidiano), le modalità della detenzione della stessa (frazionata e occultata in un borsello indossato mentre l'imputato stazionava sulla pubblica via nei pressi di un bar, in zona ove notoriamente vi è attività di spaccio) e la condizione economica di disoccupazione dell'imputato. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle amm