CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 agosto 1965
Cassazione n. 25094/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1965 avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 6 aprile 2021 del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di furto pluriaggravato e per i reati di falsificazione di certificati amministrativi e riciclaggio e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato come ricettazione il fatto originariamente contestato come riciclaggio e ha ridotto la pena. tl 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che la riqualificazione di uno dei reati quale ricettazione mal si concilia con la pena concordata ed in particolare con l'aumento di pena applicato per il delitto di falso, la cui struttura è incompatibile con la fattispecie di ricettazione, e che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se la pena fosse stata correttamente concordata. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende