CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 50225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore! Zungrì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di estrema genericità e senza un puntuale confronto con il portato della decisione gravata, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica ricostruzione del fatto e di una attenta valutazione del compendio probatorio acquisito, coerentemente apprezzato nell'ottica della ritenuta responsabilità, anche nei suoi estremi soggettivi, del ricorrente per la riscontrata attività di c:oltivazione e detenzione illecite in concorso contestata allo stesso, nonché per la conferma della ritenuta recidiva e per la corretta esclusione delle attenuanti generiche, il tutto con argomentazioni non suscettibili di essere attinte in questa sede così da rendere il relativo giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023