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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 25131/2026

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lla Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravenute;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’omessa riqualificazione reato diestorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre chemanifestamente infondato, risulta anche riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale − alla luce della ricostruzione effettuata dal primo giudice enon contrastata dalla difesa e in assenza di risultanze processuali dimostrative diun diritto spettante al [OSCURATO:PERSONA] sull’intero ammontare del libretto intestato allanipote − ha sottolineato la corretta qualificazione del fatto in esame, facendocorretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza dilegittimità (cfr. Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883 – 03; Sez. 5, n.35563 del 15/07/2019, Russo, Rv. 277316 – 01;Sez. 2, n. 24478 del08/05/2017, Salute, Rv. 269967 – 02);ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omessa motivazione inordine alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sullarecidiva è manifestamente infondato, atteso che dal riassunto dei motivi diappello contenuto nella sentenza -non contestato dal ricorrente- emerge che conl’impugnazione di merito si chiedeva “previa esclusione della recidiva e concessele circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante […]”, così risultaprocessualmente smentito l’assunto secondo cui vi sarebbe stata una richiesta diprevalenza delle generiche sulla recidiva.

La Corte di appello, dal suo canto, hadato puntuale risposta alla richiesta di esclusione della recidiva e,conformemente all’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, haevidenziato la corretta applicazione della suddetta aggravante, constatandocome il rapporto tra il reato oggetto del presente procedimento e i precedentiomogenei a carico del [OSCURATO:PERSONA] risultasse sintomatico di una perduranteinclinazione a delinquere e dell’inefficacia rieducativa delle precedenti condanne;precisato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazionedi legge e vizio di motivazione rispetto all’omessa applicazione delle circostanzeinammissibile perché manifestamente infondato, in quanto tale risultato delgiudizio di bilanciamento tra le due suddette opposte circostanze risulta preclusoda quanto disposto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allamemoria sopravvenuta.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravenute;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’omessa riqualificazione reato diestorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre chemanifestamente infondato, risulta anche riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale − alla luce della ricostruzione effettuata dal primo giudice enon contrastata dalla difesa e in assenza di risultanze processuali dimostrative diun diritto spettante al [OSCURATO:PERSONA] sull’intero ammontare del libretto intestato allanipote − ha sottolineato la corretta qualificazione del fatto in esame, facendocorretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza dilegittimità (cfr. Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883 – 03; Sez. 5, n.35563 del 15/07/2019, Russo, Rv. 277316 – 01;Sez. 2, n. 24478 del08/05/2017, Salute, Rv. 269967 – 02);ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si denuncia l’omessa motivazione inordine alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sullarecidiva è manifestamente infondato, atteso che dal riassunto dei motivi diappello contenuto nella sentenza -non contestato dal ricorrente- emerge che conl’impugnazione di merito si chiedeva “previa esclusione della recidiva e concessele circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante […]”, così risultaprocessualmente smentito l’assunto secondo cui vi sarebbe stata una richiesta diprevalenza delle generiche sulla recidiva. La Corte di appello, dal suo canto, hadato puntuale risposta alla richiesta di esclusione della recidiva e,conformemente all’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, haevidenziato la corretta applicazione della suddetta aggravante, constatandocome il rapporto tra il reato oggetto del presente procedimento e i precedentiomogenei a carico del [OSCURATO:PERSONA] risultasse sintomatico di una perduranteinclinazione a delinquere e dell’inefficacia rieducativa delle precedenti condanne;precisato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazionedi legge e vizio di motivazione rispetto all’omessa applicazione delle circostanzeinammissibile perché manifestamente infondato, in quanto tale risultato delgiudizio di bilanciamento tra le due suddette opposte circostanze risulta preclusoda quanto disposto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allamemoria sopravvenuta. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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