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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 43641/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 07/05/2021, la Corte di appello di Brescia ha applicato le circostanze attenuante generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, rideterminato la pena principale (riducendola ad anni 3 di reclusione) e la durata delle pene accessorie fallimentari (portata sempre ad anni 3), confermando nel resto la sentenza del 23/12/2014 con la quale il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore unico dalla costituzione al 07/09/2010 di CO.GES. s.r.I., dichiarata fallita il 26/09/2011), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie.

La Corte di appello non ha considerato che, a proposito della documentazione contabile non rinvenuta dal curatore, fino a quando la società era amministrata dal ricorrente, le scritture esistevano, mentre sono scomparse solo con il subentro nella carica di Rigamonti, e che lo stesso curatore ha ritenuto causa del fallimento una crisi repentina, mentre non motiva adeguatamente sull'attribuzione a Rigamonti del ruolo di mero prestanome.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e all'irrogazione di un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Su un piano generale, mette conto rilevare che le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Il primo motivo è inammissibile.

La stessa enunciazione delle censure rende ragione dell'erronea prospettiva delle stesse, tese a un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, laddove esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

Quanto alle scritture contabili e al ruolo di Rigamonti, temi strettamente intrecciati nell'economia dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, il giudice di appello, per un verso, ha sottolineato che la "lettera di consegna" della documentazione al nuovo amministratore, in realtà, nemmeno conteneva la sottoscrizione di quest'ultimo; per altro verso, in ordine al ruolo di Rigamonti, la Corte distrettuale ha messo in luce che lo stesso risulta nato nel 1928 e residente in Kenya, elementi, questi, dai quali i giudici di merito hanno desunto che si trattava di un mero prestanome cooptato un anno prima della dichiarazione giudiziale di fallimento, come dimostrato dalla disponibilità in capo a Gregorini, pur a carica cessata, di due delle auto oggetto di distrazione.

Il ricorso non si confronta con i dati richiamati dalla sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Privo di consistenza è il riferimento alla causa del fallimento, ipotizzata dal curatore in relazione ai dati contabili, peraltro ritenuti inattendibili.

3. Del pari inammissibile è il secondo motivo.

A fondamento del giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee, il giudice di appello ha richiamato il concreto disvalore dei fatti ascritti all'imputato (il passivo della società superava il milione di euro, a fronte di un attivo realizzato di 200 euro), laddove, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza, così come con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la pena principale è stata irrogata in misura pari al minimo edittale.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 07/05/2021, la Corte di appello di Brescia ha applicato le circostanze attenuante generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, rideterminato la pena principale (riducendola ad anni 3 di reclusione) e la durata delle pene accessorie fallimentari (portata sempre ad anni 3), confermando nel resto la sentenza del 23/12/2014 con la quale il Tribunale di Brescia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (quale amministratore unico dalla costituzione al 07/09/2010 di CO.GES. s.r.I., dichiarata fallita il 26/09/2011), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. La Corte di appello non ha considerato che, a proposito della documentazione contabile non rinvenuta dal curatore, fino a quando la società era amministrata dal ricorrente, le scritture esistevano, mentre sono scomparse solo con il subentro nella carica di Rigamonti, e che lo stesso curatore ha ritenuto causa del fallimento una crisi repentina, mentre non motiva adeguatamente sull'attribuzione a Rigamonti del ruolo di mero prestanome. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e all'irrogazione di un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Su un piano generale, mette conto rilevare che le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Il primo motivo è inammissibile. La stessa enunciazione delle censure rende ragione dell'erronea prospettiva delle stesse, tese a un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, laddove esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Quanto alle scritture contabili e al ruolo di Rigamonti, temi strettamente intrecciati nell'economia dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, il giudice di appello, per un verso, ha sottolineato che la "lettera di consegna" della documentazione al nuovo amministratore, in realtà, nemmeno conteneva la sottoscrizione di quest'ultimo; per altro verso, in ordine al ruolo di Rigamonti, la Corte distrettuale ha messo in luce che lo stesso risulta nato nel 1928 e residente in Kenya, elementi, questi, dai quali i giudici di merito hanno desunto che si trattava di un mero prestanome cooptato un anno prima della dichiarazione giudiziale di fallimento, come dimostrato dalla disponibilità in capo a Gregorini, pur a carica cessata, di due delle auto oggetto di distrazione. Il ricorso non si confronta con i dati richiamati dalla sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Privo di consistenza è il riferimento alla causa del fallimento, ipotizzata dal curatore in relazione ai dati contabili, peraltro ritenuti inattendibili. 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo. A fondamento del giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee, il giudice di appello ha richiamato il concreto disvalore dei fatti ascritti all'imputato (il passivo della società superava il milione di euro, a fronte di un attivo realizzato di 200 euro), laddove, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza, così come con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale è sufficiente rilevare che la pena principale è stata irrogata in misura pari al minimo edittale. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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