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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 34810/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7666-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 196/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata ingegneri R.G.N.7666/2022 Cron.

Rep.

Ud.30/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2012 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa.

Riteneva la Corte che l’obbligazione contributiva non fosse prescritta e che fosse dovuta l’iscrizione alla Gestione separata, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo.

L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a produrre procura al difensore.

Parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui chiedeva l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso avendo aderito alla definizione agevolata ex l. n.197/2022, con istanza accolta dall’Inps.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Emerge dai documenti allegati alla memoria che, in relazione all’avviso di addebito oggetto del giudizio (n.35420190002387178000), è stata presentata domanda di definizione agevolata ex art.1 l. n.197/22, accolta dall’Inps.Il pagamento rateizzato risulta ancora in corso e, non potendosi dichiarare estinto il giudizio, deve quindi dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto d’interesse all’impugnazione (Cass.34822/23, Cass.5846/24).

Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo svolto l’Inps attività difensiva.

Non è dovuto il doppi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7666-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 196/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] separata ingegneri R.G.N.7666/2022 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2012 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stante altra occupazione lavorativa. Riteneva la Corte che l’obbligazione contributiva non fosse prescritta e che fosse dovuta l’iscrizione alla Gestione separata, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a produrre procura al difensore. Parte ricorrente depositava memoria illustrativa in cui chiedeva l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso avendo aderito alla definizione agevolata ex l. n.197/2022, con istanza accolta dall’Inps. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Emerge dai documenti allegati alla memoria che, in relazione all’avviso di addebito oggetto del giudizio (n.35420190002387178000), è stata presentata domanda di definizione agevolata ex art.1 l. n.197/22, accolta dall’Inps.Il pagamento rateizzato risulta ancora in corso e, non potendosi dichiarare estinto il giudizio, deve quindi dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto d’interesse all’impugnazione (Cass.34822/23, Cass.5846/24). Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo svolto l’Inps attività difensiva. Non è dovuto il doppi
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