CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07790/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9952/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/2026controSARACENO FRANCESCO, in proprio e n.q. di legale rappresentantedella [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di F. SARACENO, [OSCURATO:PERSONA], MA-[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassa-zione;– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2970/7/2023, depositata in data 16/11/2023 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 2970/7/2023 accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Saraceno in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di F. Saraceno, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria n.3537/6/2022 che aveva rigettato il ricorso introduttivo, re-lativo ad avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativamente alperiodo di imposta 2013.2. Si legge in sentenza che l’atto veniva emesso in conseguenza dellacontestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e traeva ori-gine dal p.v.c. della Guardia di Finanza del 24.10.2019 redatto all’esitodi controlli sul rispetto della normativa tributaria da parte della societàNuova [OSCURATO:SOCIETA]., afferenti una pluralità di periodi di imposta, tracui quello per cui è causa, scaturiti da indagini penali.Numero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Il giudice di prime cure rigettava, tra l’altro, la doglianza preliminaredi decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo sollevata daparte contribuente per insussistenza dei presupposti per il raddoppiodel termine ordinario, essendo stata tempestivamente presentata de-nuncia penale per i fatti di causa e, nel merito, confermava le ripresead imposizione.4. Il giudice d’appello rigettava il motivo di censura afferente alla que-stione preliminare, accertando che l’informativa della DIA di ReggioCalabria era stata inoltrata all’autorità giudiziaria nel 2018 e, dunque,entro i termini di decadenza ordinari ai fini del periodo di imposta 2013,con l’effetto di raddoppiare i termini. Nel merito, riteneva che l’esiguonumero delle contestazioni escludesse l’elemento soggettivo della par-tecipazione alla frode fiscale, riformando così la decisione di primogrado.5. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replicano i contribuenti concontroricorso e ricorso incidentale per un motivo.Considerato che:1. Su di un piano logico dev’essere scrutinato prima il ricorso inciden-tale che, benché asseritamente condizionato, se accolto, determine-rebbe l’inammissibilità del ricorso principale.1.1. Con un unico motivo i contribuenti ricorrenti incidentale deducono,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. 633/72 e 1, comma 132,legge 208 del 2015, per aver il giudice rigettato l’eccezione preliminaredi decadenza dal termine per effettuare l’accertamento IVA ritenendoche nel caso di specie trovasse applicazione il raddoppio dei termini diNumero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/2026cui al comma 3 del citato disposto, in considerazione dell’avvenuta tra-smissione di informativa DIA in data 02.02.2018 all’AGO, senza consi-derare che la notifica dell’avviso di accertamento è intervenuta succes-sivamente al 31.12.2018.2. Il motivo è infondato.2.1. Va premesso che, fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015,e dunque in base alla previgente disciplina, i termini per l’accertamentodella pretesa impositiva previsti dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA erano raddoppiati esclusivamente sulla base dell’astratta sus-sistenza dei presupposti in presenza dei quali si configura in capo alpubblico ufficiale l’obbligo della denuncia penale, a mente dell’art. 331,c.p.p., secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzio-nale n. 247 del 2011.2.2. Sulla disciplina del raddoppio dei termini, sia quelli stabiliti in ma-teria d’imposte dirette, di cui all’art. 43, d.P.R. n. 600/1973, sia diquelli stabiliti in materia di IVA, dall’art. 57, d.p.r. n. 633/1972, sonointervenuti prima il d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, la legge 28dicembre 2015 n.208.Il d.lgs. n. 128/2015 ha dettato una disciplina transitoria facendo salvala previgente disciplina per gli accertamenti notificati entro la data dientrata in vigore della disposizione stessa, ossia il 2 settembre 2015.2.3. La legge 28 dicembre 2015, n.208 ha quindi espunto definitiva-mente la previsione del raddoppio dei termini per il futuro e, all’art.1comma 132, ha previsto che la novella si applica «agli avvisi relativi alperiodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodisuccessivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamentodevono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre delquarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiara-zione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o didichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aNumero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/2026quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tutta-via, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensidell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reatiprevisti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cuial periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'im-posta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non operaqualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui èricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre lascadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.».2.4. È stata così introdotta una seconda disciplina transitoria in basealla quale la nuova disciplina, incentrata sulla previsione di un terminepiù lungo e specifico per le ipotesi di reato, non ha efficacia retroattivabensì si applica a decorrere dai periodi di imposta in corso alla data del31 dicembre 2016. Per i periodi impositivi precedenti, la norma da ul-timo citata ha disposto che il raddoppio dei termini si applica nei solicasi in cui la denuncia penale sia stata inviata entro e non oltre la sca-denza del termine ordinario non raddoppiato.La norma transitoria, contenuta nell’art. 1, comma 132, della l. n.208/2015, non ha innovato rispetto alla applicabilità della precedentenorma transitoria di cui all’art.2 comma 3 del d.lgs. n.128 del 2015, laquale fa salvi, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia,gli effetti degli avvisi già̀ notificati alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo (v. Cass. n.16728/2016; Cass. n.33793/2019).3. Sulla base di quanto precede, si individua una prima decisiva diva-ricazione: per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 non ancoranotificati si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n.208/15 e, di conseguenza, il termine per l’esercizio del potere di ac-certamento dev’essere ragguagliato alla data di comunicazione dellanotitia criminis, per cui ove la stessa non venga effettuata nei terminisuddetti non trova applicazione il raddoppio dei termini. Per gli avvisiNumero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/2026di accertamento anteriori già notificati, si applica invece la disciplinadettata dall'art. 2 del d.lgs. 128/15 e così si deve far riferimento allapregressa disciplina, per cui il termine viene raddoppiato indipenden-temente dalla formale notizia di reato.Nel caso di specie ci si colloca nella prima ipotesi, dal momento chel’avviso di accertamento, si legge in sentenza, è stato notificato il25.10.2019 per l’anno di imposta 2013 e, quindi, rileva ed è sufficienteil fatto che la notitia criminis è stata tempestivamente comunicata indata 02.02.2018.3. Con l’unico motivo di ricorso principale, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la nullità della sen-tenza per motivazione apparente circa il merito della causa, in viola-zione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma2, n.4, d.lgs. n. 546/1992. I giudici di seconde cure non avrebberoesternato le ragioni della decisione, limitandosi apoditticamente ad at-tribuire rilevanza ad un unico elemento, il numero limitato delle fatturecontestate come soggettivamente inesistenti, omettendo ogni valuta-zione critica e complessiva degli atti di causa.3. 1. Va dato atto che, in via preliminare, i contribuenti eccepisconol’inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe afferente a vizi di moti-vazione non sindacabili in sede di legittimità. L’eccezione va respintain quanto l’Ufficio prospetta la nullità della sentenza per la sua apodit-ticità e non controllabilità in violazione di legge e non chiede un rinno-vato apprezzamento del fatto e della prova.4. Il motivo è fondato.4.1. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi-bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniNumero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/2026obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi la-sciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).4.2. Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere inter-pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre-leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit-timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu-zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva-zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate-riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci-bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem-plice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile2014 n. 8053).4.3. Orbene, nel caso di specie, a fronte delle complesse contestazioniper operazioni soggettivamente inesistenti e partecipazione a frode ca-rosello, di cui si è dato conto nell’esposizione del fatto la decisione nelmerito della causa è motivata dalla Corte di giustizia tributaria di se-condo grado nei seguenti termini: «Ed invero, è proprio l’esiguo nu-mero di fatture che si assumono come soggettivamente inesistenti chein effetti convincono della buona fede della società anche perché loScimone in effetti si presentava come procacciatore, ovvero interme-Numero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/2026diario, per conto di altre ditte, come espressamente affermato dal le-gale rappresentante della società, che dunque alcun sospetto potevanutrire sulla inesistenza soggettiva».4.4. Tale argomentazione non è controllabile dall’esterno ed è apodit-tica, essendo del tutto irrilevante il fatto che le operazioni contestatesiano molte o poche, poiché ne basta una sola ai fini della configura-zione della fattispecie dell’inesistenza soggettiva. Va reiterato (cfr.Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, or-dinanza n. 27555 del 30/10/2018), in punto di onere della prova incaso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesi-stenti ai fini IVA, che se l'Amministrazione finanziaria contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse-rite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare,non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezzadel destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'impo-sta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivie specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es-serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Ammini-strazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente laprova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'o-perazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile daun operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzio-nalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendorilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, néla mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Il giu-dice del rinvio terrà conto di tale principio di diritto nella rivalutazionedel fatto.Numero registro generale 9952/2024Numero sezionale 7768/2025Numero di raccolta generale 7790/2026Data pubblicazione 31/03/20265. La sentenza è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tribu-taria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ul-teriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per laliquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulterioreesame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquida-zione delle spese di lite.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, anorma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente