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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 03352/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 19 aprile 2021 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice del rinvio disposto con sentenza pronunciata in data 27 novembre 2019 dalla V sezione della Corte di cassazione, ha confermato il decreto, emesso in data 19 dicembre 2016, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e del versamento di cauzione di €

1.000. Il giudice di rinvio, rilevato che la misura di prevenzione era stata applicata con riguardo alla categoria definita dalla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, 159, ha osservato che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la condizione di persona che vive abitualmente dei proventi di delitti era desumibile dalla segnalazione, risalente all'anno 2011, come persona detentore di sostanze stupefacenti, confermata dalla successiva condanna per reati di spaccio di stupefacenti e di partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di droga, relativa a condotte collocabili nel biennio 2013-2014.

Se pure si trattava di fatti qualificati di lieve entità, essi erano, pur tuttavia, significativi della stabile dedizione ad attività criminose, dalle quali Fiorino, privo di occupazione lavorativa, traeva l'unica fonte di sostentamento personale.

La prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza era giustificata dall'accertata capacità di Fiorino di avere rapporti con fornitori di droga di altre zone territoriali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.

Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale.

Il decreto impugnato, con motivazione apparente e ripetitiva di quella svolta dal decreto oggetto di annullamento, aveva fondato il giudizio, sulla attuale pericolosità sociale generica del proposto, sulla condanna subita per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di droga di lieve entità, condanna intervenuta dopo il decreto applicativo adottato dal Tribunale di Catanzaro e relativa a fatti commessi nell'anno 2014.

Anche in ordine alla durata della misura, stabilita quasi nel massimo consentito, non era stata data motivazione alcuna.3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La sentenza rescindente aveva annullato la decisione resa in grado di appello per assenza di motivazione, integrante violazione degli artt. 6 e 10 d.lgs. 6 settembre 2011, 159, in ordine al requisito della pericolosità del proposto, come definita dalla categoria normativa di «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

Si deve aggiungere che la sentenza ha richiamato l'orientamento, espresso anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, secondo il quale l'oggetto del giudizio sulla pericolosità riguarda l'accertamento, da fondare su elementi di fatto, che il proposto, in un significativo arco temporale, aveva, con abitualità, commesso delitti, produttivi di profitti economici che avevano costituito l'unico, o il più significativo, reddito del soggetto.

2. Il decreto impugnato ha ritenuto che il proposto fosse da tempo, e precisamente dall'anno 2011, dedito a delitti connessi allo spaccio di stupefacenti, delitti dai quali aveva tratto profitti economici che avevano costituito l'unico reddito disponibile, risultando Fiorino sempre privo di occupazione lavorativa.

Tale giudizio è stato fondato sulle emergenze desumibili da una prima segnalazione, riferita all'anno 2011, per possesso di stupefacenti, da una successiva denuncia, risalente al maggio 2012, per vari reati in occasione dei quali il Fiorino era stato trovato in possesso di hashish e marijuana, e, infine, dalla condanna per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di lieve entità, riguardante una prolungata ed organizzata attività di spaccio nel biennio 2013 e 2014.

L'atto di impugnazione denuncia assenza di motivazione in ordine al giudizio sulla pericolosità attuale, osservando che l'unica condanna per delitti in materia di stupefacenti aveva riguardato fatti di lieve entità e risalenti nel tempo.

Il motivo rimane nella prospettiva di un giudizio di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei dati disponibili, caratterizzata dal ridimensionamento della rilevanza della condanna per la partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e per singoli episodi di spaccio.

In relazione alla lettura che di tali emergenze ha compiuto il giudice di rinvio - che ha evidenziato il ruolo intermedio assunto da Fiorino nell'organizzazione del sodalizio e, in particolare, la mansione svolta di gestore della cassa del gruppo, il protrarsi nel tempo della condotta di spaccio e, infine, la permanente assenza di occupazione lavorativa - la difesa non articola alcuna denuncia di travisamento dei dati disponibili, ma valorizza, in particolare, l'accertato riferimento a condotte di piccolo spaccio per ritenere l'assenza di pericolosità, tanto più, tenuto conto dell'epoca dei reati, con riguardo all'attualità, sollecitando così il collegio non ad una verifica in ordine alla sussistenza di una motivazione specifica - essendo limitato all'assenza di motivazione il vaglio consentito nel giudizio di legittimità -, bensì ad una, preclusa, rivisitazione del giudizio di merito.

Inoltre, con riguardo al dato cronologico, il ricorso rivela un'erronea prospettiva, dato che l'elemento dell'attualità va riferito all'epoca dell'applicazione della misura, e non alla data del giudizio di impugnazione.

Infine, in relazione alla doglianza riferita alla giustificazione della durata della misura, si deve rilevare che il giudice del rinvio ha motivato, evidenziando la significatività del ruolo associativo svolto dal Fiorino, dato che rendeva palese una pericolosità rilevante e tale da giustificare la durata della misura applicata.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 19 aprile 2021 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo quale giudice del rinvio disposto con sentenza pronunciata in data 27 novembre 2019 dalla V sezione della Corte di cassazione, ha confermato il decreto, emesso in data 19 dicembre 2016, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni quattro, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e del versamento di cauzione di € 1.000. Il giudice di rinvio, rilevato che la misura di prevenzione era stata applicata con riguardo alla categoria definita dalla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, 159, ha osservato che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la condizione di persona che vive abitualmente dei proventi di delitti era desumibile dalla segnalazione, risalente all'anno 2011, come persona detentore di sostanze stupefacenti, confermata dalla successiva condanna per reati di spaccio di stupefacenti e di partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di droga, relativa a condotte collocabili nel biennio 2013-2014. Se pure si trattava di fatti qualificati di lieve entità, essi erano, pur tuttavia, significativi della stabile dedizione ad attività criminose, dalle quali Fiorino, privo di occupazione lavorativa, traeva l'unica fonte di sostentamento personale. La prescrizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza era giustificata dall'accertata capacità di Fiorino di avere rapporti con fornitori di droga di altre zone territoriali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale. Il decreto impugnato, con motivazione apparente e ripetitiva di quella svolta dal decreto oggetto di annullamento, aveva fondato il giudizio, sulla attuale pericolosità sociale generica del proposto, sulla condanna subita per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di droga di lieve entità, condanna intervenuta dopo il decreto applicativo adottato dal Tribunale di Catanzaro e relativa a fatti commessi nell'anno 2014. Anche in ordine alla durata della misura, stabilita quasi nel massimo consentito, non era stata data motivazione alcuna.3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La sentenza rescindente aveva annullato la decisione resa in grado di appello per assenza di motivazione, integrante violazione degli artt. 6 e 10 d.lgs. 6 settembre 2011, 159, in ordine al requisito della pericolosità del proposto, come definita dalla categoria normativa di «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». Si deve aggiungere che la sentenza ha richiamato l'orientamento, espresso anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, secondo il quale l'oggetto del giudizio sulla pericolosità riguarda l'accertamento, da fondare su elementi di fatto, che il proposto, in un significativo arco temporale, aveva, con abitualità, commesso delitti, produttivi di profitti economici che avevano costituito l'unico, o il più significativo, reddito del soggetto. 2. Il decreto impugnato ha ritenuto che il proposto fosse da tempo, e precisamente dall'anno 2011, dedito a delitti connessi allo spaccio di stupefacenti, delitti dai quali aveva tratto profitti economici che avevano costituito l'unico reddito disponibile, risultando Fiorino sempre privo di occupazione lavorativa. Tale giudizio è stato fondato sulle emergenze desumibili da una prima segnalazione, riferita all'anno 2011, per possesso di stupefacenti, da una successiva denuncia, risalente al maggio 2012, per vari reati in occasione dei quali il Fiorino era stato trovato in possesso di hashish e marijuana, e, infine, dalla condanna per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di lieve entità, riguardante una prolungata ed organizzata attività di spaccio nel biennio 2013 e 2014. L'atto di impugnazione denuncia assenza di motivazione in ordine al giudizio sulla pericolosità attuale, osservando che l'unica condanna per delitti in materia di stupefacenti aveva riguardato fatti di lieve entità e risalenti nel tempo. Il motivo rimane nella prospettiva di un giudizio di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei dati disponibili, caratterizzata dal ridimensionamento della rilevanza della condanna per la partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e per singoli episodi di spaccio. In relazione alla lettura che di tali emergenze ha compiuto il giudice di rinvio - che ha evidenziato il ruolo intermedio assunto da Fiorino nell'organizzazione del sodalizio e, in particolare, la mansione svolta di gestore della cassa del gruppo, il protrarsi nel tempo della condotta di spaccio e, infine, la permanente assenza di occupazione lavorativa - la difesa non articola alcuna denuncia di travisamento dei dati disponibili, ma valorizza, in particolare, l'accertato riferimento a condotte di piccolo spaccio per ritenere l'assenza di pericolosità, tanto più, tenuto conto dell'epoca dei reati, con riguardo all'attualità, sollecitando così il collegio non ad una verifica in ordine alla sussistenza di una motivazione specifica - essendo limitato all'assenza di motivazione il vaglio consentito nel giudizio di legittimità -, bensì ad una, preclusa, rivisitazione del giudizio di merito. Inoltre, con riguardo al dato cronologico, il ricorso rivela un'erronea prospettiva, dato che l'elemento dell'attualità va riferito all'epoca dell'applicazione della misura, e non alla data del giudizio di impugnazione. Infine, in relazione alla doglianza riferita alla giustificazione della durata della misura, si deve rilevare che il giudice del rinvio ha motivato, evidenziando la significatività del ruolo associativo svolto dal Fiorino, dato che rendeva palese una pericolosità rilevante e tale da giustificare la durata della misura applicata. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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