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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30923/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 489, 477 e 482 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che entrambe le censure nelle quali il motivo si articola attengono, all'evidenza, a meri errori materiali, che non hanno minimamente influito sulla comprensibilità del provvedimento impugnato; che, con particolare riferimento alla censura relativa al nome dell'imputato riportato nel dispositivo (Antonio anziché [OSCURATO:PERSONA]), va, peraltro, rilevato che si tratta di sentenza con motivazione contestuale; che, nell'intestazione della sentenza e nella parte motiva dell'unitario documento, era correttamente riportato il nome dell'imputato; che il Napoli era l'unico imputato del processo; che, pertanto, la sentenza, letta nel suo complesso, non lascia alcun dubbio in ordine alla persona condannata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, in ordine all'elemento soggettivo del reato, hanno reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), rispetto alla quale il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcun effettivo travisamento di prova o vizio logico determinante, risultante dal testo del provvedimento impugnato; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il reato contestato è quello dell'uso di atto falso e il fatto concreto integrativo della fattispecie astratta è stato commesso in Italia; che nel resto le deduzioni del ricorrente sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una non consentita pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 489, 477 e 482 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che entrambe le censure nelle quali il motivo si articola attengono, all'evidenza, a meri errori materiali, che non hanno minimamente influito sulla comprensibilità del provvedimento impugnato; che, con particolare riferimento alla censura relativa al nome dell'imputato riportato nel dispositivo (Antonio anziché [OSCURATO:PERSONA]), va, peraltro, rilevato che si tratta di sentenza con motivazione contestuale; che, nell'intestazione della sentenza e nella parte motiva dell'unitario documento, era correttamente riportato il nome dell'imputato; che il Napoli era l'unico imputato del processo; che, pertanto, la sentenza, letta nel suo complesso, non lascia alcun dubbio in ordine alla persona condannata; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito, in ordine all'elemento soggettivo del reato, hanno reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), rispetto alla quale il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcun effettivo travisamento di prova o vizio logico determinante, risultante dal testo del provvedimento impugnato; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che il reato contestato è quello dell'uso di atto falso e il fatto concreto integrativo della fattispecie astratta è stato commesso in Italia; che nel resto le deduzioni del ricorrente sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una non consentita pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il r P.Q.M
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