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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2026

Cassazione n. 27950/2026

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vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, rubricata con il n. 1197/25 R.I.M.C., il Tribunale diCatania, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelaripersonali, ha rigettato, con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA],l’appello presentato dalla Procura della Repubblica di Catania ai sensi dell’art. 310cod. proc. pen avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di custodiacautelare in carcere avanzata in data 20/03/2024 dal Pubblico Ministero neiconfronti del menzionato indagato e di altri soggetti, separatamente trattati insede di riesame.1.1.

In particolare, l’ordinanza impugnata, ha riconosciuto nei confronti degliindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la gravitàindiziaria della incolpazione di cui al capo A) che contesta a tutti i soggetti in esamel’avere fatto parte alla associazione di tipo mafioso denominata “clan deicarcagnusi” o “clan Mazzei”, con ruolo di capi-organizzatori per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione non è fattaoggetto di ricorso), con ruolo di partecipi per tutti gli altri.

Ciò mentre ha affermatoesistenza e persistenza del menzionato clan sulla base di quanto riconosciutoanche da recenti provvedimenti giudiziari.

Il Tribunale di Catania ha, peraltro,rigettato l’appello del Pubblico Ministero nei confronti di tutti i menzionati indagati,con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], reputando inesistenti le esigenzecautelari, a fronte del tempo silente e di elementi concorrenti corroborativi dellainattualità del periculum.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di contro, ilTribunale del Riesame ha accolto il gravame valorizzando i precedenti penali edun carico pendente successivo ai fatti oggetto di giudizio.1.2.

Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamente inrilievo, l’ordinanza impugnata confermava la gravità indiziaria della partecipazionedello stesso alla associazione.

Secondo la ricostruzione operata, [OSCURATO:PERSONA],fratello di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), era coinvolto nellealle attività di recupero del credito verso [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di Salto DiBenedetto, attivandosi anche con minacce ed intimidazioni; b) partecipava allagestione dell’arsenale del clan, essendo incaricato insieme a [OSCURATO:PERSONA] ditrasferire le armi dal luogo in cui erano nascoste a Vaccarizzo.Il Tribunale, all’esito del vaglio del compendio indiziario, concludeva che sussisteva« ben oltre il grado di probabilità qualificata richiesto dall'art. 273 c.p.p., che, dopol'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'operazioneChaos nell'autunno 2018, gli stessi e i loro famigliari in libertà, Di BenedettoLuciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],continuavano ad operare stabilmente nell'interesse della propria famiglia mafiosa,quale sotto-articolazione del clan Mazzei, intrattenendo rapporti stretti econtinuativi con altri esponenti di rilievo del clan, al fine precipuo di mantenere il-controllo del territorio e, attraverso ciò, al fine di continuare a god.ere degli introitiderivanti dalle pregresse attività illecite, in particolare nel settore delle sostanzestupefacenti, riguardo al quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di DiBenedetto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], continuava ad operare, quantomenosino a settembre 2019».1.3.

L’ordinanza impugnata, pur ritenuta la gravità indiziaria, reputavaapprezzabili elementi sintomatici della cessazione delle esigenze osservando che:1) lo stesso non aveva svolto un ruolo direttivo; 2) all’epoca dei fatti era appenamaggiorenne; 3) seppure gravato da diversi procedimenti penali in corso, risultavaancora incensurato.

Su tale base, negava la misura richiesta.2.

Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe il Pubblico Ministero ha proposto ricorsoper cassazione, prospettando un unico motivo, articolato in relazione alle singoleposizioni (ovviamente in relazione a tutti gli indagati, con eccezione di [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto, nei cui confronti era stato accolto l’appello).

Il motivo è di seguitoillustrato, entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con riguardoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamente in rilievo.In generale, il ricorrente premette che la giurisprudenza di legittimità prevalentee più recente, nello scrutinio degli elementi idonei a vincere la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.con riguardo alle fattispecie di associazione di tipo mafioso, assegna al temposilente tra i fatti e l’emissione della misura rilievo soltanto ove corroborato daulteriori elementi indicativi del distacco dell’associato dal sodalizio.

Elementi,questi, la cui ricorrenza le ordinanze impugnate non avevano in realtà logicamenteargomentato incorrendo pertanto nella scorretta applicazione delle coordinateermeneutiche e nel vizio di motivazione denunciato.In particolare, a fronte degli indici di cessazione delle esigenze cautelari consideratidal provvedimento impugnato, deduce che la motivazione si mostrava illogica econtraddittoria in quanto: a) da un lato valorizzava il dato relativo alla giovane etàdell'indagato al momento dei fatti contestati (appena maggiorenne) mentredall'altro riteneva irrilevante la circostanza che, nei circa sei anni trascorsi dai fatti,il medesimo aveva annoverato numerosi carichi pendenti (a prescindere daeventuali iscrizioni per procedimenti per reati di criminalità organizzata; b)sebbene non avesse un ruolo direttivo in seno al sodalizio mafioso, l’indagatoaveva svolto comunque compiti delicati per l'organizzazione criminale,occupandosi della custodia dell'arsenale del clan.

Le determinazioni del Tribunaleerano risultate incoerenti laddove per [OSCURATO:PERSONA] aveva valorizzato iprecedenti penali ed un carico successivo ai fatti oggetto di giudizio.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso in oggetto, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è fondato neitermini di seguito illustrati.2.

Il ricorso è ammissibile.2.1.

Secondo quanto esposto, la motivazione delle ordinanze impugnate havalorizzato l’incidenza del tempo silente, seppure nel caso di specie in concorrenzacon elementi che ne dovrebbero corroborare più o meno significativamente lavalenza.Come premesso, il Pubblico Ministero ha censurato il provvedimento impugnatoquanto alla applicazione della nozione di tempo silente e degli indici di suacorroborazione nel caso in esame.2.2.

Come premesso, a fronte dell’ordinanza impugnata che, ritenuta la ricorrenzadella gravità indiziaria, ha reputato superata la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod. proc. pen.,l’impugnazione non si è limitata a contestare la valutazione in concreto dei relativiindici, ma ha censurato la valenza che il Tribunale di Catania, confermando la lineainterpretativa sul punto assunta dal Giudice per le indagini preliminari, ha conferitoal cd.

“tempo silente” nonché la incongruenza della motivazione in ordine agli indicicorroborativi nel medesimo senso apprezzati.

Il motivo al riguardo articolato,quindi, non si esaurisce in valutazioni di merito non deducibili nella presente sede,ma prospetta profili di determinazione delle coordinate ermeneutiche applicate edella tenuta logica della loro concreta applicazione.Per altro verso, il motivo è idoneamente specifico atteso che, all’internodell’unitaria impugnazione, ha preso in separato esame le particolari motivazioniesposte dai provvedimenti emessi in relazione alla posizione di ciascun indagatoe, per quanto qui rileva, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, affermarsi l’ammissibilità del ricorso in oggetto.3.

All’esame delle questioni concretamente poste deve premettersi uninquadramento in ordine alla tematica della rilevanza del tempo silente che risultacentrale con riguardo, in generale, alle determinazioni assunte dal Tribunale inordine a tutti gli indagati, e, nello specifico, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] corroborarlo.3.1.

Mette conto allora osservare che l’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod.proc. pen., per quanto di interesse, dispone: «Quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codicepenale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisitielementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».3.1.1.

La disposizione, quindi, nella sua stessa portata letterale, prevede che,laddove sussistano gravi indizi di reati qualificati, tra cui quello previsto dall’art.416-bis cod. pen., operino: a) una presunzione vincibile di sussistenza delleesigenze cautelari; b) una presunzione assoluta di adeguatezza della misuracarceraria.

Ne discende pianamente che, una volta che ricorra la gravità indiziaria,la verifica si concentra sulla ricorrenza di elementi che valgano a vincere lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, al cui esito negativoconsegue l’applicazione della misura cautelare massima.

Come noto, le linee delsistema così impostato hanno ricevuto avallo, sin dal loro esordio nel codice di rito,da parte sia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corteeuropea dei diritti dell'uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).3.1.2.

Ai presenti fini rileva che, se la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari è estesa ai reati indicati nei periodi secondo e terzo dell’art. 275comma 3 in commento, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodiacautelare in carcere si è progressivamente ristretta alla sfera del secondo periodo,a seguito del succedersi di interventi della Corte costituzionale e di modifichenormative che ne hanno recepito e sistematizzato la portata.

Soprattutto èsignificativo che, seppure al fine di riconoscere e delimitare insieme la legittimitàdella presunzione assoluta, il giudice delle leggi ha ripetutamente affermato laparticolare connotazione del modello empirico-sociologico su cui si è formato il tipodelittuoso di cui all’art. 416-bis cod. pen., al riguardo evidenziando che«l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanentead un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolareforza intimidatrice» (Corte cost., sentenza 26/03/2015 n. 48.

Cfr. anche Cortecost., Sent., 22/07/2011, n. 231).

Indicazione, questa, che al di là del tema chespecificamente l’ha occasionata, è capace di offrire una indiretta premessa ancheall’indagine sull’operatività della presunzione relativa qui di più diretto interesse.3.2.

Il regime di doppia presunzione così configurato si applica a tutte le fattispeciecomprese nell’art. 416-bis cod. pen. e, quindi, tanto a «coloro che promuovono,dirigono o organizzano l'associazione» quanto a quelli che sono meri associati.Nell’esame della presunzione assoluta di adeguatezza, la Corte costituzionale haappunto chiarito che «la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra lecondotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazionedella pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari.

In ordinea queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso èidonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodiacarceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3,poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile al partecipe e agli associati conruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo »(C. cost., Sent. 12/06/2017, n. 136).3.3.

Quanto al tema qui di più diretto interesse, costituisce affermazione in séampiamente condivisa quella secondo cui «(i)n tema di misure cautelari, lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza alloro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione dellanorma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattorecostituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza dellaperdurante pericolosità» (Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 – 01; Sez. 2, Sentenza, 25/01/2022, n. 6592, rv. 282766-02; Sez.5,Sentenza, 07/12/2021, n. 4950, rv. 282865-01).

In altri termini, la disposizioneconsente di presumere, sino a prova contraria, quelle connotazioni di concretezzaed attualità del pericolo cui la previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen.condiziona la misura cautelare e la cui pretermissione può rilevare ai sensi dell’art.292 comma 2 lett c) cod. proc. pen.3.4.

Nel delineato scenario segnato da condivise coordinate ermeneutiche undisallineamento, apparente o meno, si profila in tema di rilevanza del cd.

“temposilente” inteso come lasso cronologico intercorso tra i fatti di reato e il momentodi valutazione della pericolosità.3.4.1.

Secondo un primo orientamento, quantomeno con riguardo alle mafiestoriche connotate dalla vischiosità e persistenza del vincolo associativo, il temposilente sarebbe di per sé insufficiente, ove non accompagnato da altri indicisignificativi della risoluzione del rapporto con il sodalizio.

È stato così osservatoche «(l)a presunzione ex lege di adeguatezza della sola misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati…(omissis)… deldelitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si fonda sulla specificità di tale reato la cuiconnotazione strutturale astratta come reato associativo e, dunque, permanentenell'ambito di un contesto di criminalità organizzata rende ragionevole unapresunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattandosi della misurapiù idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsidei contatti tra imputato ed associazione (Corte Cost. sent. n. 265 del 2010)” (Sez.5, Sentenza n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01).È stato al riguardo anzi precisato che «(a)l lume della ripercorsa, stabilegiurisprudenza costituzionale, sulla legittimità del regime derogatorio edeccezionale previsto per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., il collegio - pur consapevole dell'esistenza di orientamentidifferenti sulla questione all'interno della giurisprudenza di legittimità - intendedare continuità al principio per il quale, specie in tema di mafie "storiche", ove lacustodia cautelare in carcere venga disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il ed.

"temposilente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione dellamisura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutatoesclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, adesempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv.276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01)» (Sez.5, Sentenza n. 16434/2024, cit).3.4.2.

Diverso orientamento è quello che riconosce rilievo anche autonomo altempo silente laddove questo assuma caratteri non ordinari per estensione (cfr.Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv. 285272).3.4.2.1.

Secondo tale direttrice, alla stregua del quadro costituzionale e degliinterventi della legge 16 aprile 2015, n. 47 volti a limitare gli automatismi inmateria cautelare, in linea con il principio affermato in materia di misure diprevenzione, in ordine al tema della pericolosità qualificata (Sez.

U, n. 111 del30/11/2017, dep. nel 2018, Gattuso, Rv. 271512), il tempo silente è capace dirilevanza ai presenti fini, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Secondosiffatta impostazione, la presunzione relativa di pericolosità sociale può esseresuperata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga unasituazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincoloassociativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibileallontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanzadelle esigenze cautelari.3.4.2.2.

Nell'ambito di tale orientamento, tuttavia, è stato precisato che l'incidenzasulla valutazione giudiziale della dimensione temporale non è «fissa, omogenea,sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al casoconcreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confrontideve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare incorso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 6, n. 4920 del15/10/2024, dep. 2025, non mass.).

Parimenti deve essere riferita allecaratteristiche del sodalizio mafioso in cui l’indagato risulta inserito, con laconseguenza che «l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso noncostituisce un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza dellapresunzione...in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualitàe alla durata della partecipazione...(in quanto) al fine di superare la presunzionesi impone il confronto con quelle caratteristiche e quella partecipazione, onde poterprospettare la valenza di una protratta mancanza di ulteriori manifestazioni, qualedato sintomatico di un sostanziale allontanamento (unico dato di per sé decisivo)»(Sez. 6, n. 37352 del 18/07/2024, non mass.; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018,Rv. 272887).3.4.3.

Secondo un orientamento che si pone come intermedio, quando si procedeper un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei adescludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta uncriterio da applicarsi proprio in caso di incertezza.

Premessa, questa, da cui derivache, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fattiper cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale daconsentire il superamento della situazione di dubbio.Su tale solco, in funzione di sintesi, è stato affermato che, se è vero che il tempotrascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015,n. 47, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è altrettantovero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, madeve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede.

Inparticolare, «non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso,perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciutavalenza della presunzione, in un caso di suffragata partecipazione a sodaliziomafioso, in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualità ealla durata della partecipazione.

Vuol dirsi cioè che la stessa dimensionetemporale assume un significato diverso a seconda delle caratteristiche delsodalizio e del tipo di partecipazione assicurata dal soggetto, cosicché al fine disuperare la presunzione si impone il confronto con quelle caratteristiche e quellapartecipazione, onde poter prospettare la valenza di una protratta mancanza diulteriori manifestazioni, quale dato sintomatico di un sostanziale allontanamento(unico dato di per sé decisivo: sul punto si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 15753 del28/03/2018, Pisano, Rv. 272887), non potendosi contrapporre un profilo astrattoad un dato generico.

La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa,omogenea, sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispettoal caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione,alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deveessere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso esulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » ( Sez. 5, Sentenza26/06/2025, n. 27295).3.5.

Nel panorama così composito possono tracciarsi le seguenti coordinateermeneutiche3.5.1.

La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, comecorrettamente osservato, opera quale strumento giuridico di governodell’incertezza probatoria.

In quanto investe i presupposti di attualità econcretezza, altrimenti oggetto del compito dimostrativo del giudice, sterilizza,ordinariamente, anche l’autonoma rilevanza del tempo silente.3.5.2.

Quanto affermato non implica l’assoluta irrilevanza in sé del tempo silente,ma la condiziona alla concorrenza di elementi esterni o alla ricorrenza di caratteriinterni che ne specifichino il significato nel senso qui rilevante di manifestazioneindiretta di cessazione del collegamento associativo, con valenza capace disuperare la opposta presunzione relativa posta dall’art. 275 comma 3 cod. proc.pen..

In altri termini, il tempo silente, inteso come nozione caratterizzata innegativo come periodo in cui non sono risultate manifestazioni confermative delcollegamento mafioso, in tanto può rilevare in quanto assuma connotazioni tali dasignificare in positivo la cessazione del vincolo associativo dell’indagato i cui trattidi pervasività, persistenza e vischiosità, promanando dal modello criminologicoriconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con particolareriguardo alle mafie storiche, costituiscono il fondamento della presunzionenormativa in rilievo.3.5.3.

Dalla premessa così assunta discende la conseguenza incontroversa che iltempo silente può assumere rilievo in concorrenza con elementi esterni che,indicando in via più o meno diretta una dinamica dissociativa, valgano aspecificarne in tal senso il significato.Quanto alla rilevanza autonoma, la necessità di vagliarne la capacità di significareun reale allontanamento dalla sfera associativa ne condiziona la ricorrenza, in viapressoché naturale, da un lato, ad una estensione cronologica particolarmentesignificativa, dall’altro alla ricorrenza di indici che corroborino la valenzadimostrativa di quella che altrimenti rimane una informazione neutra.

Se quantoal primo profilo nulla appare da specificare, quanto al secondo mette contorimarcare che differente peso può assumere un periodo silente che risulti in unoscenario di inerzia investigativa rispetto a quello che emerga in un contesto diindagini, eventualmente articolate mediante mezzi penetranti quali intercettazioninella sfera del soggetto in rilievo.3.5.4.

Nella sistematica così definita trova spazio ed inquadramento ilriconoscimento della rilevanza di elementi che valgono a modulare la portata dellapresunzione, anche se non a condizionarne la stessa esistenza (come chiarito daC. cost., Sent. 136/2017).

Il significato del tempo silente può, allora, esseremisurato in concreto, per la sua valenza in relazione agli elementi checaratterizzano la concreta fattispecie, in tal senso potendo venire in rilievo fattoriquali: la connotazione del sodalizio, al riguardo essendo consolidato l’assunto cheil vincolo associativo delle mafie storiche è caratterizzato da maggiore vischiosità;il ruolo tipologico e, soprattutto, quello concreto assunto dall’indagato; la storiapersonale del medesimo.3.5.5.

A margine delle considerazioni così svolte mette conto soltanto chiarire chel’assenza di iscrizioni pregiudizievoli nel periodo di interesse costituiscecomponente dimostrativa del periodo silente.

La sua valenza, peraltro, si dimostraspecificamente ridotta proprio nella materia dei reati in rilievo, posto che lapubblicità delle connesse informazioni è condizionata dalla operatività dell’art. 335comma 3 cod. proc. pen.4.

Il motivo, che deduce la erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione nella valutazione dei concreti elementirelativi a [OSCURATO:PERSONA], è fondato.4.1.

In generale, non è in questa sede suscettibile di revisione il quadro dellagravità indiziaria confermato dalle ordinanze impugnate, senza che ne sia statadevoluta l’impugnazione.

Di rimando, la stessa misura delle esigenze cautelari nonpuò che essere svolta sul presupposto delle condotte oggetto della verifica operataal riguardo dall’ordinanza del Tribunale di Catania.4.2.

Con analoga valenza generale, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata haevidenziato l’esistenza di un gruppo familiare che costituiva articolazione dotata diun qualche grado di autonomia all’interno dello storico clan mafioso Mazzei o deicarcagnusi.Gli indagati, ove pure non aventi la posizione di capi o organizzatori, avevanosvolto ruoli di rilievo in stretta contiguità operativa ai soggetti apicali, cui eranoconnessi da legami familiari più o meno diretti.

Avevano partecipato ad azionisignificative e scambiavano informazioni qualificate con le figure di riferimento nelclan.4.3.

In particolare, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA](moglie di [OSCURATO:PERSONA]), l’ordinanza impugnata ha riscontrato, nei terminigià sintetizzati, un ruolo pregnante seppure esecutivo in forza del quale ilprevenuto: a) si era occupato del recupero di crediti, anche medianteintimidazioni, per conto della cosca; b) era stato incaricato dello spostamentodell’arsenale di armi nella disponibilità della cosca.

Attività che lo avevanonecessariamente introdotto nel patrimonio di informazioni riservate e delicate delclan.4.3.

A fronte di tali risultanze, l’ordinanza ha fondato la cessazione delle esigenzecautelari con superamento della presunzione relativa in materia su elementiritenuti sintomatici della cessazione del vincolo associativo osservando che: 1)[OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto un ruolo direttivo; 2) all’epoca dei fatti eraappena maggiorenne; 3) seppure gravato da diversi procedimenti penali in corso,risultava ancora incensurato.

Su tale base, ha negato la misura richiesta.4.4.

Secondo quanto ritenuto dal ricorrente la conclusione contrasta con lecoordinate ermeneutiche sopra richiamate e, di rimando, incorre in vizio dimotivazione, nei termini di seguito specificati.4.4.1.

Secondo quanto accertato dalla medesima ordinanza impugnata, Giovanniappariva in contatto con i livelli di vertice della articolazione familiare del clan,dall’altro, risultava incaricato di operazioni specificamente delicate, tali da metterloa contatto con informazioni strettamente riservate.

Era appunto assegnatario dicompiti di una qualche importanza tra cui spiccava quello di custode dell’arsenalein termini che significavano anche la fiducia del clan e dei suoi riferimenti apicali,a cominciare dal cognato [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di profilo significativonel senso indicato, anche se privo di valenza organizzativa.4.4.2.

In tal senso, si mostra contraddittoria la motivazione che svaluta ilsignificato nella ponderazione della personale compenetrazione dell’indagato negliaffari e nella sfera informativa del gruppo.

Fattori, quelli così considerati, chenaturalmente si proiettano a corroborare la vischiosità e la persistenza del vincoloassociativo, anche per il fatto stesso che le associazioni mafiose storiche nontollerano una agevole cessazione del rapporto con gli associati, tanto più se giàintrodotti alla sfera delle informazioni riservate.4.4.3.

Nella prospettiva così segnata appare sproporzionato per eccesso il rilievosilente di anni 6, pari a periodo che, insufficiente in generale a segnare alcunsignificato autonomo di dissociazione da un contesto mafioso, tantomeno puòessere enfatizzato con riguardo a profili di partecipazione quali quelli riconosciutidall’ordinanza impugnata all’indagata in oggetto.4.4.4.

Nella valutazione del periodo silente, oltretutto, l’ordinanza impugnata,facendo leva sulla mera incensuratezza, risulta avere svalutato il rilievo che, neicirca sei anni trascorsi dai fatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva, comunque, annoveratonumerosi carichi pendenti, a prescindere da eventuali iscrizioni per procedimentiper reati di criminalità organizzata, le cui iscrizioni sono regolate dai limiti postidall’art. 335 comma 3 cod. proc. pen.4.4.5.

Nel quadro delineato nemmeno si mostra dirimente il rilievo che l’ordinanzaappare attribuire al fatto che il prevenuto fosse appena maggiorenne all’epoca deifatti, circostanza che, anzi, alla stregua del complesso degli elementi dovevaportare il Tribunale quantomeno a confrontarsi criticamente ed approfonditamentesulla questione se il dato anagrafico non avesse altro significato che quello di unaprecoce introduzione nel circuito criminale e di manifestazione di spiccata capacitàa delinquere.4.5.

Alla stregua delle carenze rilevate, l’ordinanza non dà compiutamente contodi risultanze pregnanti in termini che siano idonei a superare la presunzione di cuiall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. secondo i canoni che discendono dai rilievigenerali sopra svolti sulla valenza riconoscibile al tempo silente.5.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuova valutazione alla stregua dei criteri sopra indicati.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, rubricata con il n. 1197/25 R.I.M.C., il Tribunale diCatania, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelaripersonali, ha rigettato, con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA],l’appello presentato dalla Procura della Repubblica di Catania ai sensi dell’art. 310cod. proc. pen avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di custodiacautelare in carcere avanzata in data 20/03/2024 dal Pubblico Ministero neiconfronti del menzionato indagato e di altri soggetti, separatamente trattati insede di riesame.1.1. In particolare, l’ordinanza impugnata, ha riconosciuto nei confronti degliindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la gravitàindiziaria della incolpazione di cui al capo A) che contesta a tutti i soggetti in esamel’avere fatto parte alla associazione di tipo mafioso denominata “clan deicarcagnusi” o “clan Mazzei”, con ruolo di capi-organizzatori per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione non è fattaoggetto di ricorso), con ruolo di partecipi per tutti gli altri. Ciò mentre ha affermatoesistenza e persistenza del menzionato clan sulla base di quanto riconosciutoanche da recenti provvedimenti giudiziari. Il Tribunale di Catania ha, peraltro,rigettato l’appello del Pubblico Ministero nei confronti di tutti i menzionati indagati,con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], reputando inesistenti le esigenzecautelari, a fronte del tempo silente e di elementi concorrenti corroborativi dellainattualità del periculum. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di contro, ilTribunale del Riesame ha accolto il gravame valorizzando i precedenti penali edun carico pendente successivo ai fatti oggetto di giudizio.1.2. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamente inrilievo, l’ordinanza impugnata confermava la gravità indiziaria della partecipazionedello stesso alla associazione. Secondo la ricostruzione operata, [OSCURATO:PERSONA],fratello di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), era coinvolto nellealle attività di recupero del credito verso [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di Salto DiBenedetto, attivandosi anche con minacce ed intimidazioni; b) partecipava allagestione dell’arsenale del clan, essendo incaricato insieme a [OSCURATO:PERSONA] ditrasferire le armi dal luogo in cui erano nascoste a Vaccarizzo.Il Tribunale, all’esito del vaglio del compendio indiziario, concludeva che sussisteva« ben oltre il grado di probabilità qualificata richiesto dall'art. 273 c.p.p., che, dopol'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di suo figlio [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'operazioneChaos nell'autunno 2018, gli stessi e i loro famigliari in libertà, Di BenedettoLuciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],continuavano ad operare stabilmente nell'interesse della propria famiglia mafiosa,quale sotto-articolazione del clan Mazzei, intrattenendo rapporti stretti econtinuativi con altri esponenti di rilievo del clan, al fine precipuo di mantenere il-controllo del territorio e, attraverso ciò, al fine di continuare a god.ere degli introitiderivanti dalle pregresse attività illecite, in particolare nel settore delle sostanzestupefacenti, riguardo al quale la famiglia [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di DiBenedetto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], continuava ad operare, quantomenosino a settembre 2019».1.3. L’ordinanza impugnata, pur ritenuta la gravità indiziaria, reputavaapprezzabili elementi sintomatici della cessazione delle esigenze osservando che:1) lo stesso non aveva svolto un ruolo direttivo; 2) all’epoca dei fatti era appenamaggiorenne; 3) seppure gravato da diversi procedimenti penali in corso, risultavaancora incensurato. Su tale base, negava la misura richiesta.2. Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe il Pubblico Ministero ha proposto ricorsoper cassazione, prospettando un unico motivo, articolato in relazione alle singoleposizioni (ovviamente in relazione a tutti gli indagati, con eccezione di [OSCURATO:PERSONA] DiBenedetto, nei cui confronti era stato accolto l’appello). Il motivo è di seguitoillustrato, entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con riguardoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] qui direttamente in rilievo.In generale, il ricorrente premette che la giurisprudenza di legittimità prevalentee più recente, nello scrutinio degli elementi idonei a vincere la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.con riguardo alle fattispecie di associazione di tipo mafioso, assegna al temposilente tra i fatti e l’emissione della misura rilievo soltanto ove corroborato daulteriori elementi indicativi del distacco dell’associato dal sodalizio. Elementi,questi, la cui ricorrenza le ordinanze impugnate non avevano in realtà logicamenteargomentato incorrendo pertanto nella scorretta applicazione delle coordinateermeneutiche e nel vizio di motivazione denunciato.In particolare, a fronte degli indici di cessazione delle esigenze cautelari consideratidal provvedimento impugnato, deduce che la motivazione si mostrava illogica econtraddittoria in quanto: a) da un lato valorizzava il dato relativo alla giovane etàdell'indagato al momento dei fatti contestati (appena maggiorenne) mentredall'altro riteneva irrilevante la circostanza che, nei circa sei anni trascorsi dai fatti,il medesimo aveva annoverato numerosi carichi pendenti (a prescindere daeventuali iscrizioni per procedimenti per reati di criminalità organizzata; b)sebbene non avesse un ruolo direttivo in seno al sodalizio mafioso, l’indagatoaveva svolto comunque compiti delicati per l'organizzazione criminale,occupandosi della custodia dell'arsenale del clan. Le determinazioni del Tribunaleerano risultate incoerenti laddove per [OSCURATO:PERSONA] aveva valorizzato iprecedenti penali ed un carico successivo ai fatti oggetto di giudizio.3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso in oggetto, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è fondato neitermini di seguito illustrati.2. Il ricorso è ammissibile.2.1. Secondo quanto esposto, la motivazione delle ordinanze impugnate havalorizzato l’incidenza del tempo silente, seppure nel caso di specie in concorrenzacon elementi che ne dovrebbero corroborare più o meno significativamente lavalenza.Come premesso, il Pubblico Ministero ha censurato il provvedimento impugnatoquanto alla applicazione della nozione di tempo silente e degli indici di suacorroborazione nel caso in esame.2.2. Come premesso, a fronte dell’ordinanza impugnata che, ritenuta la ricorrenzadella gravità indiziaria, ha reputato superata la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod. proc. pen.,l’impugnazione non si è limitata a contestare la valutazione in concreto dei relativiindici, ma ha censurato la valenza che il Tribunale di Catania, confermando la lineainterpretativa sul punto assunta dal Giudice per le indagini preliminari, ha conferitoal cd. “tempo silente” nonché la incongruenza della motivazione in ordine agli indicicorroborativi nel medesimo senso apprezzati. Il motivo al riguardo articolato,quindi, non si esaurisce in valutazioni di merito non deducibili nella presente sede,ma prospetta profili di determinazione delle coordinate ermeneutiche applicate edella tenuta logica della loro concreta applicazione.Per altro verso, il motivo è idoneamente specifico atteso che, all’internodell’unitaria impugnazione, ha preso in separato esame le particolari motivazioniesposte dai provvedimenti emessi in relazione alla posizione di ciascun indagatoe, per quanto qui rileva, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Deve, pertanto, affermarsi l’ammissibilità del ricorso in oggetto.3. All’esame delle questioni concretamente poste deve premettersi uninquadramento in ordine alla tematica della rilevanza del tempo silente che risultacentrale con riguardo, in generale, alle determinazioni assunte dal Tribunale inordine a tutti gli indagati, e, nello specifico, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] corroborarlo.3.1. Mette conto allora osservare che l’art. 275 comma 3, periodo secondo, cod.proc. pen., per quanto di interesse, dispone: «Quando sussistono gravi indizi dicolpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codicepenale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisitielementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».3.1.1. La disposizione, quindi, nella sua stessa portata letterale, prevede che,laddove sussistano gravi indizi di reati qualificati, tra cui quello previsto dall’art.416-bis cod. pen., operino: a) una presunzione vincibile di sussistenza delleesigenze cautelari; b) una presunzione assoluta di adeguatezza della misuracarceraria. Ne discende pianamente che, una volta che ricorra la gravità indiziaria,la verifica si concentra sulla ricorrenza di elementi che valgano a vincere lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, al cui esito negativoconsegue l’applicazione della misura cautelare massima. Come noto, le linee delsistema così impostato hanno ricevuto avallo, sin dal loro esordio nel codice di rito,da parte sia della Corte Costituzionale (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corteeuropea dei diritti dell'uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).3.1.2. Ai presenti fini rileva che, se la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari è estesa ai reati indicati nei periodi secondo e terzo dell’art. 275comma 3 in commento, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodiacautelare in carcere si è progressivamente ristretta alla sfera del secondo periodo,a seguito del succedersi di interventi della Corte costituzionale e di modifichenormative che ne hanno recepito e sistematizzato la portata. Soprattutto èsignificativo che, seppure al fine di riconoscere e delimitare insieme la legittimitàdella presunzione assoluta, il giudice delle leggi ha ripetutamente affermato laparticolare connotazione del modello empirico-sociologico su cui si è formato il tipodelittuoso di cui all’art. 416-bis cod. pen., al riguardo evidenziando che«l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanentead un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio,caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolareforza intimidatrice» (Corte cost., sentenza 26/03/2015 n. 48. Cfr. anche Cortecost., Sent., 22/07/2011, n. 231). Indicazione, questa, che al di là del tema chespecificamente l’ha occasionata, è capace di offrire una indiretta premessa ancheall’indagine sull’operatività della presunzione relativa qui di più diretto interesse.3.2. Il regime di doppia presunzione così configurato si applica a tutte le fattispeciecomprese nell’art. 416-bis cod. pen. e, quindi, tanto a «coloro che promuovono,dirigono o organizzano l'associazione» quanto a quelli che sono meri associati.Nell’esame della presunzione assoluta di adeguatezza, la Corte costituzionale haappunto chiarito che «la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra lecondotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazionedella pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari. In ordinea queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso èidonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodiacarceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3,poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile al partecipe e agli associati conruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo »(C. cost., Sent. 12/06/2017, n. 136).3.3. Quanto al tema qui di più diretto interesse, costituisce affermazione in séampiamente condivisa quella secondo cui «(i)n tema di misure cautelari, lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza alloro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione dellanorma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattorecostituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza dellaperdurante pericolosità» (Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 – 01; Sez. 2, Sentenza, 25/01/2022, n. 6592, rv. 282766-02; Sez.5,Sentenza, 07/12/2021, n. 4950, rv. 282865-01). In altri termini, la disposizioneconsente di presumere, sino a prova contraria, quelle connotazioni di concretezzaed attualità del pericolo cui la previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen.condiziona la misura cautelare e la cui pretermissione può rilevare ai sensi dell’art.292 comma 2 lett c) cod. proc. pen.3.4. Nel delineato scenario segnato da condivise coordinate ermeneutiche undisallineamento, apparente o meno, si profila in tema di rilevanza del cd. “temposilente” inteso come lasso cronologico intercorso tra i fatti di reato e il momentodi valutazione della pericolosità.3.4.1. Secondo un primo orientamento, quantomeno con riguardo alle mafiestoriche connotate dalla vischiosità e persistenza del vincolo associativo, il temposilente sarebbe di per sé insufficiente, ove non accompagnato da altri indicisignificativi della risoluzione del rapporto con il sodalizio. È stato così osservatoche «(l)a presunzione ex lege di adeguatezza della sola misura cautelare dellacustodia cautelare in carcere per i soggetti gravemente indiziati…(omissis)… deldelitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si fonda sulla specificità di tale reato la cuiconnotazione strutturale astratta come reato associativo e, dunque, permanentenell'ambito di un contesto di criminalità organizzata rende ragionevole unapresunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria, trattandosi della misurapiù idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile protrarsidei contatti tra imputato ed associazione (Corte Cost. sent. n. 265 del 2010)” (Sez.5, Sentenza n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267 – 01).È stato al riguardo anzi precisato che «(a)l lume della ripercorsa, stabilegiurisprudenza costituzionale, sulla legittimità del regime derogatorio edeccezionale previsto per i soggetti gravemente indiziati del delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., il collegio - pur consapevole dell'esistenza di orientamentidifferenti sulla questione all'interno della giurisprudenza di legittimità - intendedare continuità al principio per il quale, specie in tema di mafie "storiche", ove lacustodia cautelare in carcere venga disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il ed. "temposilente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione dellamisura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutatoesclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, adesempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ex ceteris, Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv.276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01)» (Sez.5, Sentenza n. 16434/2024, cit).3.4.2. Diverso orientamento è quello che riconosce rilievo anche autonomo altempo silente laddove questo assuma caratteri non ordinari per estensione (cfr.Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv. 285272).3.4.2.1. Secondo tale direttrice, alla stregua del quadro costituzionale e degliinterventi della legge 16 aprile 2015, n. 47 volti a limitare gli automatismi inmateria cautelare, in linea con il principio affermato in materia di misure diprevenzione, in ordine al tema della pericolosità qualificata (Sez. U, n. 111 del30/11/2017, dep. nel 2018, Gattuso, Rv. 271512), il tempo silente è capace dirilevanza ai presenti fini, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondosiffatta impostazione, la presunzione relativa di pericolosità sociale può esseresuperata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga unasituazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincoloassociativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibileallontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanzadelle esigenze cautelari.3.4.2.2. Nell'ambito di tale orientamento, tuttavia, è stato precisato che l'incidenzasulla valutazione giudiziale della dimensione temporale non è «fissa, omogenea,sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al casoconcreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confrontideve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare incorso e sulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » (Sez. 6, n. 4920 del15/10/2024, dep. 2025, non mass.). Parimenti deve essere riferita allecaratteristiche del sodalizio mafioso in cui l’indagato risulta inserito, con laconseguenza che «l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso noncostituisce un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza dellapresunzione...in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualitàe alla durata della partecipazione...(in quanto) al fine di superare la presunzionesi impone il confronto con quelle caratteristiche e quella partecipazione, onde poterprospettare la valenza di una protratta mancanza di ulteriori manifestazioni, qualedato sintomatico di un sostanziale allontanamento (unico dato di per sé decisivo)»(Sez. 6, n. 37352 del 18/07/2024, non mass.; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018,Rv. 272887).3.4.3. Secondo un orientamento che si pone come intermedio, quando si procedeper un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei adescludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta uncriterio da applicarsi proprio in caso di incertezza. Premessa, questa, da cui derivache, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fattiper cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale daconsentire il superamento della situazione di dubbio.Su tale solco, in funzione di sintesi, è stato affermato che, se è vero che il tempotrascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015,n. 47, può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è altrettantovero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, madeve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede. Inparticolare, «non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso,perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciutavalenza della presunzione, in un caso di suffragata partecipazione a sodaliziomafioso, in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualità ealla durata della partecipazione. Vuol dirsi cioè che la stessa dimensionetemporale assume un significato diverso a seconda delle caratteristiche delsodalizio e del tipo di partecipazione assicurata dal soggetto, cosicché al fine disuperare la presunzione si impone il confronto con quelle caratteristiche e quellapartecipazione, onde poter prospettare la valenza di una protratta mancanza diulteriori manifestazioni, quale dato sintomatico di un sostanziale allontanamento(unico dato di per sé decisivo: sul punto si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 15753 del28/03/2018, Pisano, Rv. 272887), non potendosi contrapporre un profilo astrattoad un dato generico. La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa,omogenea, sempre uguale a sé stessa, ma necessita di essere conformata rispettoal caso concreto, al tipo di sodalizio, alla qualità ed alla durata della partecipazione,alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deveessere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso esulla esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione dipericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. » ( Sez. 5, Sentenza26/06/2025, n. 27295).3.5. Nel panorama così composito possono tracciarsi le seguenti coordinateermeneutiche3.5.1. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, comecorrettamente osservato, opera quale strumento giuridico di governodell’incertezza probatoria. In quanto investe i presupposti di attualità econcretezza, altrimenti oggetto del compito dimostrativo del giudice, sterilizza,ordinariamente, anche l’autonoma rilevanza del tempo silente.3.5.2. Quanto affermato non implica l’assoluta irrilevanza in sé del tempo silente,ma la condiziona alla concorrenza di elementi esterni o alla ricorrenza di caratteriinterni che ne specifichino il significato nel senso qui rilevante di manifestazioneindiretta di cessazione del collegamento associativo, con valenza capace disuperare la opposta presunzione relativa posta dall’art. 275 comma 3 cod. proc.pen.. In altri termini, il tempo silente, inteso come nozione caratterizzata innegativo come periodo in cui non sono risultate manifestazioni confermative delcollegamento mafioso, in tanto può rilevare in quanto assuma connotazioni tali dasignificare in positivo la cessazione del vincolo associativo dell’indagato i cui trattidi pervasività, persistenza e vischiosità, promanando dal modello criminologicoriconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con particolareriguardo alle mafie storiche, costituiscono il fondamento della presunzionenormativa in rilievo.3.5.3. Dalla premessa così assunta discende la conseguenza incontroversa che iltempo silente può assumere rilievo in concorrenza con elementi esterni che,indicando in via più o meno diretta una dinamica dissociativa, valgano aspecificarne in tal senso il significato.Quanto alla rilevanza autonoma, la necessità di vagliarne la capacità di significareun reale allontanamento dalla sfera associativa ne condiziona la ricorrenza, in viapressoché naturale, da un lato, ad una estensione cronologica particolarmentesignificativa, dall’altro alla ricorrenza di indici che corroborino la valenzadimostrativa di quella che altrimenti rimane una informazione neutra. Se quantoal primo profilo nulla appare da specificare, quanto al secondo mette contorimarcare che differente peso può assumere un periodo silente che risulti in unoscenario di inerzia investigativa rispetto a quello che emerga in un contesto diindagini, eventualmente articolate mediante mezzi penetranti quali intercettazioninella sfera del soggetto in rilievo.3.5.4. Nella sistematica così definita trova spazio ed inquadramento ilriconoscimento della rilevanza di elementi che valgono a modulare la portata dellapresunzione, anche se non a condizionarne la stessa esistenza (come chiarito daC. cost., Sent. 136/2017). Il significato del tempo silente può, allora, esseremisurato in concreto, per la sua valenza in relazione agli elementi checaratterizzano la concreta fattispecie, in tal senso potendo venire in rilievo fattoriquali: la connotazione del sodalizio, al riguardo essendo consolidato l’assunto cheil vincolo associativo delle mafie storiche è caratterizzato da maggiore vischiosità;il ruolo tipologico e, soprattutto, quello concreto assunto dall’indagato; la storiapersonale del medesimo.3.5.5. A margine delle considerazioni così svolte mette conto soltanto chiarire chel’assenza di iscrizioni pregiudizievoli nel periodo di interesse costituiscecomponente dimostrativa del periodo silente. La sua valenza, peraltro, si dimostraspecificamente ridotta proprio nella materia dei reati in rilievo, posto che lapubblicità delle connesse informazioni è condizionata dalla operatività dell’art. 335comma 3 cod. proc. pen.4. Il motivo, che deduce la erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 275 comma3 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione nella valutazione dei concreti elementirelativi a [OSCURATO:PERSONA], è fondato.4.1. In generale, non è in questa sede suscettibile di revisione il quadro dellagravità indiziaria confermato dalle ordinanze impugnate, senza che ne sia statadevoluta l’impugnazione. Di rimando, la stessa misura delle esigenze cautelari nonpuò che essere svolta sul presupposto delle condotte oggetto della verifica operataal riguardo dall’ordinanza del Tribunale di Catania.4.2. Con analoga valenza generale, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata haevidenziato l’esistenza di un gruppo familiare che costituiva articolazione dotata diun qualche grado di autonomia all’interno dello storico clan mafioso Mazzei o deicarcagnusi.Gli indagati, ove pure non aventi la posizione di capi o organizzatori, avevanosvolto ruoli di rilievo in stretta contiguità operativa ai soggetti apicali, cui eranoconnessi da legami familiari più o meno diretti. Avevano partecipato ad azionisignificative e scambiavano informazioni qualificate con le figure di riferimento nelclan.4.3. In particolare, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA](moglie di [OSCURATO:PERSONA]), l’ordinanza impugnata ha riscontrato, nei terminigià sintetizzati, un ruolo pregnante seppure esecutivo in forza del quale ilprevenuto: a) si era occupato del recupero di crediti, anche medianteintimidazioni, per conto della cosca; b) era stato incaricato dello spostamentodell’arsenale di armi nella disponibilità della cosca. Attività che lo avevanonecessariamente introdotto nel patrimonio di informazioni riservate e delicate delclan.4.3. A fronte di tali risultanze, l’ordinanza ha fondato la cessazione delle esigenzecautelari con superamento della presunzione relativa in materia su elementiritenuti sintomatici della cessazione del vincolo associativo osservando che: 1)[OSCURATO:PERSONA] non aveva svolto un ruolo direttivo; 2) all’epoca dei fatti eraappena maggiorenne; 3) seppure gravato da diversi procedimenti penali in corso,risultava ancora incensurato. Su tale base, ha negato la misura richiesta.4.4. Secondo quanto ritenuto dal ricorrente la conclusione contrasta con lecoordinate ermeneutiche sopra richiamate e, di rimando, incorre in vizio dimotivazione, nei termini di seguito specificati.4.4.1. Secondo quanto accertato dalla medesima ordinanza impugnata, Giovanniappariva in contatto con i livelli di vertice della articolazione familiare del clan,dall’altro, risultava incaricato di operazioni specificamente delicate, tali da metterloa contatto con informazioni strettamente riservate. Era appunto assegnatario dicompiti di una qualche importanza tra cui spiccava quello di custode dell’arsenalein termini che significavano anche la fiducia del clan e dei suoi riferimenti apicali,a cominciare dal cognato [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di profilo significativonel senso indicato, anche se privo di valenza organizzativa.4.4.2. In tal senso, si mostra contraddittoria la motivazione che svaluta ilsignificato nella ponderazione della personale compenetrazione dell’indagato negliaffari e nella sfera informativa del gruppo. Fattori, quelli così considerati, chenaturalmente si proiettano a corroborare la vischiosità e la persistenza del vincoloassociativo, anche per il fatto stesso che le associazioni mafiose storiche nontollerano una agevole cessazione del rapporto con gli associati, tanto più se giàintrodotti alla sfera delle informazioni riservate.4.4.3. Nella prospettiva così segnata appare sproporzionato per eccesso il rilievosilente di anni 6, pari a periodo che, insufficiente in generale a segnare alcunsignificato autonomo di dissociazione da un contesto mafioso, tantomeno puòessere enfatizzato con riguardo a profili di partecipazione quali quelli riconosciutidall’ordinanza impugnata all’indagata in oggetto.4.4.4. Nella valutazione del periodo silente, oltretutto, l’ordinanza impugnata,facendo leva sulla mera incensuratezza, risulta avere svalutato il rilievo che, neicirca sei anni trascorsi dai fatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva, comunque, annoveratonumerosi carichi pendenti, a prescindere da eventuali iscrizioni per procedimentiper reati di criminalità organizzata, le cui iscrizioni sono regolate dai limiti postidall’art. 335 comma 3 cod. proc. pen.4.4.5. Nel quadro delineato nemmeno si mostra dirimente il rilievo che l’ordinanzaappare attribuire al fatto che il prevenuto fosse appena maggiorenne all’epoca deifatti, circostanza che, anzi, alla stregua del complesso degli elementi dovevaportare il Tribunale quantomeno a confrontarsi criticamente ed approfonditamentesulla questione se il dato anagrafico non avesse altro significato che quello di unaprecoce introduzione nel circuito criminale e di manifestazione di spiccata capacitàa delinquere.4.5. Alla stregua delle carenze rilevate, l’ordinanza non dà compiutamente contodi risultanze pregnanti in termini che siano idonei a superare la presunzione di cuiall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. secondo i canoni che discendono dai rilievigenerali sopra svolti sulla valenza riconoscibile al tempo silente.5. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuova valutazione alla stregua dei criteri sopra indicati. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27950/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris