CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 31490/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35206-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4031/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: il giudizio trae origine dalla domanda di riscatto agrario proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'attrice dedusse che i convenuti avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i fondi contraddistinti dalle p.II2 160 e 163, in relazione ai quali sussistevano le condizioni/ per l'esercizio del riscatto; - la domanda venne accolta limitatamente alla p.11a 160, con sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte d'appello; - la corte di merito accertò che la p.11a 160 era contigua a quella di proprietà dell'attrice, in quanto separata dal solo muro di contenimento; - per la cassazione del decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.c, di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell'udienza, la controricorrente ha depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - va, in primo luogo, evidenziato che le memorie prodotte dalla controricorrente sono inammissibili per tardività Ric. 2019 n. 35206 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -2- perché depositate in data 12.5.2021, oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'art.380 bis, comma II c.p.c.; - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2 L. 817/71 e dell'art.8 L.590/65, oltre all'illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 comma 1n.3 c.p.c., per avere la corte di merito riconosciuto la contiguità dei fondi nonostante essi fossero separati da un muro di contenimento e vi fosse un dislivello tra il piano di campagna del fondo della ricorrente e quello oggetto di riscatto; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2 L. 817/71 e dell'art.8 L.590/65 oltre all'illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360 comma 1n.3 c.p.c., in quanto la corte di merito avrebbe travisato il reale stato dei luoghi, erroneamente riconoscendo la contiguità dei fondi; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell'art.116 c.p.c. , in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., oltre all'illogica e contraddittoria motivazione per avere la Corte di merito accertato la contiguità dei fondi pur essendo necessaria la realizzazione di una rampa di collegamento, non esistente in natura e non realizzabile dal punto di vista urbanistico; - con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell'art.7, comma e della L. 817/71, de l'art.8 L. 590/65, in Ric. 2019 n. 35206 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -3- relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., oltre alla contraddittorietà ed illogicità della sentenza, in quanto la contiguità materiale sarebbe esclusa dalla necessità di realizzare una ponderosa rampa di accesso per consentire il godimento unitario dei fondi; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili; - il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione, sia essa meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali (Cassazione civile sez. un., 25/03/1988, n.2582) - più recentemente questa Corte ha affermato: "Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della I. n. 817 del 1971, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della cd. contiguità funzionale (fra fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria), con la conseguenza che deve escludersi la configurazione di tale "contatto" ove i due Ric. 2019 n. 35206 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -4- fondi siano separati da un corso d'acqua demaniale (Cassazione civile sez. III, 13/02/2018, n.3409; Cassazione civile sez. III, 19/01/2007, n.1191) - nel caso di specie, la corte di merito, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità/ ha accertato che i fondi erano separati dal muro di contenimento che non precludeva il godimento unitario dei medesimi, sicchè sussisteva il requisito della contiguità reale e funzionale richiesta dalla legge; - non era quindi ostativa alla contiguità della particella 160 - oggetto di riscatto- con quella di proprietà dell'attrice l'esistenza di un muro di contenimento; - l'eventuale realizzazione di una rampa che consentisse la comunicazione tra i due fondi, secondo l'accertamento della corte di merito, costituiva solo una delle migliori soluzioni per realizzare proficuamente il godimento unitario dei medesimi, ferma restando la loro "contiguità funzionale" sulla base delle caratteristiche materiali e giuridiche ( pag.15-16 della sentenza impugnata); - non è fine ravvisabile la violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la corte di merito riconosciuto la contiguità dei fondi in relazione alla p.11a 160 - e non invece in relazione alla p.11a 163- in quanto la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è ipotizzabile quando venga riconosciuto o attribuito dal giudice un bene della vita più circoscritto rispetto a quello domandato; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ric. 2019 n. 35206 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -5- - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma i- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di