CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1958
Cassazione n. 04264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 16/12/1958 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 10/11/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 01/10/1986 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Sula e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano tutti indistintamente generici, per aspecificità, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento: all'attendibilità della persona offesa del reato e dei testimoni escussi (pag. 18-19 sent.), alla piena configurabilità del reato di cui all'art. 340 ascritto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 18), alla ribadita affermazione di responsabilità per minaccia a pubblico ufficiale dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 20), all'adeguatezza delle pene irrogate previo bilanciamento delle concesse attenuanti generiche con la recidiva (pag. 20) ed infine al riconoscimento agli imputati del beneficio della non menzione in via subordinata alla corresponsione di una provvisionale alla parte civile costituita (pag. 21). Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024. Il consiglieri e tensore [OSCURATO:PERSONA]1 V lloni à [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] CELLERIAFunzi