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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1983

Cassazione n. 13014/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 09/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO(4at-~"ViSe-a4e-Part4" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata in relazione ad una pluralità di reati di furto e ricettazione in concorso, ritenuti in continuazione fra loro, con applicazione della recidiva ex art. 99, comma 3 cod.pen..

Formula un unico motivo, con cui ra valere l'assenza di adeguata motivazione, essendo l'obbligo esteso anche alle sentenze di patteggiamento.

Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen..

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] err nti L'A CELLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 09/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO(4at-~"ViSe-a4e-Part4" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. con cui è stata gli è stata applicata la pena concordata in relazione ad una pluralità di reati di furto e ricettazione in concorso, ritenuti in continuazione fra loro, con applicazione della recidiva ex art. 99, comma 3 cod.pen.. Formula un unico motivo, con cui ra valere l'assenza di adeguata motivazione, essendo l'obbligo esteso anche alle sentenze di patteggiamento. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] err nti L'A CELLE
Sentenza Cassazione n. 13014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris