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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:T:2025:1112
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0268_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑268/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “ vantaggio tratto dai decisori russi o dal governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa, o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozione di vantaggio tratto dal governo o dai decisori russi – Interpretazione in considerazione della situazione in Ucraina e degli obiettivi delle misure restrittive [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, d) e f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330] (v. punti 53‑55, 95‑99)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 59‑61, 64‑73)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 77‑79, 89, 100, 111, 117‑124, 131‑137, 142)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 80, 81)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Apporto di un sostegno materiale o finanziario attivo ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Vantaggio tratto da detti decisori – Nozione – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punto 94)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa, o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 109, 110, 139‑141)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa, o che traggono vantaggio dagli stessi – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Prove non contenute nel fascicolo delle prove del procedimento amministrativo prodotte dal Consiglio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 126, 127)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Artt. 5, § 4, e 21, § 2, b) e c), e 29, TUE; art. 215, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904, artt. 2, § 3 e 4, e 6; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, 2022/330, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 147‑163) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0268_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑268/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “ vantaggio tratto dai decisori russi o dal governo della Federazione russa” – Articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e f), della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa, o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozione di vantaggio tratto dal governo o dai decisori russi – Interpretazione in considerazione della situazione in Ucraina e degli obiettivi delle misure restrittive [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, art. 2, § 1, d) e f); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330] (v. punti 53‑55, 95‑99) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 59‑61, 64‑73) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 77‑79, 89, 100, 111, 117‑124, 131‑137, 142) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 80, 81) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Apporto di un sostegno materiale o finanziario attivo ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Vantaggio tratto da detti decisori – Nozione – Necessità di stabilire un collegamento tra i vantaggi ottenuti e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina orientale – Assenza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punto 94) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa, o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 109, 110, 139‑141) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa, o che traggono vantaggio dagli stessi – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Prove non contenute nel fascicolo delle prove del procedimento amministrativo prodotte dal Consiglio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 126, 127) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Artt. 5, § 4, e 21, § 2, b) e c), e 29, TUE; art. 215, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2024/847, (PESC) 2024/2456, (PESC) 2025/528 e (PESC) 2025/904, artt. 2, § 3 e 4, e 6; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1, 2022/330, 2024/849, 2024/2455, 2025/527 e 2025/903] (v. punti 147‑163) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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