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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38110/2022

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ZA Sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocatura interna con domicilio eletto presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],in Roma , viale Europa, 190 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, via Bertoloni, 55 -controricorrente- avverso la sentenzan. 712/2018 del 5.2.2018 del la Corte di Appello di Roma. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Titoli di credito [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, chiedendo di dichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuta al Pagamento,in favore della stessa Società, della somma di Euro 55.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, poichè la società convenuta, avrebbe effettuato il pagamento dell'assegno bancario di traenza n 910071586-07 di € 55.000,00 emesso dalla BANCASAI, a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] ad un soggetto diverso rispetto al legittimo prenditore.

Il Tribunale, di Roma, con la sentenza n. 13813/2016, respingeva la domanda, condannando l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, sull'assunto che l'assegno oggetto di asserita negoziazione in frode non recasse alcuna discernibile traccia da potere indurre al sospetto di falsificazione.

In secondoluogo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva pacificamente provveduto ad identificare il presentatore del titolo conla carta d'identità ed il tesserino relativo al codice fiscale.

Osservava, altresì , che "diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, la carta d'identità non presenta segni di contraffazione evidenti riconoscibili in base alle conoscenze del bancario medio, al quale non può essere, richiesto di verificare l'effettiva esistenza del luogo di residenza indicato nel documento esibito e di svolgere ulteriori accertamenti sulla reale identità del cliente.

Oltretutto la convenuta, quale ulteriore accorgimento per scongiurare il rischio di pagare a soggetto non legittimato, ha negoziato l'assegno "salvo buon fine".

Il pagamento non è stato eseguito immediatamente, all'atto della presentazione del titolo, ma presentato in stanza di compensazione e, pertanto, sottoposto all'esame della banca trattaria , la quale non ha comunicato l'esistenza di irregolarità concernenti il titolo.

Avverso la sentenza de qua veniva proposto appello, ove si chiedeva il riesame della decisione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello di Roma accoglieva l’appello e riformava integralmente la sentenza di I grado.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso concinque motivi . [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni s.p.a. si è costituita contestando le deduzioni avversee ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Con il primo motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 , R.D. n. 1736/1933 in riferimento agli artt. 1218,1176, comma 2, 1992 c.c. e l. n. 445/2000 – l’ omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte avrebbe errato nel ritenere la responsabilità della ricorrente di origine contrattuale nel pagamento del titolo ed aver poi ritenuto la sua responsabilità «a prescindere dalla sussistenza dell’elemento colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore» non consentendo così al preteso danneggiante la possibilità di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile per aver rispettato i criteri previsti dall’art.1176c.c. nella sua qualità di operatore professionale. 1.1Questa Corte nelle Sezioni Unite ha , più volte, ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 della c.d. legge assegni, l'incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., S.U., n. 14712/2007; Cass., S.U.,n.12477/2018).

Ai se nsi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.(ex multis Cass., n. 12477/2018; Cass., n. 13969/2022).

È , pertanto , erronea l'affermazione, da parte del giudice del merito, che la banca è in ogni caso responsabile ex art. 43, comma 2, l.a. , e ciò a prescindere dall'elemento della colpa nella identificazione del prenditore che ha incassato abusivamente il titolo(Cass., n. 3649/2021) .

Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass., n. 3649/2021; Cass., n. 6356/2022).

L’identificazione dei soggetti nelle operazioni deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della «natura dell'attività esercitata» dal debitore, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c.).

In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010, in uso solo da alcuni anni).

Deve, pertanto, negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche (cfr., per tutte, specificamente, Cass., n. 3649/2021; Cass., n. 16781/2022) quali «scambio di comunicazioni con le Autorità che risultano emittenti il documento […..] al quale andava richiesto un riscontro dei numeri della carta d’identità, ed all’amministrazione delle finanze in ordine alla verifica dell’autenticità del codice fiscale e quindi della sua corrispondenza ad una posizione anagrafica- tributaria» che si rivelerebbero, oltretutto, non coerenti con le esigenze dei traffici e ben più ampie rispetto a quanto previsto dalla normativa esistente anche a fini diversi (l. su c.d. antiriciclaggio).

Tra i parametri di valutazione della diligenza dell’intermediario non rientra la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale(Cass., n. 34107/2019). 2.Con il secondo motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 DPR n. 156/1973 e del DM 26. 2.2004 (carta dei servizi del servizio pubblico postale), in riferimento all’art. 1227, comma 1, c.c. e art. 43 l. assegni, e l’ omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.La Corte non avrebbe considerato che l’assegno era stato spedito per posta ordinaria con una modalità poco cauta che determina il maggior numero di fenomeni di sottrazione del contenuto e che impedisce qualsiasi forma di controllo sull’effettiva recezione nelle mani del legittimo beneficiario. 2.1Il secondo motivo – aldilà dell’ipotetico assorbimento per effetto dell’accoglimento del primo - è fondato .

Deve infatti ribadirsi il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez.

U. 26 maggio2020, n. 9769; in senso conforme, Cass.16 novembre 2020, n.25873) 3.Con il terzo motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio e l’omesso esame di un fatto decisivoche ha formato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte non avrebbe considerato che il danneggiato non avrebbe fornito prova alcuna del danno effettivamente subito. 4.Con il quarto motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 1224, comma 2, c.c.e l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte avrebbe condannato la ricorrente anche alla rivalutazione monetaria senza che sia stata fornita alcuna prova del danno effettivamente subito. 4.1 Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo. 5.Per quanto esposto la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo e il quarto e con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso e c assa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti di merito relativi ai motivi accolti e anche per le spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA Sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocatura interna con domicilio eletto presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],in Roma , viale Europa, 190 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, via Bertoloni, 55 -controricorrente- avverso la sentenzan. 712/2018 del 5.2.2018 del la Corte di Appello di Roma. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Titoli di credito [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, chiedendo di dichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuta al Pagamento,in favore della stessa Società, della somma di Euro 55.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, poichè la società convenuta, avrebbe effettuato il pagamento dell'assegno bancario di traenza n 910071586-07 di € 55.000,00 emesso dalla BANCASAI, a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] ad un soggetto diverso rispetto al legittimo prenditore. Il Tribunale, di Roma, con la sentenza n. 13813/2016, respingeva la domanda, condannando l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, sull'assunto che l'assegno oggetto di asserita negoziazione in frode non recasse alcuna discernibile traccia da potere indurre al sospetto di falsificazione. In secondoluogo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva pacificamente provveduto ad identificare il presentatore del titolo conla carta d'identità ed il tesserino relativo al codice fiscale. Osservava, altresì , che "diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, la carta d'identità non presenta segni di contraffazione evidenti riconoscibili in base alle conoscenze del bancario medio, al quale non può essere, richiesto di verificare l'effettiva esistenza del luogo di residenza indicato nel documento esibito e di svolgere ulteriori accertamenti sulla reale identità del cliente. Oltretutto la convenuta, quale ulteriore accorgimento per scongiurare il rischio di pagare a soggetto non legittimato, ha negoziato l'assegno "salvo buon fine". Il pagamento non è stato eseguito immediatamente, all'atto della presentazione del titolo, ma presentato in stanza di compensazione e, pertanto, sottoposto all'esame della banca trattaria , la quale non ha comunicato l'esistenza di irregolarità concernenti il titolo. Avverso la sentenza de qua veniva proposto appello, ove si chiedeva il riesame della decisione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello di Roma accoglieva l’appello e riformava integralmente la sentenza di I grado. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso concinque motivi . [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni s.p.a. si è costituita contestando le deduzioni avversee ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Con il primo motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, n n . 3 e 5, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 , R.D. n. 1736/1933 in riferimento agli artt. 1218,1176, comma 2, 1992 c.c. e l. n. 445/2000 – l’ omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. La Corte avrebbe errato nel ritenere la responsabilità della ricorrente di origine contrattuale nel pagamento del titolo ed aver poi ritenuto la sua responsabilità «a prescindere dalla sussistenza dell’elemento colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore» non consentendo così al preteso danneggiante la possibilità di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile per aver rispettato i criteri previsti dall’art.1176c.c. nella sua qualità di operatore professionale. 1.1Questa Corte nelle Sezioni Unite ha , più volte, ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 della c.d. legge assegni, l'incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., S.U., n. 14712/2007; Cass., S.U.,n.12477/2018). Ai se nsi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.(ex multis Cass., n. 12477/2018; Cass., n. 13969/2022). È , pertanto , erronea l'affermazione, da parte del giudice del merito, che la banca è in ogni caso responsabile ex art. 43, comma 2, l.a. , e ciò a prescindere dall'elemento della colpa nella identificazione del prenditore che ha incassato abusivamente il titolo(Cass., n. 3649/2021) . Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass., n. 3649/2021; Cass., n. 6356/2022). L’identificazione dei soggetti nelle operazioni deve avvenire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè la specificità della «natura dell'attività esercitata» dal debitore, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c.). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010, in uso solo da alcuni anni). Deve, pertanto, negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche (cfr., per tutte, specificamente, Cass., n. 3649/2021; Cass., n. 16781/2022) quali «scambio di comunicazioni con le Autorità che risultano emittenti il documento […..] al quale andava richiesto un riscontro dei numeri della carta d’identità, ed all’amministrazione delle finanze in ordine alla verifica dell’autenticità del codice fiscale e quindi della sua corrispondenza ad una posizione anagrafica- tributaria» che si rivelerebbero, oltretutto, non coerenti con le esigenze dei traffici e ben più ampie rispetto a quanto previsto dalla normativa esistente anche a fini diversi (l. su c.d. antiriciclaggio). Tra i parametri di valutazione della diligenza dell’intermediario non rientra la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale(Cass., n. 34107/2019). 2.Con il secondo motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 DPR n. 156/1973 e del DM 26. 2.2004 (carta dei servizi del servizio pubblico postale), in riferimento all’art. 1227, comma 1, c.c. e art. 43 l. assegni, e l’ omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti.La Corte non avrebbe considerato che l’assegno era stato spedito per posta ordinaria con una modalità poco cauta che determina il maggior numero di fenomeni di sottrazione del contenuto e che impedisce qualsiasi forma di controllo sull’effettiva recezione nelle mani del legittimo beneficiario. 2.1Il secondo motivo – aldilà dell’ipotetico assorbimento per effetto dell’accoglimento del primo - è fondato . Deve infatti ribadirsi il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez. U. 26 maggio2020, n. 9769; in senso conforme, Cass.16 novembre 2020, n.25873) 3.Con il terzo motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio e l’omesso esame di un fatto decisivoche ha formato oggetto di discussione tra le parti. La Corte non avrebbe considerato che il danneggiato non avrebbe fornito prova alcuna del danno effettivamente subito. 4.Con il quarto motivo - a i sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la vio lazione e falsa applicazione dell’art. 1224, comma 2, c.c.e l’omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. La Corte avrebbe condannato la ricorrente anche alla rivalutazione monetaria senza che sia stata fornita alcuna prova del danno effettivamente subito. 4.1 Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo. 5.Per quanto esposto la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo e il quarto e con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso e c assa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti di merito relativi ai motivi accolti e anche per le spese del giudizio di l
Sentenza Cassazione n. 38110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris