CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 2 marzo 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione ai reati di cui all'artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al diniego del bene- ficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale aveva escluso la possibilità di concedere il beneficio della sospen- sione condizionale della pena, tenuto conto dell'ingente somma di danaro sequestrata all'imputato, circostanza che lasciava presupporre che egli traesse mezzi di sosten- tamento dall'attività illecita del medesimo tipo di quella per cui si procede. La Corte di appello ha evidenziato altresì l'irregolare presenza dell'imputato nel territorio e l'assenza di fissa dimora. Il ricorrente circoscrive la propria critica al solo profilo trattato dalla Corte di appello e sopra riportato, il quale, effettivamente, di per sé, sarebbe insufficiente a negare la concessione del beneficio. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittimo il diniego del beneficio ad un imputato incensurato basato esclusivamente sulla sua condizione di clandestino privo di occupazione e di fissa dimora, senza indicazione di elementi concreti fondanti il negativo giudizio prognostico, in quanto l'incensuratezza costitui- sce un elemento di indubbia valenza positiva, la cui neutralizzazione esige l'indivi- duazione di uno o più elementi di segno contrario (Sez. 4, n. 36764 del 17/11/2020, Omoregbe, Rv. 280083). Deve però rilevarsi che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nella fattispecie - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valuta- zione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Pertanto, esaminando in via unitaria l'intero complesso motivazionale delle due sentenze di merito, risulta correttamente valutata l'inesistenza delle condizioni og- gettive e soggettive dell'imputato necessarie per formulare una prognosi favorevole ai sensi degli artt. 164 ss. cod. proc. pen.. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore A I d okt