Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:387
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑155/11 PPU
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ‘s-Gravenhage)
«Rinvio pregiudiziale — Non luogo a provvedere»
Massime dell’ordinanza
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Causa pendente dinanzi al giudice del rinvio divenuta priva di oggetto
— Non luogo a provvedere — Intenzione del ricorrente nella causa principale di proporre un ricorso per risarcimento danni
— Irrilevanza
(Art. 267 TFUE)
Non vi è luogo a provvedere su una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora la decisione contro la quale è diretto il ricorso
principale sia divenuta nulla e, di conseguenza, la controversia principale sia ormai priva di oggetto, malgrado l’intenzione
manifestata dal giudice del rinvio di tenere ferma la propria domanda di pronuncia pregiudiziale poiché la parte ricorrente
intende presentare al medesimo ricorso per risarcimento danni.
Infatti, la giustificazione del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni consultive su questioni generiche o
ipotetiche, ma il bisogno inerente all’effettiva soluzione di un contenzioso. Orbene, in simili circostanze, la proposizione
di un ricorso per risarcimento danni è puramente eventuale ed ipotetica.
(v. punti 16-22 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 giugno 2011 (
*
)
«Rinvio pregiudiziale – Non luogo a provvedere»
Nel procedimento C‑155/11 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] ’s-Gravenhage
(Tribunale dell’Aja, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione 31 marzo 2011, pervenuta presso la cancelleria lo stesso giorno, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. Ilešič, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger,
giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 settembre
2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).
2
Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (Ministro degli Affari esteri) in merito al rifiuto da questo opposto alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di concederle un permesso
di soggiorno provvisorio sul territorio olandese.
Causa principale e questioni pregiudiziali
3
Il 19 giugno 2009, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava presso l’ambasciata olandese a [OSCURATO:PERSONA] (India) una domanda di permesso
di soggiorno provvisorio al fine di soggiornare nei [OSCURATO:PERSONA] presso il coniuge, il sig. [OSCURATO:PERSONA].
4
Con decisione 20 luglio 2009, il [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda.
5
Contro tale provvedimento la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo con lettera del 10 agosto 2009.
6
Dalla decisione di rinvio emerge che gli otto figli della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di cui sette sono minorenni, soggiornano
regolarmente nei [OSCURATO:PERSONA] dal 5 agosto 2009. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i figli hanno la cittadinanza afgana. Lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] non
è mai stato in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo, in forza dell’art. 29, parte iniziale, lett. a), b) o c) della
legge del 2000 sugli stranieri (Vreemdelingenwet 2000).
7
Con decisione 15 febbraio 2010, il [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] dichiarava infondato il reclamo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
per il motivo che non si era dimostrato che aveva superato l’esame di base di integrazione civica richiesto dalla normativa
olandese. Secondo detto ministero, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere alcun elemento concreto che mettesse in dubbio
la correttezza o la completezza della relazione medica del 21 aprile 2009, redatta dal medico di fiducia della sede diplomatica
di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale non emerge che essa avrebbe potuto essere esentata da detto esame per motivi di salute.
8
Il 15 marzo 2010 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso questa decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] ’s-Gravenhage.
9
[OSCURATO:PERSONA] ’s-Gravenhage si chiede se l’obbligo imposto dalla normativa olandese ai familiari dei cittadini dei paesi terzi
che intendono fruire del diritto al ricongiungimento familiare di superare all’estero un esame relativo all’integrazione civica,
prima di poter raggiungere la loro famiglia nei [OSCURATO:PERSONA], non costituisca un’interpretazione troppo restrittiva dell’art. 7,
n. 2, della direttiva 2003/86.
10
In queste circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] ’s-Gravenhage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 7, n. 2, della direttiva [2003/86] consenta ad uno Stato membro di negare l’ingresso e il soggiorno sul suo
territorio ad un familiare, ai sensi dell’art. 4 della direttiva medesima, di un cittadino di un paese terzo che soggiorna
legalmente in detto Stato membro, esclusivamente per il fatto che detto familiare non ha superato all’estero l’esame di integrazione
civica previsto dalla normativa di detto Stato membro.
2) Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che il familiare sia la madre di otto figli, di cui sette
minorenni, che soggiornano legalmente in detto Stato membro.
3) Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che nel paese di residenza del familiare esista un corso
a lui accessibile nella lingua di detto Stato membro.
4) Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che il familiare, alla luce della sua educazione e della
sua situazione personale, e in particolare della sua problematica medica, sia in grado di superare detto esame entro un termine
ragionevole.
5) Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che non venga effettuato alcun controllo alla luce delle
disposizioni di cui all’art. 5, n. 5, e all’art. 17 della direttiva [2003/86], nonché dell’art. 24 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea o del principio di proporzionalità.
6) Se ai fini della soluzione della prima questione sia rilevante che i cittadini di taluni altri paesi terzi siano esentati
dall’obbligo di superare all’estero l’esame di integrazione civica, solo in forza della loro cittadinanza».
Procedimento dinanzi alla Corte
11
Con lettera dell’11 aprile 2011, pervenuta nella Cancelleria della Corte il giorno medesimo, il [OSCURATO:PERSONA] ’s-Gravenhage chiedeva
di sottoporre il rinvio pregiudiziale ad un procedimento d’urgenza, come previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura
della Corte.
12
Con decisione 14 aprile 2011, la Prima Sezione ha accolto tale istanza.
13
Con lettera del 19 maggio 2011, pervenuta nella cancelleria della Corte il giorno medesimo, il [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]
informava la Corte del fatto che esso, con decisione 12 maggio 2011 e dopo riesame, aveva dichiarato fondato il reclamo della
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del 10 agosto 2009 e che, di conseguenza, la decisione 15 febbraio 2010 contro la quale il ricorso era
rivolto era nulla.
14
Con lettera del 30 maggio 2011, pervenuta presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, il giudice del rinvio informava
la Corte che un permesso di soggiorno provvisorio era stato rilasciato lo stesso giorno alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dall’ambasciata
olandese di Islamabad (Pakistan). Ciò premesso, il giudice del rinvio ritiene che le questioni pregiudiziali abbiano perduto
il loro carattere d’urgenza e chiede alla Corte di non proseguire il procedimento di cui all’art. 104 ter del regolamento
di procedura. Esso osserva però che al momento non è opportuno ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto la
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora rinunciato al suo ricorso contro la decisione 15 febbraio 2010 e intende inoltre investirlo
di una domanda di risarcimento dei danni.
Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
15
Secondo una costante giurisprudenza, il procedimento ex art. 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte
e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione
necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., tra l’altro, sentenze 12 marzo 1998, causa C‑314/96,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1149, punto 17; 20 gennaio 2005, causa C‑225/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑523, punto 26, e ordinanza
14 ottobre 2010, causa C‑336/08, Reinke, punto 13).
16
Nella presente causa, il governo olandese ha dichiarato alla Corte che la decisione 15 febbraio 2010, avverso la quale è rivolto
il ricorso principale, è nulla atteso che, con decisione 12 maggio 2011, il reclamo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del 10 agosto
2009 è stato dichiarato fondato a seguito di riesame.
17
Detta informazione è stata confermata, in sostanza, dal giudice del rinvio con lettera del 30 maggio 2011.
18
È giocoforza constatare che la domanda di permesso di soggiorno provvisorio della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta e
che dunque la controversia principale è ormai priva di oggetto.
19
È vero che, con la detta lettera del 30 maggio 2011, il giudice del rinvio ha indicato di voler tenere ferma la sua domanda
di pronuncia pregiudiziale, in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] intende presentare ricorso per risarcimento danni.
20
È tuttavia giocoforza constatare che la proposizione di siffatto ricorso in questa fase è puramente eventuale ed ipotetica.
21
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la giustificazione del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di opinioni
consultive su questioni generiche o ipotetiche, ma il bisogno inerente all’effettiva soluzione di un contenzioso (v., in particolare,
cit. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 28, e ordinanza 24 marzo 2009, causa C‑525/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2197, punto
10).
22
Dalle considerazioni che precedono risulta che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulle spese
23
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal [OSCURATO:PERSONA] ’s-Gravenhage ([OSCURATO:PERSONA]),
con decisione 31 marzo 2011.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.