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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1997

Cassazione n. 41992/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza in data 22/11/2023, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione.

Il ricorso, depositato il 06/02/2024, appare inammissibile per carenza di interesse a seguito della espiazione della pena avvenuta in data 05/01/2024 in relazione alla quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, come emerge dalla posizione giuridica acquisita.

Da ciò discende l'originaria carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

La condanna si rende necessaria perché il ricorso è stato depositato il 06/02/2024, quando già era venuto meno l'interesse allo stesso, sicché ne risultava evidente l'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1997 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza in data 22/11/2023, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso, depositato il 06/02/2024, appare inammissibile per carenza di interesse a seguito della espiazione della pena avvenuta in data 05/01/2024 in relazione alla quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, come emerge dalla posizione giuridica acquisita. Da ciò discende l'originaria carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. La condanna si rende necessaria perché il ricorso è stato depositato il 06/02/2024, quando già era venuto meno l'interesse allo stesso, sicché ne risultava evidente l'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 41992/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris