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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 08016/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle fattispecie di cui a quattro sentenze indicate nell'istanza. 1.1.RilevatoiiT.ijJ che avverso l'ordinanza indicata, ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo vizi (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pén. e 671 cod. proc. pen. ) non consentiti in sede di legittimità. 1.2.Considerato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). 2.Ritenuto, invero, che le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale ha fatto corretto uso dei principi sopra indicati e rib-dàlConto con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, evidenziando come, nonostante l'omogeneità dei reati e il lasso temporale (14 mesi) tra essi intercorrente, non possa comunque ravvisarsi un'unica programmazione iniziale, costituendo tali fatti la mera espressione della tendenza del condannato a delinquere spinto da esigenze di natura contingente, al fine di trarre dalla propria attività criminosa i mezzi necessari per vivere. 3.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle fattispecie di cui a quattro sentenze indicate nell'istanza. 1.1.RilevatoiiT.ijJ che avverso l'ordinanza indicata, ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo vizi (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pén. e 671 cod. proc. pen. ) non consentiti in sede di legittimità. 1.2.Considerato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356). 2.Ritenuto, invero, che le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale ha fatto corretto uso dei principi sopra indicati e rib-dàlConto con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, evidenziando come, nonostante l'omogeneità dei reati e il lasso temporale (14 mesi) tra essi intercorrente, non possa comunque ravvisarsi un'unica programmazione iniziale, costituendo tali fatti la mera espressione della tendenza del condannato a delinquere spinto da esigenze di natura contingente, al fine di trarre dalla propria attività criminosa i mezzi necessari per vivere. 3.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 08016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris