CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Croazia avverso la sentenza del 23/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso„ che contesta la correttezza del riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui aVart. 385 cod pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re esten e [OSCURATO:PERSONA].,ftlente