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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 21912/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 marzo 2022 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99 e 133 cod. pen.

Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa <<al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra recidiva e gravità del fatto».

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto.

L'art. 585 cod. proc. pen. prevede che - nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni.

Tale termine decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (tranne nei casi di deposito tardivo della motivazione, nel qual caso il termine decorre della notifica dell'avviso di deposito).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 14 marzo 2022, con riserva di deposito dei motivi nel termine di novanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 24 maggio 2022.

Il termine per proporre ricorso per cassazione è iniziato a decorrere il 13 giugno 2022 (atteso che il 12 giugno cadeva di domenica) e, dunque, è scaduto il 28 luglio 2022.

Il ricorso risulta depositato solo in data 29 luglio 2022 e, dunque, oltre il termine dei quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. 4.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 marzo 2022 dalla Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis, 69, 99 e 133 cod. pen. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa <<al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra recidiva e gravità del fatto». 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto. L'art. 585 cod. proc. pen. prevede che - nei casi in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine maggiore di quindici giorni per la stesura della motivazione - il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni. Tale termine decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (tranne nei casi di deposito tardivo della motivazione, nel qual caso il termine decorre della notifica dell'avviso di deposito). Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 14 marzo 2022, con riserva di deposito dei motivi nel termine di novanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 24 maggio 2022. Il termine per proporre ricorso per cassazione è iniziato a decorrere il 13 giugno 2022 (atteso che il 12 giugno cadeva di domenica) e, dunque, è scaduto il 28 luglio 2022. Il ricorso risulta depositato solo in data 29 luglio 2022 e, dunque, oltre il termine dei quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. C
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