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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 40621/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto in stato di arresto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità formulato senza tenere conto del comportamento tenuto dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con l'atto di appello era stata devoluta solo la questione relativa alla riduzione della pena nella misura massima per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non anche quella riguardante il giudizio di responsabilità, che dunque è in questa sede preclusa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ip- Roma, il 24 giugno 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di evasione per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo presso il quale era ristretto in stato di arresto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità formulato senza tenere conto del comportamento tenuto dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti. 3. Il ricorso è inammissibile. Con l'atto di appello era stata devoluta solo la questione relativa alla riduzione della pena nella misura massima per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non anche quella riguardante il giudizio di responsabilità, che dunque è in questa sede preclusa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ip- Roma, il 24 giugno 2021.
Sentenza Cassazione n. 40621/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris