CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 38626/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per LEONARDI Flavio, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste o, in subordine, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale LEONARDI Flavio era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 3,18 g/I alla prima prova, 3,18 g/I alla seconda), aggravato dall'aver causato un incidente stradale (in S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando quattro motivi. Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza della legge processuale e vizio della motivazione con specifico riferimento alla ritenuta sanatoria della nullità di ordine generale per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 354 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per essere stato omesso l'avviso al LEONARDI della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'espletamento degli accertamenti ematici finalizzati alla verifica della presenza di alcol nel sangue, ritenendo che la sanatoria andrebbe correlata alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado (instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) e non all'atto di opposizione, come ritenuto dai giudici di merito, in adesione a un orientamento che è stato oggetto di un riesame da parte della stessa giurisprudenza di legittimità, anche in tempi recenti. Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norma processuale e vizio della motivazione anche con riferimento al consenso al prelievo, del tutto esulante da protocolli o necessità di tipo sanitario. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza della legge processuale e mancanza della motivazione in ordine al carattere prevedibilmente irripetibile degli accertamenti ematici. Con il quarto motivo, infine, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. 3. La difesa ha depositato memoria, con la quale, sviluppati gli argomenti difensivi, ha insistito per l'accoglimento e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia CARDIA, ha rassegnato conclusioni, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto della data del commesso reato (2/4/2015) e del titolo di esso in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., 2. La Corte territoriale ha motivato il superamento della eccezione di nullità articolata a difesa aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine ultimo entro il quale - a norma dell'art. 180 c. 1, cod. proc. pen. - la nullità di ordine generale, collegata al mancato avviso all'indagato della facoltà di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., va rilevata o dedotta, andrebbe individuato nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna e non nella deliberazione della sentenza di primo grado, dando espressamente atto della giurisprudenza successiva che ha ricalibrato il principio, affermando quello per il quale il termine va, invece, collegato alla deliberazione della sentenza che definisce il giudizio di primo grado. 3. Da ciò discende la non manifesta infondatezza del primo motivo, ragion per cui, nella specie, deve ritenersi validamente instaurato il rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e la rilevanza del fatto estintivo del reato, essendo maturato il relativo termine prescrizionale. Cosicché, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo de/provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere est