CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07742/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 14/2/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato (specie con riguardo alle condizioni personali ed economiche del soggetto, oltre che per il reato commesso). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa (ed unica) questione, ha infatti steso una motivazione incensurabile, solida ed adeguata, che peraltro l'impugnazione non cita neppure, limitandosi a generiche considerazioni di puro fatto (come quelle riportate alla pag. 2); la sentenza, in particolare, ha sottolineato che il Fanciulli: a) aveva commesso un reato non di scarsa rilevanza; b) era gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, peraltro oggetto di una contestazione di recidiva esclusa in primo grado; c) si era visto riconoscere le circostanze attenuanti generiche sol perché aveva richiesto il rito abbreviato; d) in tal modo, si era visto irrogare una sanzione definitiva tutt'altro che severa, ed insuscettibile di essere ulteriormente ridotta in appello. 4. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 igliere estensore ic Me 7