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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02436/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 10/06/2020, la Corte di appello di Palermo - rideterminata in melius la pena detentiva in mesi 6 di reclusione - ha, nel resto, confermato la sentenza del 04/07/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall'uso del mezzo fraudolento, condannandolo alla pena di giustizia previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti indicate e alla recidiva specifica.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Chieti ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 624 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità per il reato ascritto.

Il ragionamento della sentenza impugnata è viziato in quanto fonda la certezza del giudizio di responsabilità su un dato del tutto indimostrato, ossia che sia stato l'imputato a manomettere il contatore, laddove le risultanze hanno escluso che sia stato Siragusa a realizzare la manomissione e la rimozione del sigillo.

La Corte di appello ha del tutto omesso l'analisi dell'elemento soggettivo e, in particolare, del dolo specifico. 2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizi di motivazione.

La sussistenza della situazione di pericolo andava accertata con riguardo al momento del fatto e tenendo conto di tutte le circostanze effettivamente esistenti, anche non conosciute o conoscibili, ma accertate sulla base di un giudizio ex post, tanto più che in virtù dell'art. 59, quarto comma, cod. pen. anche l'erronea opinione circa l'esistenza di una situazione di pericolo esclude la punibilità a titolo di dolo.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 1) e 7), cod. pen.

Erroneamente la Corte di appello ritiene comunque sussistente la prima aggravante, poiché la prima ipotesi non è sostenuta da alcun elemento probatorio, mentre la seconda richiede l'esistenza di un elemento soggettivo, rappresentato dall'effettiva conoscenza e dalla colpevole ignoranza, assente nel caso di specie.

Quanto alla seconda aggravante, è necessario l'effettivo pregiudizio o l'esposizione a pericolo del servizio pubblico o che sia resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 531 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per non aver dichiarato estinto il reato per difetto di querela e dell'art. 131-bis, per non aver applicato la causa di non punibilità una volta escluse le aggravanti ritenute.

2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e vizi di motivazione, poiché la motivazione della sentenza impugnata presume la perenne apertura dei rubinetti con conseguente consumo ininterrotto.

2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione, non avendo la sentenza impugnata motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della recidiva.

2.7. Il settimo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni e, su un piano generale, in quanto articola censure reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Il primo motivo è reiterativo, nel senso prima chiarito, e, comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha confermato la riconoscibilità, nel caso di specie, dei requisiti - anche soggettivi - del reato, rilevando che il contatore dal quale l'imputato riceveva l'acqua era già stato sigillato, nei confronti di una precedente occupante dell'appartamento, nel dicembre del 2017, sicché dall'ottobre del 2018 al marzo del 2019 (periodo di utilizzo dell'appartamento da parte di Siragusa), l'imputato, che non ha mai stipulato un contratto per la fruizione del servizio idrico, abitando quell'appartamento, ha certamente usufruito dell'acqua attraverso l'indicato allaccio abusivo, il che rende ragione anche della piena consapevolezza della sottrazione all'ente fornitore con la volontà ock non pagare il relativo corrispettivo.

Il ricorso reitera la doglianza puntualmente esaminata dal giudice di appello, mentre manifestamente infondata è la correlazione instaurata dall'impugnazione tra manomissione e furto.3.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, alla luce del principio di diritto puntualmente richiamato dal giudice di appello, secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).

4. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono anch'essi inammissibili.

Quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, la doglianza è manifestamente infondata, posto che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, detta aggravante è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192).

Anche le doglianze relative alla seconda aggravante contestata sono manifestamente infondate, in quanto, ai fini della configurabilità della fattispecie della sottrazione a infrastrutture destinata a servizi pubblici, non è necessario che il fatto abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617).

Il mancato accoglimento delle censure relative alla sussistenza delle circostanze aggravanti rende ragione anche della manifesta infondatezza del quarto motivo relativo alla procedibilità a querela e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5.

Anche il quinto motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale ha confermato l'esclusione dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità argomentando sulla base della durata del consumo illecito e del numero dei componenti del nucleo familiare (cinque), per desumere, appunto, l'insussistenza della fattispecie circostanziale.

Il ricorso censura sul punto la motivazione della sentenza impugnata, ma il giudice di appello - lungi dall'ipotizzare consumi ininterrotti o perenni aperture dei rubinetti - ha argomentato sulla base di dati oggettivi dimostrativi del fatto che il pregiudizio cagionato non fosse lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

Le censure risultano manifestamente infondate, in quanto non puntualmente messe a fuoco rispetto alla decisione, e comunque, involgenti questioni di merito, a fronte della motivazione del giudice di appello, fondata su dati oggettivi e su un ragionamento immune da vizi logici.

6. Il sesto motivo è manifestamente infondato, avendo congruamente la sentenza di appello dato conto della riconoscibilità dei presupposti della recidiva specifica, richiamando non solo i precedenti dell'imputato, ma anche l'espressività del nuovo reato di un significativo disvalore della condotta e di una particolare pericolosità sociale; elementi, questi, del tutto obliterati dal ricorso, che, da questo punto di vista, rivela un ulteriore profilo di inammissibilità, essendo del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

7. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello - con motivazione non scalfita, nella sua tenuta logico-argomentativa, dal ricorso - ritenuto congrua la determinazione della pena operata dal giudice di primo grado (salvo l'erronea diminuzione per il rito, corretta in melius), in considerazione della pluralità dei precedenti e della gravità di uno di essi (rapina).

8. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 10/06/2020, la Corte di appello di Palermo - rideterminata in melius la pena detentiva in mesi 6 di reclusione - ha, nel resto, confermato la sentenza del 04/07/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall'uso del mezzo fraudolento, condannandolo alla pena di giustizia previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti indicate e alla recidiva specifica. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Chieti ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 624 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità per il reato ascritto. Il ragionamento della sentenza impugnata è viziato in quanto fonda la certezza del giudizio di responsabilità su un dato del tutto indimostrato, ossia che sia stato l'imputato a manomettere il contatore, laddove le risultanze hanno escluso che sia stato Siragusa a realizzare la manomissione e la rimozione del sigillo. La Corte di appello ha del tutto omesso l'analisi dell'elemento soggettivo e, in particolare, del dolo specifico. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizi di motivazione. La sussistenza della situazione di pericolo andava accertata con riguardo al momento del fatto e tenendo conto di tutte le circostanze effettivamente esistenti, anche non conosciute o conoscibili, ma accertate sulla base di un giudizio ex post, tanto più che in virtù dell'art. 59, quarto comma, cod. pen. anche l'erronea opinione circa l'esistenza di una situazione di pericolo esclude la punibilità a titolo di dolo. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 1) e 7), cod. pen. Erroneamente la Corte di appello ritiene comunque sussistente la prima aggravante, poiché la prima ipotesi non è sostenuta da alcun elemento probatorio, mentre la seconda richiede l'esistenza di un elemento soggettivo, rappresentato dall'effettiva conoscenza e dalla colpevole ignoranza, assente nel caso di specie. Quanto alla seconda aggravante, è necessario l'effettivo pregiudizio o l'esposizione a pericolo del servizio pubblico o che sia resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 531 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per non aver dichiarato estinto il reato per difetto di querela e dell'art. 131-bis, per non aver applicato la causa di non punibilità una volta escluse le aggravanti ritenute. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e vizi di motivazione, poiché la motivazione della sentenza impugnata presume la perenne apertura dei rubinetti con conseguente consumo ininterrotto. 2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione, non avendo la sentenza impugnata motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della recidiva. 2.7. Il settimo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per plurime ragioni e, su un piano generale, in quanto articola censure reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Il primo motivo è reiterativo, nel senso prima chiarito, e, comunque manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha confermato la riconoscibilità, nel caso di specie, dei requisiti - anche soggettivi - del reato, rilevando che il contatore dal quale l'imputato riceveva l'acqua era già stato sigillato, nei confronti di una precedente occupante dell'appartamento, nel dicembre del 2017, sicché dall'ottobre del 2018 al marzo del 2019 (periodo di utilizzo dell'appartamento da parte di Siragusa), l'imputato, che non ha mai stipulato un contratto per la fruizione del servizio idrico, abitando quell'appartamento, ha certamente usufruito dell'acqua attraverso l'indicato allaccio abusivo, il che rende ragione anche della piena consapevolezza della sottrazione all'ente fornitore con la volontà ock non pagare il relativo corrispettivo. Il ricorso reitera la doglianza puntualmente esaminata dal giudice di appello, mentre manifestamente infondata è la correlazione instaurata dall'impugnazione tra manomissione e furto.3. Il secondo motivo è del pari inammissibile, alla luce del principio di diritto puntualmente richiamato dal giudice di appello, secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). 4. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono anch'essi inammissibili. Quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, la doglianza è manifestamente infondata, posto che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, detta aggravante è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192). Anche le doglianze relative alla seconda aggravante contestata sono manifestamente infondate, in quanto, ai fini della configurabilità della fattispecie della sottrazione a infrastrutture destinata a servizi pubblici, non è necessario che il fatto abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617). Il mancato accoglimento delle censure relative alla sussistenza delle circostanze aggravanti rende ragione anche della manifesta infondatezza del quarto motivo relativo alla procedibilità a querela e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 5. Anche il quinto motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha confermato l'esclusione dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità argomentando sulla base della durata del consumo illecito e del numero dei componenti del nucleo familiare (cinque), per desumere, appunto, l'insussistenza della fattispecie circostanziale. Il ricorso censura sul punto la motivazione della sentenza impugnata, ma il giudice di appello - lungi dall'ipotizzare consumi ininterrotti o perenni aperture dei rubinetti - ha argomentato sulla base di dati oggettivi dimostrativi del fatto che il pregiudizio cagionato non fosse lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). Le censure risultano manifestamente infondate, in quanto non puntualmente messe a fuoco rispetto alla decisione, e comunque, involgenti questioni di merito, a fronte della motivazione del giudice di appello, fondata su dati oggettivi e su un ragionamento immune da vizi logici. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato, avendo congruamente la sentenza di appello dato conto della riconoscibilità dei presupposti della recidiva specifica, richiamando non solo i precedenti dell'imputato, ma anche l'espressività del nuovo reato di un significativo disvalore della condotta e di una particolare pericolosità sociale; elementi, questi, del tutto obliterati dal ricorso, che, da questo punto di vista, rivela un ulteriore profilo di inammissibilità, essendo del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 7. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello - con motivazione non scalfita, nella sua tenuta logico-argomentativa, dal ricorso - ritenuto congrua la determinazione della pena operata dal giudice di primo grado (salvo l'erronea diminuzione per il rito, corretta in melius), in considerazione della pluralità dei precedenti e della gravità di uno di essi (rapina). 8. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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