CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26042/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 374, 374-bis, 595 e 612 cod. pen.;rilevato che, in virtù del principio di tassatività in materia di impugnazioni, il ricorso per cassazione è consentito soltanto nei casi e avverso i provvedimenti di cui agli artt. 568 e 606 cod. proc. pen. rilevato che, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti, e cioè avverso un provvedimento non impugnabile in Cassazione; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M