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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18657/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 marzo 1975 avverso la sentenza resa il 15 ottobre 2020 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante di cui al terzo comma dell'art.648 bis c.p. e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto.

Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza resa il 22 ottobre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio.

Si addebita all'imputato di avere riciclato un catamarano che era stato oggetto di furto in Grecia trasferendolo nelle acque territoriali italiane, per dirigersi verso altre località extracomunitarie, e modificando i suoi dati identificativi, tra cui il numero di matricola dell'imbarcazione, sostituendola con il falso nome di ZHABA 3, in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta giurisdizione italiana poiché i fatti contestati sono stati consumati in territorio estero.

Deduce il ricorrente che l'imputato è stato erroneamente ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio, mentre dagli esiti delle indagini effettuate è emerso che l'imputato ha partecipato e reso possibile il reato di furto consumato all'estero.

Tale assunto comporta la non punibilità del KOOTS, poiché il fatto è stato commesso all'estero e ciò determina l'incompetenza della giurisdizione italiana.

I giudici della corte d'appello, pur avendo preso atto della partecipazione dell'imputato al delitto presupposto di furto, per non dichiarare l'evidente difetto di giurisdizione hanno affermato che non sarebbe emersa la prova del concorso dell'imputato nel furto, mentre emerge con chiara evidenza che l'imputato aveva programmato l'operazione furtiva unitamente al correo Abramov.

Attesa la clausola di salvezza prevista dall'articolo 648 bis cod.pen., o si configura un concorso dell'imputato nel furto dell'imbarcazione, come motivato nella sostanza dalla corte, o si verte in un'ipotesi di riciclaggio commesso esclusivamente dall'imputato in territorio italiano, il che presuppone che questi non abbia minimamente preso parte al reato presupposto di furto.

Non risulta in effetti alcuna prova che le condotte di occultamento contestate fossero state, anche solo in parte, commesse in Italia, essendo più plausibile che le medesime azioni siano state realizzate in territorio greco; la circostanza che l'imbarcazione al momento del fermo fosse in Italia, sebbene diretta in territorio extracomunitario, non rileva ai fini della consumazione del reato di riciclaggio. 2.2 violazione di legge e non punibilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, poiché la condotta da lui posta in essere integra in realtà un post factum non punibile.

Dal materiale informatico è emersa la prova dell'attività di programmazione da parte dell'imputato del furto dell'imbarcazione, sicché l'imputato avrebbe dovuto rispondere a titolo di concorso nel delitto di furto. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione poiché non sono state prese in considerazione le prospettazioni difensive corredate da inequivoca documentazione, da cui emerge che l'imputato aveva comprato in buona fede l'imbarcazione da tale [OSCURATO:PERSONA]; le numerose chiamate del ricorrente, rimaste senza risposta sull'utenza telefonica del venditore dell'imbarcazione, al momento del controllo di P.G., sono state interpretate come espressione della strategia difensiva dell'innputato;non sono state inoltre prese in considerazione le intercettazioni effettuate in carcere dei colloqui avvenuti con la propria fidanzata, nel corso dei quali l'imputato sosteneva di essere stato truffato.

Tuttavia o si accede alla tesi che vede Koots vittima di una truffa posta in essere ai suoi danni da parte degli autori del furto, oppure, se si ritiene che l'imputato abbia programmato e realizzato, in concorso con gli autori materiali, il furto dell'imbarcazione, la sua condotta successiva deve ritenersi un post factum non punibile.

La corte invece, per un verso sostiene che Koots è punibile per il riciclaggio poiché è estraneo al furto, e nel contempo sostiene che non vi è stato pagamento di denaro.

Osserva il ricorrente, invece, che l'imputato è titolare di un'agenzia di viaggi ed era effettivamente diretto nella Repubblica dominicana, nell'ambito della propria attività turistica, essendo del tutto inconsapevole della provenienza furtiva del bene rinvenuto nella sua disponibilità; i contatti avuti con i presunti autori del furto dell'imbarcazione nei giorni precedenti l'arresto erano finalizzati a concludere le trattative per l'acquisto del catamarano, comprato per la somma di 385.000 C in contanti dal KOOTS, come attestato dalla scrittura sottoscritto dal notaio il 10 ottobre 2010, che indicava l'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita del catamarano. 2.4 vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, riconducibile alla fattispecie della ricettazione, poiché anche ritenendo astrattamente che l'imputato fosse a conoscenza della provenienza illecita della imbarcazione, non può esservi dubbio sull'intento di utilizzare la res furtiva per la propria attività imprenditoriale e tale condotta, che non aveva finalità dissimulatorie, non può essere ricondotta all'autoriciclaggio, ma alla ricettazione. 2.5 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 648 bis comma 3 cod.pen., poiché la corte ha considerato grave la condotta contestata all'imputato sulla scorta del valore economico del bene oggetto del reato mentre avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante prevista dal comma tre dell'art. 648 bis cod.pen., in quanto il delitto presupposto è il furto semplice, punito con una pena fino a tre anni.

Non può ritenersi sussistente nel caso in esame nessuna delle aggravanti riconosciute dalla corte e in particolare quella del mezzo fraudolento, poiché sono attribuibili soltanto all'autore del furto e non all'imputato. 2.6 vizio di motivazione e violazione degli articoli 132 e 133 codice penale poiché la corte non formula adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, stabilendo una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero e ritenendo negativo il comportamento processuale dell'imputato, trascurando di considerare che si è sottoposto ad esame ed è incensurato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato solo in ordine alla valutazione della sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 648 bis cod.pen..

Nel resto il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado.

Le censure sono inoltre manifestamente infondate poiché la corte ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e dei criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato e alla conseguente giurisdizione dello Stato italiano.

In realtà il ricorso si risolve in censure di fatto, in quanto contrappone un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle due concordi sentenze che affermano la responsabilità dell'imputato, in forza di argomentazioni esaustive e congrue al compendio probatorio e non manifestamente illogiche.

Deve essere ribadita l'inammissibilità di un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).

L'eccezione di difetto di giurisdizione presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che è stata motivatamente esclusa dai giudici di merito con argomentazioni conformi alla giurisprudenza e di legittimità e logicamente coerenti e congrue al compendio probatorio.

Nel caso in esame la corte ha bene spiegato perché non emergono elementi per confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di furto del catamarano rinvenuto in suo possesso e ha anche esaminato nel dettaglio le prove che dimostrano la sua inequivoca condotta diretta al riciclaggio dell'imbarcazione.

È sufficiente in questa sede richiamare la conversazione registrata il 2 novembre 2018, nel corso della quale l'imputato, parlando con la fidanzata, alludeva al rinvenimento da parte degli investigatori dei segni identificativi dell'imbarcazione rubata e spiegava di non avere avuto il tempo necessario per eliminarli tutti.

La corte ha correttamente desunto da questa conversazione la prova che l'attività di riciclaggio, diretta a camuffare l'origine furtiva dell'imbarcazione in suo possesso, fosse stata posta in essere dall'imputato, almeno in parte, quando già era all'interno delle acque territoriali italiane, così radicando la giurisdizione dell'Italia.

Ed infatti ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, Sentenza n. 39993 del 07/10/2021 Ud. (dep. 08/11/2021 ) Rv. 282061 - 01) La Corte ha poi nel dettaglio esaminato la versione difensiva offerta dall'imputato, ritenendola inverosimile oltreché smentita dalle altre emergenze processuali, e ha escluso il coinvolgimento dell'imputato nella materiale esecuzione del furto della imbarcazione, pur ribadendo la sua piena consapevolezza della provenienza delittuosa del natante consegnatogli.

Va, peraltro, sottolineato come lo stesso ricorrente propone ricostruzioni della vicenda alternative e in contrasto tra loro, in quanto, per un verso, lamenta di non essere stato ritenuto responsabile del delitto di furto del catamarano e, per altro verso, invoca la propria assoluzione dalla ricettazione, sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo in quanto avrebbe acquistato l'imbarcazione, senza rendersi conto della sua provenienza illecita.

Così facendo, il ricorso non si confronta con le argomentazioni della corte e introduce argomenti e ricostruzioni in contrasto tra loro, e per questo destinati all'inammissibilità. 2.Le censure in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal terzo comma dell'articolo 648 bis codice penale, sono fondate.

La corte, a fronte dello specifico motivo di doglianza, ha osservato che il reato presupposto è il reato di furto aggravato dalla destrezza e dal mezzo fraudolento.

Tale affermazione è stata contestata dal ricorrente, anche sul rilievo che le dette aggravanti essendo state poste in essere dal terzo non possono essere addebitate all'imputato.

Quest'ultima considerazione è infondata e illogica poiché il reato presupposto del delitto di riciclaggio è, per definizione, un reato al quale l'imputato non concorre ed è evidente che le eventuali aggravanti si riferiscono al comportamento altrui.

Tuttavia, deve in effetti convenirsi che la motivazione resa al riguardo dalla Corte non è adeguata, poiché configura in modo alternativo e poco chiaro l'aggravante della destrezza e del mezzo fraudolento, quasi equiparandole, e non esplicita le ragioni di tale riconoscimento.

Occorre premettere che il delitto di furto semplice è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e pertanto, anche in presenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 cod.pen., che prevede un aumento fino ad 1/3 della pena in relazione all'ingente danno patrimoniale cagionato, non supera il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 648 bis. che fa riferimento a reati puniti con un massimo edittale fino a 5 anni di reclusione.È certo che nel caso in esame non ricorre l'aggravante della destrezza, che sussiste quando l'agente si avvale di una qualche abilità per distrarre la persona offesa ed attenuare la sua attenzione, al fine di impossessarsi della cosa.

Va ricordato che l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (Sez. 5 - , Sentenza n. 32847 del 03/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019 ) Rv. 276924 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013 ) Rv. 255974 - 01); ricorre ogniqualvolta l'agente tenga comportamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose (Sez. 4, Sentenza n. 13871 del 06/02/2009 Ud. (dep. 30/03/2009 ) Rv. 243203 - 01) La Corte di appello ha richiamato un arresto giurisprudenziale secondo cui l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile anche quando l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell'azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l'azione furtiva. (Sez. 2 - , Sentenza n. 43912 del 04/10/2019 Ud. (dep. 29/10/2019 ) Rv. 277713 - 01) Ma questa pronuncia non sembra attagliarsi al caso in esame, caratterizzato dal fatto che l'imbarcazione era stata consegnata all'imputato per essere portata fuori dalle acque territoriali, mentre si trovava nella disponibilità dei soggetti che l'avevano presa a noleggio, e che subito dopo ne denunziarono l'affondamento.

Alla stregua di questi elementi di fatto, desumibili dalla sentenza impugnata, sembra piuttosto che il delitto presupposto debba essere configurato come appropriazione indebita.

Tale conclusione sembra essere confortata dal fatto che l'artifizio è stato realizzato per occultare la condotta appropriativa e non risulta funzionale all'appropriazione.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che provvederà a verificare, alla stregua degli elementi di fatto raccolti, la corretta qualificazione giuridica del reato presupposto, comprensiva di eventuali aggravanti, e valuterà la sussistenza dell'attenuante invocata dalla difesa. 3.Le censure in merito al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate e generiche, poiché la corte ha correttamente evidenziato la gravità della danno patrimoniale cagionato della condotta e l'assenza nello specifico di elementi positivi nella condotta dell'imputato che, dopo esser stato tratto in arresto, ha posto in essere comportamenti tesi all'inquinamento probatorio, come emerge dalle conversazioni in carcere con la sua fidanzata.

Gli elementi addotti dalla difesa a sostegno delle invocate circostanze non appaiono rilevanti alla stregua del dettato normativo.

2. Non si ritiene di liquidare nulla per le spese in favore della parte civile poiché il processo è stato celebrato oralmente e con udienza pubblica e il difensore della parte civile non ha partecipato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 marzo 1975 avverso la sentenza resa il 15 ottobre 2020 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante di cui al terzo comma dell'art.648 bis c.p. e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza resa il 22 ottobre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di riciclaggio. Si addebita all'imputato di avere riciclato un catamarano che era stato oggetto di furto in Grecia trasferendolo nelle acque territoriali italiane, per dirigersi verso altre località extracomunitarie, e modificando i suoi dati identificativi, tra cui il numero di matricola dell'imbarcazione, sostituendola con il falso nome di ZHABA 3, in modo da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta giurisdizione italiana poiché i fatti contestati sono stati consumati in territorio estero. Deduce il ricorrente che l'imputato è stato erroneamente ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio, mentre dagli esiti delle indagini effettuate è emerso che l'imputato ha partecipato e reso possibile il reato di furto consumato all'estero. Tale assunto comporta la non punibilità del KOOTS, poiché il fatto è stato commesso all'estero e ciò determina l'incompetenza della giurisdizione italiana. I giudici della corte d'appello, pur avendo preso atto della partecipazione dell'imputato al delitto presupposto di furto, per non dichiarare l'evidente difetto di giurisdizione hanno affermato che non sarebbe emersa la prova del concorso dell'imputato nel furto, mentre emerge con chiara evidenza che l'imputato aveva programmato l'operazione furtiva unitamente al correo Abramov. Attesa la clausola di salvezza prevista dall'articolo 648 bis cod.pen., o si configura un concorso dell'imputato nel furto dell'imbarcazione, come motivato nella sostanza dalla corte, o si verte in un'ipotesi di riciclaggio commesso esclusivamente dall'imputato in territorio italiano, il che presuppone che questi non abbia minimamente preso parte al reato presupposto di furto. Non risulta in effetti alcuna prova che le condotte di occultamento contestate fossero state, anche solo in parte, commesse in Italia, essendo più plausibile che le medesime azioni siano state realizzate in territorio greco; la circostanza che l'imbarcazione al momento del fermo fosse in Italia, sebbene diretta in territorio extracomunitario, non rileva ai fini della consumazione del reato di riciclaggio. 2.2 violazione di legge e non punibilità dell'imputato per il reato di riciclaggio, poiché la condotta da lui posta in essere integra in realtà un post factum non punibile. Dal materiale informatico è emersa la prova dell'attività di programmazione da parte dell'imputato del furto dell'imbarcazione, sicché l'imputato avrebbe dovuto rispondere a titolo di concorso nel delitto di furto. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione poiché non sono state prese in considerazione le prospettazioni difensive corredate da inequivoca documentazione, da cui emerge che l'imputato aveva comprato in buona fede l'imbarcazione da tale [OSCURATO:PERSONA]; le numerose chiamate del ricorrente, rimaste senza risposta sull'utenza telefonica del venditore dell'imbarcazione, al momento del controllo di P.G., sono state interpretate come espressione della strategia difensiva dell'innputato;non sono state inoltre prese in considerazione le intercettazioni effettuate in carcere dei colloqui avvenuti con la propria fidanzata, nel corso dei quali l'imputato sosteneva di essere stato truffato. Tuttavia o si accede alla tesi che vede Koots vittima di una truffa posta in essere ai suoi danni da parte degli autori del furto, oppure, se si ritiene che l'imputato abbia programmato e realizzato, in concorso con gli autori materiali, il furto dell'imbarcazione, la sua condotta successiva deve ritenersi un post factum non punibile. La corte invece, per un verso sostiene che Koots è punibile per il riciclaggio poiché è estraneo al furto, e nel contempo sostiene che non vi è stato pagamento di denaro. Osserva il ricorrente, invece, che l'imputato è titolare di un'agenzia di viaggi ed era effettivamente diretto nella Repubblica dominicana, nell'ambito della propria attività turistica, essendo del tutto inconsapevole della provenienza furtiva del bene rinvenuto nella sua disponibilità; i contatti avuti con i presunti autori del furto dell'imbarcazione nei giorni precedenti l'arresto erano finalizzati a concludere le trattative per l'acquisto del catamarano, comprato per la somma di 385.000 C in contanti dal KOOTS, come attestato dalla scrittura sottoscritto dal notaio il 10 ottobre 2010, che indicava l'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita del catamarano. 2.4 vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, riconducibile alla fattispecie della ricettazione, poiché anche ritenendo astrattamente che l'imputato fosse a conoscenza della provenienza illecita della imbarcazione, non può esservi dubbio sull'intento di utilizzare la res furtiva per la propria attività imprenditoriale e tale condotta, che non aveva finalità dissimulatorie, non può essere ricondotta all'autoriciclaggio, ma alla ricettazione. 2.5 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 648 bis comma 3 cod.pen., poiché la corte ha considerato grave la condotta contestata all'imputato sulla scorta del valore economico del bene oggetto del reato mentre avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante prevista dal comma tre dell'art. 648 bis cod.pen., in quanto il delitto presupposto è il furto semplice, punito con una pena fino a tre anni. Non può ritenersi sussistente nel caso in esame nessuna delle aggravanti riconosciute dalla corte e in particolare quella del mezzo fraudolento, poiché sono attribuibili soltanto all'autore del furto e non all'imputato. 2.6 vizio di motivazione e violazione degli articoli 132 e 133 codice penale poiché la corte non formula adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, stabilendo una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero e ritenendo negativo il comportamento processuale dell'imputato, trascurando di considerare che si è sottoposto ad esame ed è incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in ordine alla valutazione della sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 648 bis cod.pen.. Nel resto il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado. Le censure sono inoltre manifestamente infondate poiché la corte ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e dei criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato e alla conseguente giurisdizione dello Stato italiano. In realtà il ricorso si risolve in censure di fatto, in quanto contrappone un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle due concordi sentenze che affermano la responsabilità dell'imputato, in forza di argomentazioni esaustive e congrue al compendio probatorio e non manifestamente illogiche. Deve essere ribadita l'inammissibilità di un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). L'eccezione di difetto di giurisdizione presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che è stata motivatamente esclusa dai giudici di merito con argomentazioni conformi alla giurisprudenza e di legittimità e logicamente coerenti e congrue al compendio probatorio. Nel caso in esame la corte ha bene spiegato perché non emergono elementi per confermare il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di furto del catamarano rinvenuto in suo possesso e ha anche esaminato nel dettaglio le prove che dimostrano la sua inequivoca condotta diretta al riciclaggio dell'imbarcazione. È sufficiente in questa sede richiamare la conversazione registrata il 2 novembre 2018, nel corso della quale l'imputato, parlando con la fidanzata, alludeva al rinvenimento da parte degli investigatori dei segni identificativi dell'imbarcazione rubata e spiegava di non avere avuto il tempo necessario per eliminarli tutti. La corte ha correttamente desunto da questa conversazione la prova che l'attività di riciclaggio, diretta a camuffare l'origine furtiva dell'imbarcazione in suo possesso, fosse stata posta in essere dall'imputato, almeno in parte, quando già era all'interno delle acque territoriali italiane, così radicando la giurisdizione dell'Italia. Ed infatti ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, Sentenza n. 39993 del 07/10/2021 Ud. (dep. 08/11/2021 ) Rv. 282061 - 01) La Corte ha poi nel dettaglio esaminato la versione difensiva offerta dall'imputato, ritenendola inverosimile oltreché smentita dalle altre emergenze processuali, e ha escluso il coinvolgimento dell'imputato nella materiale esecuzione del furto della imbarcazione, pur ribadendo la sua piena consapevolezza della provenienza delittuosa del natante consegnatogli. Va, peraltro, sottolineato come lo stesso ricorrente propone ricostruzioni della vicenda alternative e in contrasto tra loro, in quanto, per un verso, lamenta di non essere stato ritenuto responsabile del delitto di furto del catamarano e, per altro verso, invoca la propria assoluzione dalla ricettazione, sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo in quanto avrebbe acquistato l'imbarcazione, senza rendersi conto della sua provenienza illecita. Così facendo, il ricorso non si confronta con le argomentazioni della corte e introduce argomenti e ricostruzioni in contrasto tra loro, e per questo destinati all'inammissibilità. 2.Le censure in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal terzo comma dell'articolo 648 bis codice penale, sono fondate. La corte, a fronte dello specifico motivo di doglianza, ha osservato che il reato presupposto è il reato di furto aggravato dalla destrezza e dal mezzo fraudolento. Tale affermazione è stata contestata dal ricorrente, anche sul rilievo che le dette aggravanti essendo state poste in essere dal terzo non possono essere addebitate all'imputato. Quest'ultima considerazione è infondata e illogica poiché il reato presupposto del delitto di riciclaggio è, per definizione, un reato al quale l'imputato non concorre ed è evidente che le eventuali aggravanti si riferiscono al comportamento altrui. Tuttavia, deve in effetti convenirsi che la motivazione resa al riguardo dalla Corte non è adeguata, poiché configura in modo alternativo e poco chiaro l'aggravante della destrezza e del mezzo fraudolento, quasi equiparandole, e non esplicita le ragioni di tale riconoscimento. Occorre premettere che il delitto di furto semplice è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e pertanto, anche in presenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 cod.pen., che prevede un aumento fino ad 1/3 della pena in relazione all'ingente danno patrimoniale cagionato, non supera il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 648 bis. che fa riferimento a reati puniti con un massimo edittale fino a 5 anni di reclusione.È certo che nel caso in esame non ricorre l'aggravante della destrezza, che sussiste quando l'agente si avvale di una qualche abilità per distrarre la persona offesa ed attenuare la sua attenzione, al fine di impossessarsi della cosa. Va ricordato che l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (Sez. 5 - , Sentenza n. 32847 del 03/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019 ) Rv. 276924 - 01; Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013 ) Rv. 255974 - 01); ricorre ogniqualvolta l'agente tenga comportamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose (Sez. 4, Sentenza n. 13871 del 06/02/2009 Ud. (dep. 30/03/2009 ) Rv. 243203 - 01) La Corte di appello ha richiamato un arresto giurisprudenziale secondo cui l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile anche quando l'accorgimento malizioso sia posto in essere dopo la sottrazione, in quanto finalizzato a garantire il provento dell'azione delittuosa consolidando lo spossessamento realizzato con l'azione furtiva. (Sez. 2 - , Sentenza n. 43912 del 04/10/2019 Ud. (dep. 29/10/2019 ) Rv. 277713 - 01) Ma questa pronuncia non sembra attagliarsi al caso in esame, caratterizzato dal fatto che l'imbarcazione era stata consegnata all'imputato per essere portata fuori dalle acque territoriali, mentre si trovava nella disponibilità dei soggetti che l'avevano presa a noleggio, e che subito dopo ne denunziarono l'affondamento. Alla stregua di questi elementi di fatto, desumibili dalla sentenza impugnata, sembra piuttosto che il delitto presupposto debba essere configurato come appropriazione indebita. Tale conclusione sembra essere confortata dal fatto che l'artifizio è stato realizzato per occultare la condotta appropriativa e non risulta funzionale all'appropriazione. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che provvederà a verificare, alla stregua degli elementi di fatto raccolti, la corretta qualificazione giuridica del reato presupposto, comprensiva di eventuali aggravanti, e valuterà la sussistenza dell'attenuante invocata dalla difesa. 3.Le censure in merito al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate e generiche, poiché la corte ha correttamente evidenziato la gravità della danno patrimoniale cagionato della condotta e l'assenza nello specifico di elementi positivi nella condotta dell'imputato che, dopo esser stato tratto in arresto, ha posto in essere comportamenti tesi all'inquinamento probatorio, come emerge dalle conversazioni in carcere con la sua fidanzata. Gli elementi addotti dalla difesa a sostegno delle invocate circostanze non appaiono rilevanti alla stregua del dettato normativo. 2. Non si ritiene di liquidare nulla per le spese in favore della parte civile poiché il processo è stato celebrato oralmente e con udienza pubblica e il difensore della parte civile non ha partecipato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648
Sentenza Cassazione n. 18657/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris