Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47282/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in India 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma M data 11/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Kunnar, deducendo il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta credibilità della p.o. e al mancato riconoscimento del concorso anomalo.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure manifestamente infondate, già oggetto di adeguato scrutinio da parte della Corte di merito che le ha disattese con motivazione esente da aporie e manifesta illogicità.

Mette conto rilevare a fronte della denunzia di "inesistente" motivazione che, vedendosi in ipotesi di doppia conforme, la struttura argomentativa del giudice d'appello si salda a quella del primo giudice, in considerazione dell'omogeneità dei criteri d'apprezzamento della 'prova e ei sovrapponibili esiti valutativi.Tanto premesso, il primo motivo si fonda su rilievi squisitamente di merito, tendenti ad una rivalutazione del compendio probatorio acquisito, preclusa in sede di legittimità a fronte dell'adeguato supporto giustificativo offerto dalle sentenze di merito.

La tesi formulata dalla difesa di un terzo soggetto presente nell'androne del palazzo ove si consumò la rapina ha natura ipotetica e congetturale e nessun elemento di concreto supporto nel compendio probatorio acquisito.

L'accertata presenza del prevenuto nel luogo di consumazione del reato e la fuga attuata immediatamente dopo la consumazione dello stesso in danno della Gonzales sono evidenze la cui stretta consequenzialità temporale depone per la riferibilità dell'illecito al prevenuto, il quale non è stato in grado di fornire una plausibile alternativa giustificazione.

Priva di giuridico fondamento s'appalesa anche la censura in punto di qualificazione giuridica, avendo la Corte di merito evidenziato che la puntuale ricostruzione delle modalità dell'aggressione effettuata dalla p.o. ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'operante, il quale ha riferito di lesioni del tutto compatibili con l'immobilizzazione da tergo della vittima al fine della successiva apprensione del girocollo.

La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo. 3.1 Analogamente inammissibili per manifesta infondatezza risultano i rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen.

Infatti, la Corte d'Appello ha evidenziato che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. non era sostenuta da elementi a tal fine valorizzabili, escludendo all'evidenza la spendibilità della giovane età e dell'appartenenza etnica del prevenuto come pure delle solo asserite condizioni di disagio personale a fronte di modalità del fatto particolarmente insidiose ed idonee a ledere non solo il patrimonio ma anche l'integrità fisica della vittima.

Quanto all'attenuante della particolare tenuità del danno la difesa omette di considerare che, per costante avviso della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo"., il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 Rv. 265685; n. 50660 del 5/10/2017,Rv.271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] an ;DEPOSI'[OSCURATO:PERSONA] Z 9, DIC 2021 IL FUNZrONAKO GIUDIZIARIO siniontira abio [OSCURATO:PERSONA]:ZIONE U.R.P.

CENTRALE Dccm., - 9 DU.e, U.D Ck.J l 1\A \‘ \ 9, 2) ex, 9\?0 k D -X, 109, VA, 3• ÚúR) \ • kZ) 9.1 (Ad) h\ nikjn,\ • - i b) - C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in India 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma M data 11/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Civitavecchia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Kunnar, deducendo il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta credibilità della p.o. e al mancato riconoscimento del concorso anomalo. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure manifestamente infondate, già oggetto di adeguato scrutinio da parte della Corte di merito che le ha disattese con motivazione esente da aporie e manifesta illogicità. Mette conto rilevare a fronte della denunzia di "inesistente" motivazione che, vedendosi in ipotesi di doppia conforme, la struttura argomentativa del giudice d'appello si salda a quella del primo giudice, in considerazione dell'omogeneità dei criteri d'apprezzamento della 'prova e ei sovrapponibili esiti valutativi.Tanto premesso, il primo motivo si fonda su rilievi squisitamente di merito, tendenti ad una rivalutazione del compendio probatorio acquisito, preclusa in sede di legittimità a fronte dell'adeguato supporto giustificativo offerto dalle sentenze di merito. La tesi formulata dalla difesa di un terzo soggetto presente nell'androne del palazzo ove si consumò la rapina ha natura ipotetica e congetturale e nessun elemento di concreto supporto nel compendio probatorio acquisito. L'accertata presenza del prevenuto nel luogo di consumazione del reato e la fuga attuata immediatamente dopo la consumazione dello stesso in danno della Gonzales sono evidenze la cui stretta consequenzialità temporale depone per la riferibilità dell'illecito al prevenuto, il quale non è stato in grado di fornire una plausibile alternativa giustificazione. Priva di giuridico fondamento s'appalesa anche la censura in punto di qualificazione giuridica, avendo la Corte di merito evidenziato che la puntuale ricostruzione delle modalità dell'aggressione effettuata dalla p.o. ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'operante, il quale ha riferito di lesioni del tutto compatibili con l'immobilizzazione da tergo della vittima al fine della successiva apprensione del girocollo. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra rapina e furto con strappo. 3.1 Analogamente inammissibili per manifesta infondatezza risultano i rilievi in punto di diniego delle attenuanti generiche e mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. Infatti, la Corte d'Appello ha evidenziato che la richiesta di riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. non era sostenuta da elementi a tal fine valorizzabili, escludendo all'evidenza la spendibilità della giovane età e dell'appartenenza etnica del prevenuto come pure delle solo asserite condizioni di disagio personale a fronte di modalità del fatto particolarmente insidiose ed idonee a ledere non solo il patrimonio ma anche l'integrità fisica della vittima. Quanto all'attenuante della particolare tenuità del danno la difesa omette di considerare che, per costante avviso della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo"., il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 Rv. 265685; n. 50660 del 5/10/2017,Rv.271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] an ;DEPOSI'[OSCURATO:PERSONA] Z 9, DIC 2021 IL FUNZrONAKO GIUDIZIARIO siniontira abio [OSCURATO:PERSONA]:ZIONE U.R.P. CENTRALE Dccm., - 9 DU.e, U.D Ck.J l 1\A \‘ \ 9, 2) ex, 9\?0 k D -X, 109, VA, 3• ÚúR) \ • kZ) 9.1 (Ad) h\ nikjn,\ • - i b) - C
Sentenza Cassazione n. 47282/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris