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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 32856/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 15/7/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannata alla pena di un mese di arresto e 16mila euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione la Rapisarda, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello, nel valutare il motivo di gravame in punto di rilevanza dell'intervento, avrebbe confuso i metri cubi con i metri quadri e, dunque, il volume con la superficie; in tal modo, avrebbe erroneamente escluso l'assoluta modestia dell'ampliamento, che invece sarebbe bene emersa da una corretta lettura degli atti, tali da evidenziare un incremento della superficie del portico di soli 15,50 metri cubi; - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 479 cod. proc. pen.

Con riguardo alla richiesta di sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale, la Corte d'appello avrebbe reso una motivazione apparente, limitandosi a sostenere il carattere non obbligatorio di una tale sospensione; ebbene, questo carattere sarebbe ben noto alla difesa, ma lo stesso non esonererebbe il Giudice dall'obbligo di motivare le ragioni di una scelta così discrezionale, anche alla luce degli effetti pregiudizievoli che ne potrebbero derivare per l'interessato; - si contesta, infine, l'omessa motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura.

4. Con riguardo al primo motivo, la Corte osserva che la Rapisarda - in sede di appello - aveva chiesto di essere assolta dal (residuo) capo A) perché il fatto non costituisce reato, ossia per difetto del profilo soggettivo; in particolare, l'appellante sosteneva di aver ritenuto sufficiente l'avvenuta presentazione di una SCIA, a fronte di un illecito giudicato estremamente modesto, e che dunque non occorresse richiedere un permesso di costruire.

5. Su questa censura il Giudice di appello ha risposto in termini negativi, evidenziando che la misura dell'ampliamento - pari a 71,15 metri quadri - impediva di definire la stessa opera abusiva come di minima entità, necessitando, dunque, del titolo edilizio maggiore.

6. Tanto premesso, il Collegio rileva che la sentenza - nel valutare la consistenza dell'opera - ha effettivamente confuso i metri cubi (indicati nel capo di imputazione) con i metri quadri, e quindi il volume con la superficie, ma ritiene che ciò non ne comporti l'annullamento.

Il gravame, infatti, nel primo motivo aveva solo denunciato un errore di diritto nel quale la Rapisarda sarebbe incorsa, nei termini indicati, ancorandolo, tuttavia, non ad un'ipotesi di ignorantia legis inevitabile, quindi scusabile, quanto alle caratteristiche intrinseche dell'opera, che - a giudizio dell'imputata - avrebbero giustificato il ricorso alla sola SCIA; questo motivo di appello, dunque, era palesemente inammissibile, perché, per un verso, 2 (St_ fondato su una mera percezione soggettiva e, per altro verso, privo di un qualunque riferimento ad eventuali fattori esterni che avrebbero potuto determinare nell'agente l'ignoranza del rilievo penale del suo comportamento, così come alle conoscenze ed alle capacità della medesima Rapisarda, da valutare nell'ottica della stessa ignora ntia.

6. Manifestamente infondata, poi, è anche la seconda censura proposta, che lamenta il vizio di motivazione sull'art. 479 cod. proc. pen., ossia sulla richiesta di sospensione del dibattimento in attesa della definizione del giudizio amministrativo contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria.

6.1. Questa Corte ha più volte sostenuto che, pur essendo oggetto di valutazione discrezionale, la richiesta di sospensione obbliga il giudice a fornire puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga superfluo attendere l'esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull'esistenza del reato (Sez. 3, n. 17528 del 24/03/2010, Tosti, Rv. 247165, relativa alla pendenza di un giudizio civile radicato per stabilire se avesse natura demaniale o privata l'area fatta oggetto della contestazione di abusiva occupazione sanzionata ai sensi dell'art. 1161 cod. nav.).

Tale orientamento, tuttavia, postula che l'istanza di sospensione si riferisca ad un giudizio il quale, quantomeno in astratto, riguardi la situazione disciplinata dalla disposizione in parola, vale a dire - tra l'altro - che la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità.

6.2. Tanto premesso, l'art. 479 cod. proc. pen. - che costituisce deroga al generale principio per il quale «il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito» (art. 2, comma 1, cod. proc. pen.) - non è invece invocabile laddove, come nel caso di specie, la richiesta di sospensione sia stata avanzata a fronte della pendenza di un giudizio amministrativo promosso per contestare l'illegittimità del diniego di rilascio di un provvedimento amministrativo di sanatoria di un abuso urbanistico.

La decisione di tale procedimento, infatti, non spiegherebbe effetti sulla sussistenza del reato, ma soltanto sulla sua possibile estinzione, che, peraltro, non conseguirebbe automaticamente al favorevole esito del processo, dipendendo invece da una rinnovata valutazione da parte dell'autorità competente, che abbia esito favorevole all'interessato e sfoci nell'adozione del provvedimento di sanatoria (in termini, tra le altre, Sez. 3, n. 15752 del 16/1/2020, Campagna, Rv. 279384).

Ebbene, esattamente in questi termini si è espressa la Corte di appello (pag. 3), la cui decisione, pertanto, non può essere censurata.

7. Con riferimento, infine, al terzo motivo di ricorso, in tema di circostanze attenuanti generiche, la censura risulta invece fondata.

Nonostante un'esplicita ed argomentata doglianza al riguardo, contenuta nell'atto di appello, la sentenza ha infatti trascurato del tutto la questione, omettendo ogni motivazione, Se ne impone, dunque, l'annullamento con rinvio, limitatamente alla applicabilità delle stesse circostanze, con rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia emessa il 15/7/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannata alla pena di un mese di arresto e 16mila euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione la Rapisarda, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, nel valutare il motivo di gravame in punto di rilevanza dell'intervento, avrebbe confuso i metri cubi con i metri quadri e, dunque, il volume con la superficie; in tal modo, avrebbe erroneamente escluso l'assoluta modestia dell'ampliamento, che invece sarebbe bene emersa da una corretta lettura degli atti, tali da evidenziare un incremento della superficie del portico di soli 15,50 metri cubi; - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 479 cod. proc. pen. Con riguardo alla richiesta di sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale, la Corte d'appello avrebbe reso una motivazione apparente, limitandosi a sostenere il carattere non obbligatorio di una tale sospensione; ebbene, questo carattere sarebbe ben noto alla difesa, ma lo stesso non esonererebbe il Giudice dall'obbligo di motivare le ragioni di una scelta così discrezionale, anche alla luce degli effetti pregiudizievoli che ne potrebbero derivare per l'interessato; - si contesta, infine, l'omessa motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura. 4. Con riguardo al primo motivo, la Corte osserva che la Rapisarda - in sede di appello - aveva chiesto di essere assolta dal (residuo) capo A) perché il fatto non costituisce reato, ossia per difetto del profilo soggettivo; in particolare, l'appellante sosteneva di aver ritenuto sufficiente l'avvenuta presentazione di una SCIA, a fronte di un illecito giudicato estremamente modesto, e che dunque non occorresse richiedere un permesso di costruire. 5. Su questa censura il Giudice di appello ha risposto in termini negativi, evidenziando che la misura dell'ampliamento - pari a 71,15 metri quadri - impediva di definire la stessa opera abusiva come di minima entità, necessitando, dunque, del titolo edilizio maggiore. 6. Tanto premesso, il Collegio rileva che la sentenza - nel valutare la consistenza dell'opera - ha effettivamente confuso i metri cubi (indicati nel capo di imputazione) con i metri quadri, e quindi il volume con la superficie, ma ritiene che ciò non ne comporti l'annullamento. Il gravame, infatti, nel primo motivo aveva solo denunciato un errore di diritto nel quale la Rapisarda sarebbe incorsa, nei termini indicati, ancorandolo, tuttavia, non ad un'ipotesi di ignorantia legis inevitabile, quindi scusabile, quanto alle caratteristiche intrinseche dell'opera, che - a giudizio dell'imputata - avrebbero giustificato il ricorso alla sola SCIA; questo motivo di appello, dunque, era palesemente inammissibile, perché, per un verso, 2 (St_ fondato su una mera percezione soggettiva e, per altro verso, privo di un qualunque riferimento ad eventuali fattori esterni che avrebbero potuto determinare nell'agente l'ignoranza del rilievo penale del suo comportamento, così come alle conoscenze ed alle capacità della medesima Rapisarda, da valutare nell'ottica della stessa ignora ntia. 6. Manifestamente infondata, poi, è anche la seconda censura proposta, che lamenta il vizio di motivazione sull'art. 479 cod. proc. pen., ossia sulla richiesta di sospensione del dibattimento in attesa della definizione del giudizio amministrativo contro il diniego del permesso di costruire in sanatoria. 6.1. Questa Corte ha più volte sostenuto che, pur essendo oggetto di valutazione discrezionale, la richiesta di sospensione obbliga il giudice a fornire puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga superfluo attendere l'esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull'esistenza del reato (Sez. 3, n. 17528 del 24/03/2010, Tosti, Rv. 247165, relativa alla pendenza di un giudizio civile radicato per stabilire se avesse natura demaniale o privata l'area fatta oggetto della contestazione di abusiva occupazione sanzionata ai sensi dell'art. 1161 cod. nav.). Tale orientamento, tuttavia, postula che l'istanza di sospensione si riferisca ad un giudizio il quale, quantomeno in astratto, riguardi la situazione disciplinata dalla disposizione in parola, vale a dire - tra l'altro - che la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità. 6.2. Tanto premesso, l'art. 479 cod. proc. pen. - che costituisce deroga al generale principio per il quale «il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito» (art. 2, comma 1, cod. proc. pen.) - non è invece invocabile laddove, come nel caso di specie, la richiesta di sospensione sia stata avanzata a fronte della pendenza di un giudizio amministrativo promosso per contestare l'illegittimità del diniego di rilascio di un provvedimento amministrativo di sanatoria di un abuso urbanistico. La decisione di tale procedimento, infatti, non spiegherebbe effetti sulla sussistenza del reato, ma soltanto sulla sua possibile estinzione, che, peraltro, non conseguirebbe automaticamente al favorevole esito del processo, dipendendo invece da una rinnovata valutazione da parte dell'autorità competente, che abbia esito favorevole all'interessato e sfoci nell'adozione del provvedimento di sanatoria (in termini, tra le altre, Sez. 3, n. 15752 del 16/1/2020, Campagna, Rv. 279384). Ebbene, esattamente in questi termini si è espressa la Corte di appello (pag. 3), la cui decisione, pertanto, non può essere censurata. 7. Con riferimento, infine, al terzo motivo di ricorso, in tema di circostanze attenuanti generiche, la censura risulta invece fondata. Nonostante un'esplicita ed argomentata doglianza al riguardo, contenuta nell'atto di appello, la sentenza ha infatti trascurato del tutto la questione, omettendo ogni motivazione, Se ne impone, dunque, l'annullamento con rinvio, limitatamente alla applicabilità delle stesse circostanze, con rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.
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