CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale deposita copia dell'ordinanza n. 36/23 emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro e insiste per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], concernente alcune società riconducibili all'indagato, al quale si contestano i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale evidenziava che la misura cautelare personale era stata annullata, essendo stata ritenuta insussistente la gravità indiziaria, sicchè, applicando i medesimi argomenti, perveniva all'annullamento anche della misura cautelare reale 2. Avverso l'ordinanza impugnata, il ricorrente propone due motivi di impugnazione, con il quale deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione. I motivi di ricorso si fondano essenzialmente sulla ricostruzione degli atti di indagini e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, dalle quali emergerebbe la sussistenza del fumus commissi delicti. Si deduce, inoltre, che il Tribunale del riesame avrebbe fatto leva su una lettura parziale di tali dichiarazioni, nonché sull'intervenuto annullamento della misura cautelare personale, in tal modo omettendo di valutare autonomamente i presupposti della misura cautelare reale.' 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che, in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Al contempo, si afferma che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argonnentativo, anche quando non del tutto mi mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.1. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato in merito alle ragioni dalle quali desumere l'insussistenza del fumus commissi delicti, non essendosi affatto limitato a dare atto dell'annullamento della misura personale. A fronte dell'apparato argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, il ricorrente ha evidenziato le carenze derivanti da una lettura frazionata delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa che, solo in occasione della deposizione del 16.1.2020 rendeva una versione più favorevole all'indagato, mentre nelle dichiarazioni rese in epoca precedente e successiva, forniva un quadro denotante la commissione di condotte estorsive. Premesso che l'articolata ricostruzione della vicenda non può essere esaminata nel merito in questa sede, ciò che rileva è che il Tribunale non è incorso nel vizio di omessa motivazione (neppure nella forma della motivazione apparente)- rilevante quale violazione di legge - posto che ha tenuto conto delle complessive dichiarazioni rese dalla persona offesa, delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, nonché dei rapporti contrattuali per effetto dei quali la persona offesa era tenuta ad assumere alle proprie dipendenze i lavoratori segnalati da Stillitano. Quanto detto comporta che la motivazione non può certamente ritenersi omessa, potendosi al più sindacare nel merito le conclusioni cui è giunto il Tribunale del riesame, ma tale ambito valutativo non è consentito in sede di legittimità. Né può rilevare il fatto che questa Corte, pronunciando sull'ordinanza che aveva annullato la misura cautelare personale, ha accolto il ricorso del Procuratore della repubblica. Il distinto ambito della cognizione cautelare reale, infatti, comporta l'irrilevanza dell'eventuale diverso e più favorevole esito che ha avuto il ricorso avverso la misura personale P.Q.M. Dichiara inammissibile