CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e n,iizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze atienuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territori:li 2, con motivazione congrua e logica, ha negato l'applicazione delle circostanze attelluanti generiche a cagione dei precedenti penali specifici dell'imputato. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità reiativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla suffilienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativi) alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/0 ti'2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146, anche se relativ i) reati estinti, Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so TI ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 14