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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 18025/2022

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da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA G.B.

VICO, n. 22, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente -avverso la sentenza n. 9297/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per riprese relative all'anno di imposta 2013, conseguente all'imputazione alla contribuente di maggior reddito a fronte della partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 15216/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9297/2019, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il gravame, riformando la sentenza impugnata, osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come dagli atti risultasse la consapevolezza della contribuente della partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la [OSCURATO:PERSONA], con conseguente legittimità della ripresa operata dall'Ufficio; che avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) delromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli art. 56, comma 6 d.P.R. 633/72 e dell'art. 7 dello tt Ric. 2020 n. 24808 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2-Statuto del contribuente", dovendo la sentenza impugnata essere "censurata per la omessa o contraddittoria motivazione.., nella parte in cui non è stata resa alcuna motivazione in merito alla sollevata eccezione di nullità dell'avviso di accertamento" (cfr. p. 4, sub I); che il motivo è inammissibile; che premesso (a) l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente (applicabile ratione temporis, trattandosi di decisione di appello depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), non consente di ulteriormente denunziare il vizio logico di motivazione, che (b) l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310, Rv. 646419-01) e che (c) la censura disvela, in realtà, un vizio di omissione di pronunzia della C.T.R., ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in ordine alla lamentata violazione dell'art. 56, comma 6, cit., osserva nondimeno il Collegio che, ove il ricorrente lamenti - come nella specie - l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., cionondimeno occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione - come avvenuto nella specie - sia mancante o insufficiente o si Ric. 2020 n. 24808 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3-limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01); che, in ogni caso, osserva il Collegio che, per essersi la C.T.R. soffermata sull'elemento soggettivo sotteso alla contestazione relativa alla partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti, non può che dedursene - diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente - un rigetto (sia pure implicito.

Arg. da Cass. Sez. 2, 13.8.2018, n. 20718, Rv. 650016-01) in ordine alla doglianza relativa alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) "la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 54, DPR 633/72, all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (principio di buona fede) e dell'art. 2697 del Codice Civile (onere della prova)", per non avere la C.T.R.

"tenuto in debito conto le argomentazioni difensive del ricorrente, né... valutato la buona fede del contribuente, il quale, suo malgrado, si è visto coinvolto in una vicenda rispetto alla quale era totalmente estraneo" (cfr. ricorso, pp. 6, ult. cpv. e 7), lamentando, in particolare, la mancata considerazione della "documentazione esibita in contraddittorio dalla ricorrente" (cfr. p. 7, cpv., ult. rigo); che il motivo - il quale disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è, sotto molteplici profili, inammissibile; che in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del -4- Ric. 2020 n. 24808 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 20.4.2018, n. 9851, Rv. 647837-01); che la C.T.R., attenendosi a tale principio, ha ampiamente motivato (cfr. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata) circa le ragioni che inducono a ritenere l'odierna ricorrente consapevole della partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, "l'insieme di tali fatti [lasciando] ragionevolmente intendere che l'odierno appellato [Le., la [OSCURATO:SOCIETA].] poteva ben conoscere la situazione giuridica assunta dalla [OSCURATO:PERSONA]", specificando, altresì, come la contribuente "alcuna prova al riguardo [abbia] fornito ad escludere la sua diligenza nella contrattazione con la controparte e l'assenza di fatti [ad essa] addebitabili" e pervenendo alla conclusione che "la ricorrente era a conoscenza del meccanismo affermato dall'Ufficio"; che, tanto premesso, non può non osservarsi che: a) sotto un primo profilo, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non Ric. 2020 n. 24808 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -5-avere parte ricorrente (a.1) trascritto in ricorso o, quantomeno, indicato nei termini essenziali, le circostanze, asseritamente illustrate nel primo grado di giudizio, donde dovrebbe pervenirsi alla "corretta ricostruzione dei rapporti commerciali intercorrenti tra le parti" (cfr. ricorso, p. 7, cpv.), né - nel silenzio della gravata sentenza sul punto - (a.2) se e come le stesse furono nuovamente sottoposte al vaglio della C.T.R.; b) sotto altro profilo la censura è inammissibile, ancora una volta per difetto di specificità, per non avere la ricorrente (b.1) chiaramente individuato quale sarebbe la documentazione (solo genericamente richiamata) "esibita in contraddittorio"(cfr. ricorso, p. 7, cpv.), donde dovrebbe trarsi conferma della corretta ricostruzione dei rapporti commerciali tra le parti, né (b.2) avere specificato se, come e quando questa fu depositata nei precedenti gradi di giudizio (consentendone la localizzazione.

Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), né, infine (b.3) avere precisato quali furono le argomentazioni difensive svolte al riguardo, considerato che la sola produzione di un documento non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame e, ancora meno, di sua considerazione ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01; c) sotto un terzo ed ulteriore profilo la censura è inammissibile, siccome tende ad una valutazione del materiale istruttorio in atti diversa da quella resa dal giudice di merito e, per ciò stesso, preclusa a questa Corte: rappresenta un principio pacifico, infatti, quello per cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentoRic. 2020 n. 24808 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -6-discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

L P.Q.Munificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] nte Lucio ciotti [OSCURATO:PERSONA] --•m"6-PUr.2422--oggi, -8- Ric. 2020 n. 24808 sez.

Sesta civile - T - ud. 24-05-2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA G.B. VICO, n. 22, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente -avverso la sentenza n. 9297/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per riprese relative all'anno di imposta 2013, conseguente all'imputazione alla contribuente di maggior reddito a fronte della partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 15216/2018, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9297/2019, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse il gravame, riformando la sentenza impugnata, osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come dagli atti risultasse la consapevolezza della contribuente della partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti concluse con la [OSCURATO:PERSONA], con conseguente legittimità della ripresa operata dall'Ufficio; che avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) delromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli art. 56, comma 6 d.P.R. 633/72 e dell'art. 7 dello tt Ric. 2020 n. 24808 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -2-Statuto del contribuente", dovendo la sentenza impugnata essere "censurata per la omessa o contraddittoria motivazione.., nella parte in cui non è stata resa alcuna motivazione in merito alla sollevata eccezione di nullità dell'avviso di accertamento" (cfr. p. 4, sub I); che il motivo è inammissibile; che premesso (a) l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente (applicabile ratione temporis, trattandosi di decisione di appello depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), non consente di ulteriormente denunziare il vizio logico di motivazione, che (b) l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310, Rv. 646419-01) e che (c) la censura disvela, in realtà, un vizio di omissione di pronunzia della C.T.R., ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in ordine alla lamentata violazione dell'art. 56, comma 6, cit., osserva nondimeno il Collegio che, ove il ricorrente lamenti - come nella specie - l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., cionondimeno occorre che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione - come avvenuto nella specie - sia mancante o insufficiente o si Ric. 2020 n. 24808 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -3-limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01); che, in ogni caso, osserva il Collegio che, per essersi la C.T.R. soffermata sull'elemento soggettivo sotteso alla contestazione relativa alla partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti, non può che dedursene - diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente - un rigetto (sia pure implicito. Arg. da Cass. Sez. 2, 13.8.2018, n. 20718, Rv. 650016-01) in ordine alla doglianza relativa alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) "la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 54, DPR 633/72, all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (principio di buona fede) e dell'art. 2697 del Codice Civile (onere della prova)", per non avere la C.T.R. "tenuto in debito conto le argomentazioni difensive del ricorrente, né... valutato la buona fede del contribuente, il quale, suo malgrado, si è visto coinvolto in una vicenda rispetto alla quale era totalmente estraneo" (cfr. ricorso, pp. 6, ult. cpv. e 7), lamentando, in particolare, la mancata considerazione della "documentazione esibita in contraddittorio dalla ricorrente" (cfr. p. 7, cpv., ult. rigo); che il motivo - il quale disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - è, sotto molteplici profili, inammissibile; che in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del -4- Ric. 2020 n. 24808 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 20.4.2018, n. 9851, Rv. 647837-01); che la C.T.R., attenendosi a tale principio, ha ampiamente motivato (cfr. pp. 3 e 4 della sentenza impugnata) circa le ragioni che inducono a ritenere l'odierna ricorrente consapevole della partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, "l'insieme di tali fatti [lasciando] ragionevolmente intendere che l'odierno appellato [Le., la [OSCURATO:SOCIETA].] poteva ben conoscere la situazione giuridica assunta dalla [OSCURATO:PERSONA]", specificando, altresì, come la contribuente "alcuna prova al riguardo [abbia] fornito ad escludere la sua diligenza nella contrattazione con la controparte e l'assenza di fatti [ad essa] addebitabili" e pervenendo alla conclusione che "la ricorrente era a conoscenza del meccanismo affermato dall'Ufficio"; che, tanto premesso, non può non osservarsi che: a) sotto un primo profilo, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non Ric. 2020 n. 24808 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -5-avere parte ricorrente (a.1) trascritto in ricorso o, quantomeno, indicato nei termini essenziali, le circostanze, asseritamente illustrate nel primo grado di giudizio, donde dovrebbe pervenirsi alla "corretta ricostruzione dei rapporti commerciali intercorrenti tra le parti" (cfr. ricorso, p. 7, cpv.), né - nel silenzio della gravata sentenza sul punto - (a.2) se e come le stesse furono nuovamente sottoposte al vaglio della C.T.R.; b) sotto altro profilo la censura è inammissibile, ancora una volta per difetto di specificità, per non avere la ricorrente (b.1) chiaramente individuato quale sarebbe la documentazione (solo genericamente richiamata) "esibita in contraddittorio"(cfr. ricorso, p. 7, cpv.), donde dovrebbe trarsi conferma della corretta ricostruzione dei rapporti commerciali tra le parti, né (b.2) avere specificato se, come e quando questa fu depositata nei precedenti gradi di giudizio (consentendone la localizzazione. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), né, infine (b.3) avere precisato quali furono le argomentazioni difensive svolte al riguardo, considerato che la sola produzione di un documento non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame e, ancora meno, di sua considerazione ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01; c) sotto un terzo ed ulteriore profilo la censura è inammissibile, siccome tende ad una valutazione del materiale istruttorio in atti diversa da quella resa dal giudice di merito e, per ciò stesso, preclusa a questa Corte: rappresenta un principio pacifico, infatti, quello per cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentoRic. 2020 n. 24808 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022 -6-discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 2, 19.7.2021, n. 20553, Rv. 661734-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. L P.Q.Munificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 24.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] nte Lucio ciotti [OSCURATO:PERSONA] --•m"6-PUr.2422--oggi, -8- Ric. 2020 n. 24808 sez. Sesta civile - T - ud. 24-05-2022
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