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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 45985/2021

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/12/2019 della Corte di Appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cuneo il 20 dicembre 2016, condannava il ricorrente, ai soli effetti civili, per il reato di appropriazione indebita di documentazione contabile relativa ad una ditta individuale, della quale era stato commercialista, facente capo alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, giudizio cui la Corte sarebbe giunta senza rinnovare la prova dichiarativa decisiva costituita dall'esame della persona offesa; tale prova sarebbe stata diversamente valutata nel processo di appello rispetto al primo grado; 2) vizio di motivazione per avere la Corte fondato la statuizione di condanna al risarcimento del danno sulla base di documentazione allegata alle conclusioni della parte civile, in violazione del diritto di difesa posto che l'imputato non aveva potuto interloquire sul punto.

Inoltre, la Corte avrebbe fatto riferimento alla esistenza di un contenzioso civile tra le parti senza avere specifica cognizione di esso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In ordine al primo motivo, la sentenza impugnata ha ampiamente chiarito che la riforma della sentenza di primo grado non era avvenuta sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma su una differente interpretazione, prettamente giuridica, della sussistenza del requisito dell'ingiusto profitto, che il primo giudice aveva escluso non rinvenendo utilità patrimoniali nella condotta del ricorrente e la Corte, invece, ha affermato valorizzando l'esistenza di vantaggi anche non patrimoniali in capo all'imputato.

La soluzione della questione giuridica - in ordine alla quale il ricorrente non muove alcuna critica - non ha minimamente scalfito la ricostruzione fattuale della vicenda e la valutazione delle prove dichiarative, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa trasfuse nell'atto di querela utilizzabile in ragione del rito prescelto.

Si è, dunque, fuori, anche testualmente, dal disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..

2. Quanto al secondo motivo, nella ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione della sentenza impugnata ed anche attraverso la lettura della sentenza di primo grado, emerge che il danno patito dalla persona offesa,e che verrà valutato in sede civile, non era emerso attraverso la documentazione prodotta dalla parte civile in sede di conclusioni nel processo di appello, ma risultava esistente fin dalla querela proposta e dalla documentazione ad essa allegata.

Le osservazioni della Corte sulla documentazione prodotta in sede di conclusioni dalla parte civile rappresentano solo una aggiunta alle constatazioni sulla esistenza fryi- del danno in capo alla vittima del reato ma non ne fondano la sussistenza, ben configurata in sentenza in sede di descrizione del fatto e con riferimento al danno "ulteriore" causato alla persona offesa indipendentemente da quanto risultante dalla produzione documentale, nonché sulla base anche di quanto ritenuto dal Tribunale (cfr. fg. 5 della sentenza di primo grado).

Tanto supera ogni questione relativa alla utilizzabilità della documentazione infine prodotta dalla parte civile, che diviene irrilevante.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.10.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/12/2019 della Corte di Appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cuneo il 20 dicembre 2016, condannava il ricorrente, ai soli effetti civili, per il reato di appropriazione indebita di documentazione contabile relativa ad una ditta individuale, della quale era stato commercialista, facente capo alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, giudizio cui la Corte sarebbe giunta senza rinnovare la prova dichiarativa decisiva costituita dall'esame della persona offesa; tale prova sarebbe stata diversamente valutata nel processo di appello rispetto al primo grado; 2) vizio di motivazione per avere la Corte fondato la statuizione di condanna al risarcimento del danno sulla base di documentazione allegata alle conclusioni della parte civile, in violazione del diritto di difesa posto che l'imputato non aveva potuto interloquire sul punto. Inoltre, la Corte avrebbe fatto riferimento alla esistenza di un contenzioso civile tra le parti senza avere specifica cognizione di esso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine al primo motivo, la sentenza impugnata ha ampiamente chiarito che la riforma della sentenza di primo grado non era avvenuta sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma su una differente interpretazione, prettamente giuridica, della sussistenza del requisito dell'ingiusto profitto, che il primo giudice aveva escluso non rinvenendo utilità patrimoniali nella condotta del ricorrente e la Corte, invece, ha affermato valorizzando l'esistenza di vantaggi anche non patrimoniali in capo all'imputato. La soluzione della questione giuridica - in ordine alla quale il ricorrente non muove alcuna critica - non ha minimamente scalfito la ricostruzione fattuale della vicenda e la valutazione delle prove dichiarative, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa trasfuse nell'atto di querela utilizzabile in ragione del rito prescelto. Si è, dunque, fuori, anche testualmente, dal disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. 2. Quanto al secondo motivo, nella ricostruzione del fatto contenuta nella motivazione della sentenza impugnata ed anche attraverso la lettura della sentenza di primo grado, emerge che il danno patito dalla persona offesa,e che verrà valutato in sede civile, non era emerso attraverso la documentazione prodotta dalla parte civile in sede di conclusioni nel processo di appello, ma risultava esistente fin dalla querela proposta e dalla documentazione ad essa allegata. Le osservazioni della Corte sulla documentazione prodotta in sede di conclusioni dalla parte civile rappresentano solo una aggiunta alle constatazioni sulla esistenza fryi- del danno in capo alla vittima del reato ma non ne fondano la sussistenza, ben configurata in sentenza in sede di descrizione del fatto e con riferimento al danno "ulteriore" causato alla persona offesa indipendentemente da quanto risultante dalla produzione documentale, nonché sulla base anche di quanto ritenuto dal Tribunale (cfr. fg. 5 della sentenza di primo grado). Tanto supera ogni questione relativa alla utilizzabilità della documentazione infine prodotta dalla parte civile, che diviene irrilevante. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.10.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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