Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 165/1975
ECLI:IT:COST:1975:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
In un procedimento civile vertente tra l'INAM - surrogatosi ex art.
1916 del codice civile, nei diritti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva
riportato lesioni a seguito di investimento da parte di un autocarro
guidato da [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], proprietario del mezzo
investitore, l'adito conciliatore di Lecce - rilevato che il Sabetta
era stato assolto (con sentenza del pretore di Lecce) dal reato di
lesioni colpose per insufficienza di prove sulla sussistenza del fatto;
onde l'azione civile non poteva essere iniziata stante la preclusione
di cui all'art. 25 del codice di procedura penale - con ordinanza 10
novembre 1972, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
ha sollevato di ufficio questione di legittimità - in riferimento
all'art. 24 della Costituzione - dell'art. 25 cod. proc. pen. innanzi
citato, per la parte, appunto, in cui vieta la proposizione dell'azione
civile anche alle persone che non hanno partecipato al giudizio penale
conclusosi con una delle sentenze dalla norma stessa prevista.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è
in questo costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
:
1. - Con riferimento alla fattispecie particolare dell'assicuratore
"surrogatosi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili" ex
art. 1916 del codice civile - il quale, secondo l'opinione in dottrina
dominante, non può, in quanto non direttamente danneggiato dal reato,
costituirsi parte civile nel procedimento contro l'autore del danno -
ed avendo, per altro, riguardo alle ipotesi, in genere, di soggetti non
legittimati all'esercizio dell'azione civile ex artt. 22 e 23 del
codice di procedura penale o, comunque, non posti, in concreto, in
grado di partecipare al giudizio penale, dubita - come detto - il
giudice a quo, della legittimità, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 25 cod. proc. pen., per la parte, appunto, in
cui tale norma fa divieto, anche ai soggetti anzidetti, di proporre
l'azione restitutoria o riparatoria in sede civile ove il giudizio
penale (cui i soggetti stessi sono, per quanto detto, rimasti estranei)
si sia concluso con una delle enunciate formule assolutorie.
2. - La questione è fondata.
La preclusione - sancita dalla norma impugnata - ad esercitare
l'azione in sede civile, in dipendenza della formula assolutoria con
cui siasi concluso il giudizio penale - ove riferita a soggetti che a
detto giudizio sono rimasti estranei, in quanto per qualsivoglia
ragione non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque,
di fatto non posti in grado di parteciparvi - contrasta, invero, con il
diritto della difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
La violazione di tale precetto e della connessa esigenza di un
effettivo e reale contraddittorio non è, d'altra parte, neppure
giustificabile sulla base di presunte ragioni di economia processuale o
della esigenza di evitare contraddizioni fra giudicati: come questa
Corte ampiamente ha rilevato con le precedenti pronunzie n. 55 del 1971
e n. 99 del 1973, con le quali ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 27 cod. proc.
pen., per la parte in cui, anche tali norme, estendevano il previsto
vincolo - del giudicato penale sull'azione civile conseguente - anche
nei confronti di soggetti al giudizio stesso rimasti estranei.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di
procedura penale, nella parte in cui dispone che "l'azione civile non
può essere proposta (proseguita o riproposta) davanti al giudice
civile (o amministrativo) - quando in seguito a giudizio è stato
dichiarato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso
o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente
la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso" -,
anche da parte di soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché
non legittimati a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di
fatto, non posti in grado di parteciparvi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere