Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19281/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41583/2022 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di assoluzione predibattimentale adottata dal Tribunale di Lecco, in forza dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha dichiarato il predetto responsabile di due episodi di furto in abitazione risalenti al gennaio del 2007.

Esclusa la recidiva reiterata specifica, la Corte territoriale infliggeva la pena di anni quattro di reclusione e di euro seicento di multa.

L'impugnazione, che, in un unico motivo, articola una pluralità di doglianze, denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata dalla difesa in grado di appello, di accedere al rito abbreviato di cui agli artt. 438 ss. cod.pen.; lamenta la mancata rinnovazione (o meglio, il mancato svolgimento) dell'istruttoria dibattimentale in appello, peraltro, richiesta anche dall'accusa in sede di conclusioni; si duole della asserita contraddizione tra le conclusioni rassegnate dal PM in primo grado, con cui si era chiesto il proscioglimento dell'imputato, e l'impugnazione sollevata avverso la sentenza di assoluzione; da ultimo, il ricorrente censura l'omesso rilievo, da parte della Corte territoriale, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata già prima della sentenza di appello.

La doglianza che concerne la prescrizione è fondata.

Innanzitutto, si rileva che, al momento della commissione del fatto, il furto in abitazione di cui all'art. 624 bis, aggravato ai sensi del comma 3° della medesima disposizione, dalla violenza sulle cose, prevedeva un massimo edittale pari a dieci anni di reclusione.

Operato l'aumento ex art. 161 comma 2° cod. pen., il tempo necessario a prescrivere questo tipo di illecito risulta pari ad anni dodici, mesi sei.

Risulta decisiva, in questo contesto, l'esclusione della recidiva reiterata specifica da parte della Corte di appello di Milano (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato): se, infatti, come era avvenuto in primo grado, l'aggravante di cui all'art. 99 comma 4° cod. pen. fosse stata ritenuta sussistente, ciò avrebbe allontanato significativamente il dies ad quem della prescrizione.

Si sarebbe dovuto operare, ex art. 157 cod. pen., un primo aumento sul massimo edittale pari ad un terzo, in virtù dell'effetto calmierante sulla prescrizione dell'art. 63 comma 4° in punto di concorso omogeneo di aggravanti ad effetto speciale, e poi un ulteriore aumento, questa volta pari alla metà, ai sensi dell'art. 161 comma 2° cod. pen.

Si sarebbe così giunti ad un termine prescrizionale pari ad anni venti e conseguentemente il reato non sarebbe ancora prescritto.

Ebbene, preso atto dell'esclusione della recidiva, i delitti ascritti all'odierno ricorrente, commessi come si ricordava in data 09.01.2007 e in data 11.01.2007, risultano prescritti nel giugno del 2019, ossia ampiamente prima della pronuncia del provvedimento impugnato, che risale al 20.07.2022.

Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41583/2022 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di assoluzione predibattimentale adottata dal Tribunale di Lecco, in forza dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha dichiarato il predetto responsabile di due episodi di furto in abitazione risalenti al gennaio del 2007. Esclusa la recidiva reiterata specifica, la Corte territoriale infliggeva la pena di anni quattro di reclusione e di euro seicento di multa. L'impugnazione, che, in un unico motivo, articola una pluralità di doglianze, denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta, avanzata dalla difesa in grado di appello, di accedere al rito abbreviato di cui agli artt. 438 ss. cod.pen.; lamenta la mancata rinnovazione (o meglio, il mancato svolgimento) dell'istruttoria dibattimentale in appello, peraltro, richiesta anche dall'accusa in sede di conclusioni; si duole della asserita contraddizione tra le conclusioni rassegnate dal PM in primo grado, con cui si era chiesto il proscioglimento dell'imputato, e l'impugnazione sollevata avverso la sentenza di assoluzione; da ultimo, il ricorrente censura l'omesso rilievo, da parte della Corte territoriale, dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata già prima della sentenza di appello. La doglianza che concerne la prescrizione è fondata. Innanzitutto, si rileva che, al momento della commissione del fatto, il furto in abitazione di cui all'art. 624 bis, aggravato ai sensi del comma 3° della medesima disposizione, dalla violenza sulle cose, prevedeva un massimo edittale pari a dieci anni di reclusione. Operato l'aumento ex art. 161 comma 2° cod. pen., il tempo necessario a prescrivere questo tipo di illecito risulta pari ad anni dodici, mesi sei. Risulta decisiva, in questo contesto, l'esclusione della recidiva reiterata specifica da parte della Corte di appello di Milano (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato): se, infatti, come era avvenuto in primo grado, l'aggravante di cui all'art. 99 comma 4° cod. pen. fosse stata ritenuta sussistente, ciò avrebbe allontanato significativamente il dies ad quem della prescrizione. Si sarebbe dovuto operare, ex art. 157 cod. pen., un primo aumento sul massimo edittale pari ad un terzo, in virtù dell'effetto calmierante sulla prescrizione dell'art. 63 comma 4° in punto di concorso omogeneo di aggravanti ad effetto speciale, e poi un ulteriore aumento, questa volta pari alla metà, ai sensi dell'art. 161 comma 2° cod. pen. Si sarebbe così giunti ad un termine prescrizionale pari ad anni venti e conseguentemente il reato non sarebbe ancora prescritto. Ebbene, preso atto dell'esclusione della recidiva, i delitti ascritti all'odierno ricorrente, commessi come si ricordava in data 09.01.2007 e in data 11.01.2007, risultano prescritti nel giugno del 2019, ossia ampiamente prima della pronuncia del provvedimento impugnato, che risale al 20.07.2022. Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Sentenza Cassazione n. 19281/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris