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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07957/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa e sostituzione di persona già pronunciata daln-ribunale di Sciacca con sentenza del 29 febbraio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in punto determinazione della pena, risulta inammissibile in quanto determinata in valori prossimi ai minimi edittali, cui sono stati applicati aumenti minimi sul punto, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per cui , qualora la pena risulta inferiore ai valori medi edittali, risulta sufficiente a fondare nell'applicazione la mera indicazione della congruità della pena come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596)

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile in considerazione della presenza di motivazione che, almeno implicitamente, evidenzia l'impossibilità di alcuna riduzione della pena in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato gravato da significativi precedenti penali che hanno determinato l'applicazione della recidiva.

3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione del regime della continuazione esterna con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Sciacca in data 5 febbraio 2019, avente ad oggetto altra truffa commessa a distanza di un anno dai fatti per cui è intervenuta condanna, risulta inammissibile sussistendo adeguata motivazione che valorizza la stabilità della scelta criminosa da cui desumere una sostanziale abitualità nel delitto incompatibile con la prospettata continuazione.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decispin Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa e sostituzione di persona già pronunciata daln-ribunale di Sciacca con sentenza del 29 febbraio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in punto determinazione della pena, risulta inammissibile in quanto determinata in valori prossimi ai minimi edittali, cui sono stati applicati aumenti minimi sul punto, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per cui , qualora la pena risulta inferiore ai valori medi edittali, risulta sufficiente a fondare nell'applicazione la mera indicazione della congruità della pena come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile in considerazione della presenza di motivazione che, almeno implicitamente, evidenzia l'impossibilità di alcuna riduzione della pena in ragione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato gravato da significativi precedenti penali che hanno determinato l'applicazione della recidiva. 3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione del regime della continuazione esterna con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Sciacca in data 5 febbraio 2019, avente ad oggetto altra truffa commessa a distanza di un anno dai fatti per cui è intervenuta condanna, risulta inammissibile sussistendo adeguata motivazione che valorizza la stabilità della scelta criminosa da cui desumere una sostanziale abitualità nel delitto incompatibile con la prospettata continuazione. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decispin Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso
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