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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 38710/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 20 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, rilevando che l'istanza era stata già avanzata alla Corte di appello di Napoli, quale giudice della cognizione, e da questa respinta nel merito; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per non avere la Corte d'appello di Napoli ritenuto sussistente l'unicità del disegno criminoso tra le due sentenze di cui all'istanza; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato; l'impugnazione non investe l'effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, che riposa sulla preliminare ed assorbente rilevazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'essere la continuazione già stata esclusa in sede di cognizione; giova a tal proposito ricordare che 671, comma 1, cod. proc. pen. pone un preciso limite alla possibilità di applicazione della continuazione in sede esecutiva laddove stabilisce «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 20 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, rilevando che l'istanza era stata già avanzata alla Corte di appello di Napoli, quale giudice della cognizione, e da questa respinta nel merito; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per non avere la Corte d'appello di Napoli ritenuto sussistente l'unicità del disegno criminoso tra le due sentenze di cui all'istanza; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato; l'impugnazione non investe l'effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, che riposa sulla preliminare ed assorbente rilevazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'essere la continuazione già stata esclusa in sede di cognizione; giova a tal proposito ricordare che 671, comma 1, cod. proc. pen. pone un preciso limite alla possibilità di applicazione della continuazione in sede esecutiva laddove stabilisce «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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