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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46943/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROC.GEN.CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste pronunciava decreto motivato di rifiuto di impugnare la sentenza di assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come sollecitatogli dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando la volontarietà delle lesioni contestate. 2 - La medesima parte civile propone ricorso, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al fatto che, escluso il delitto di lesioni volontarie, dovevano quantomeno ritenersi le lesioni colpose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato che non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 primo comma cod. proc. pen., ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa (Sez. 6, n. 889 del 22/02/1996, Broda, Rv. 204798) L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pa0-T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROC.GEN.CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste pronunciava decreto motivato di rifiuto di impugnare la sentenza di assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come sollecitatogli dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], non ravvisando la volontarietà delle lesioni contestate. 2 - La medesima parte civile propone ricorso, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al fatto che, escluso il delitto di lesioni volontarie, dovevano quantomeno ritenersi le lesioni colpose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato che non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 primo comma cod. proc. pen., ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa (Sez. 6, n. 889 del 22/02/1996, Broda, Rv. 204798) L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pa0-T
Decreto Cassazione n. 46943/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris