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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09055/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Massa, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della gioielleria Ghirigoro.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi, elemento costitutivo del reato di truffa, e violazione di legge per non essere il reato stato dichiarato estinto per prescrizione.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità.

Deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti della ricorrente, esponendo linearmente le .conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa.

La Corte d'appello, condividendo quanto affermato dal primo giudice, ha rimarcato che l'essersi presentata nella gioielleria vestita in modo elegante, intrattenendo discussioni di affari, l'avere richiesto una modifica alla merce che intendeva acquistare, lasciando alla parte lesa il proprio numero di telefono, nonché l'aver firmato davanti alla medesima l'assegno, tratto sul suo conto corrente, "sono tutte condotte idonee ad indurre la negoziante a confidare nella serietà delle intenzioni perseguite e a rassicurarla circa la regolarità del pagamento".

In tal modo la Corte d'appello ha rimarcato che l'imputata, con il suo comportamento, ha posto in essere una condotta finalizzata a creare falsi convincimenti sulla sua solvibilità, inducendo la venditrice a concludere un contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato.

Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio, essendo esenti da vizi e in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 42941 del 25/9/2014, Rv. 260476; Sez. 2, n. 24499 del 7/5/2015, Rv. 264224), secondo cui l'idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo l'asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale.

3. Nel dedurre che il reato sarebbe estinto per prescrizione, la ricorrente ha trascurato, da un lato, che il termine è stato sospeso per 335 giorni e, dall'altro, che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400).

4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Massa, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della gioielleria Ghirigoro. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi, elemento costitutivo del reato di truffa, e violazione di legge per non essere il reato stato dichiarato estinto per prescrizione. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti della ricorrente, esponendo linearmente le .conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa. La Corte d'appello, condividendo quanto affermato dal primo giudice, ha rimarcato che l'essersi presentata nella gioielleria vestita in modo elegante, intrattenendo discussioni di affari, l'avere richiesto una modifica alla merce che intendeva acquistare, lasciando alla parte lesa il proprio numero di telefono, nonché l'aver firmato davanti alla medesima l'assegno, tratto sul suo conto corrente, "sono tutte condotte idonee ad indurre la negoziante a confidare nella serietà delle intenzioni perseguite e a rassicurarla circa la regolarità del pagamento". In tal modo la Corte d'appello ha rimarcato che l'imputata, con il suo comportamento, ha posto in essere una condotta finalizzata a creare falsi convincimenti sulla sua solvibilità, inducendo la venditrice a concludere un contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio, essendo esenti da vizi e in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 42941 del 25/9/2014, Rv. 260476; Sez. 2, n. 24499 del 7/5/2015, Rv. 264224), secondo cui l'idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo l'asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale. 3. Nel dedurre che il reato sarebbe estinto per prescrizione, la ricorrente ha trascurato, da un lato, che il termine è stato sospeso per 335 giorni e, dall'altro, che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Cass. pen., Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; conformi, Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400). 4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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