CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40839/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva parzialmente rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della continuazione nei termini più ampi indicati nell'istanza e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché non scanditi> da necessaria,critica,analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e perché riguardanti, in parte, il trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 2. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, fra tutti i reati indicati nell'istanza, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). Quanto poi al trattamento sanzionatorio, è stato chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). 2.1. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, con motivazione piana e congrua, ha osservato che l'amplissimo lasso di tempo - di oltre undici anni - intercorso tra le condotte oggetto della prima sentenza e quelle giudicate con le altre(tondanne preclude il riconoscimento della continuazione fra tutti i reati oggetto dell'istanza; ha, invece, ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso in relazione ai reati giudicati ctei —le successive (Condanne di cui all'istanza. Il giudice, poi, ha correttamente valutato come sintomatica della pervicacia criminale del Primavera la fermezza, nell'arco di nove mesi, del suo proposito criminoso, e ha così determinato in modo non manifestamente illogico il trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione. 2.2. L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]