CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27523/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv.ti Antonio M. Cova e [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 103, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Zerfaliu, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] 3, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 164/2017, pubblicata il 25 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente di ruolo, con inquadramento in categoria D e, ai fini retributivi, D2, presso il Comune di Zerfaliu, ha ricoperto l’incarico di responsabile del Servizio sociale fino al 31 agosto 2013, data in cui è stata sollevata da tale incarico. In particolare, essa ha esposto di essersi occupata del controllo della gestione di un progetto intercomunale affidato alla Coop. Servizi sociali di Solarussa con regolare gara di appalto. La ricorrente ha adito il Tribunale di Oristano al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento disciplinare, consistente nella sospensione dal servizio senza retribuzione, del quale era stata destinataria con provvedimento del 15 aprile 2014. Il Tribunale di Oristano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 2 marzo 2016, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 164/2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Comune di Zerfaliu si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato con d.lgs. n. 150 del 2009, in relazione all’art. 55, comma 1, stesso d.lgs., e dell’art. 103, comma 4, [OSCURATO:PERSONA]. LL. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione del momento a partire del quale andava computato il termine per contestare l’illecito e concludere il procedimento disciplinare. In particolare, tale momento sarebbe coinciso, secondo la prospettazione della medesima ricorrente, con le date del 19 agosto 2013, del 29 ottobre 2013 o del 16 dicembre 2013. Soprattutto il 16 dicembre 2013 avrebbe assunto valore, atteso che, in questa occasione, il Comune di Zerfaliu aveva presentato denuncia presso la competente autorità penale. La doglianza è inammissibile. In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, tutti i termini procedimentali indicati nel successivo comma 2 sono raddoppiati, compreso quello stabilito per la contestazione dell ’ addebito, senza che possano essere invocati diversi termini previsti dalla disciplina contrattuale perché, come stabilito dall’art. 55 del d.lgs. menzionato, tale normativa di legge è inderogabile e prevale su quella contrattuale, sostituendosi ad essa ex artt. 1339 e 1419 c.c.; ne consegue che la contestazione dell’addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte dell’ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elementi sufficienti a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass., Sez. L, n. 22075 dell’11settembre 2018). Nella specie, la corte territoriale ha escluso la rilevanza delle date indicate dalla ricorrente, alla lucedi tre circostanze:a) innanzitutto, la stessa ricorrente aveva dimostrato di avere consapevolezza della pendenza dell’istruttoria ancora in data 24 dicembre 2013, quando aveva risposto ad una richiesta di chiarimenti del Comune datore di lavoro del 29 ottobre 2013 chiedendo se detti chiarimenti “sono ancora necessari dato il trascorso del tempo”; ciò palesa che, se il 24 dicembre 2013 [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito i chiarimenti domandati, il termine per contestare l’illecito e concludere il procedimento disciplinare non poteva decorrere da una data antecedente come, invece, prospettato dalla ricorrente; b) in secondo luogo, vi erano stati ritardi nelle risposte della ricorrente e della Cooperativa coinvoltache avevano violato “i doveri di leale collaborazione”; c) infine, il processo penale aveva accertato delle circostanze rilevanti che il Comune di Zerfaliu non aveva potuto acclarare a causa proprio di tali ritardi. Pertanto, la Corte d’appello di Cagliari, con una valutazione di merito non più sindacabile nella presente sede, in quanto motivata nei termini di legge, ha ritenuto che l’istruttoria si fosse protratta fino al 2014 e che la P.A. avesse avuto conoscenza dei fatti il 28 gennaio 2014, con la conseguenza che la contestazione dell’illecito del 14 febbraio 2014 e l’atto di irrogazione della sanzione del 15 aprile 2014 erano da considerare tempestivi. 2)Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, 13, comma 4, ultimo periodo, d.P.R. n. 62 del 2013, con riferimento agli artt. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, e all’art. 31, comma 1, del capitolato d’appalto per la gestione del progetto POI del 4 agosto 2009, successivamente prorogato nel 2012, in quanto, a suo avviso, essa, con riferimento all’attività di segretariato sociale correlata al progetto POI, si era avvalsa dei poteri a lei spettanti quale dirigente al fine di contenere i costi dell’attività della P.A. Peraltro, l’ente comunale ben conosceva la situazione gestionale del progettoe, eventualmente, sarebbe stato in colpa per non avere condotto i controlli del caso in precedenza. La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito, non più contestabile nella presente sede, in quanto motivato nei termini di legge,che la ricorrente, benché responsabile del servizio, non avrebbe potuto gestire in tutta libertà il monte ore, senza autorizzazione della P.A., come previsto appunto nel capitolato. Inoltre, ha chiarito che, a prescindere dal riparto di competenze esistente negli enti locali, l’autonomia nell’articolazione del servizio “non equivale ad attribuire il potere alla appellante di concentrare tutte le risorse per l’espletamento di un unico servizio di suo interesse, escludendo gli altri servizi senza alcuna autorizzazione dell’organo esecutivo”. 3)Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 244 e 421 c.p.c. in quanto la P.A. non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio e, comunque, le sarebbe stato impedito l’esercizio del proprio diritto di difesa. La doglianza è inammissibile, in quanto l’onere di provare i fatti contestati è stato posto a carico della detta P.A. e la dimostrazione di quanto è avvenuto è stata ricavata dalla documentazione agli atti, palesandosi come irrilevante la prova per testi domandata dalla ricorrente.4)Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 295 c.p.c., 13, comma 4, e 16, commi 1 e 2, d.P.R. n. 62 del 2013, con riferimento agli artt. 3, commi 1 e 6, titolo II, capo I, del codice disciplinare di cui al [OSCURATO:PERSONA].LL. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento alle contestazioni avanzate in sede penale e non avrebbe tenuto conto che, per la condotta a lei contestata, la sanzione inflitta poteva essere irrogata solo in presenza di prova di un danno grave per il Comune o per terzi, nella specie non fornita. La doglianza è inammissibile. Premesso che la Corte d’appello di Cagliari non ha fatto dipendere la sua decisione dallo stato del procedimento penale, si rileva che il giudice di appello ha evidenziato più volte l’oggettiva gravità della condotta della ricorrente, la quale non considera, poi, che la violazione concernente il monte ore sopra citato non è l’unica che è stata accertata, venendo in rilievo pure l’affidamento a soggetto non autorizzato del disbrigo di pratiche dell’ufficio sociale contenenti anche dati sensibili e l’incarico di svolgere il servizio di segretariato sociale a soggetti non inseriti negli appositi elenchi e, in particolare, a due suoi fratelli. Si tratta di una valutazione di merito, condotta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto che, in quanto motivata nei termini di legge, non è più sindacabile nella presente sede. 5)Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., con riferimento all’art. 4, comma 1, d.M.G. n. 55 del 2014 e alle tabelle allegatein quanto la liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado sarebbe stata non congrua e la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul punto, né avrebbe motivato in ordine alla quantificazione delle spese di appello. La doglianza è inammissibile.Infatti, in tema dispese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimie massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. 1, n. 4782 del 24febbraio 2020). Nella specie, la ricorrente non ha dedotto una violazione dei parametri massimi. Quanto all’omessa pronuncia, deve ritenersi che, rigettando l’appello, la corte territoriale abbia implicitamente confermato la decisione del Tribunale di Oristano in ordine alle spese di lite. 6)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo della ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, ritenutinon sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, c.p.c., -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 20