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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45153/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi , alle parti; -,-----1-- udita la re azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che in riforma della pronuncia di primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, applicava, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa per il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 473 cod. pen. è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e quella inflitta all'imputato corrisponde al minimo edittale.

La censura risulta, inoltre, priva della richiesta specificità, non indicando il ricorrente le ragioni per cui, pur in presenza della mancata rinuncia ai motivi di appello attinenti alla pena, la sua commisurazione avrebbe dovuto nondimeno essere determinata in mitius; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così-eciso il 13 novembre 2024.

Il consigliere consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi , alle parti; -,-----1-- udita la re azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che in riforma della pronuncia di primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, applicava, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa per il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 473 cod. pen. è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e quella inflitta all'imputato corrisponde al minimo edittale. La censura risulta, inoltre, priva della richiesta specificità, non indicando il ricorrente le ragioni per cui, pur in presenza della mancata rinuncia ai motivi di appello attinenti alla pena, la sua commisurazione avrebbe dovuto nondimeno essere determinata in mitius; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così-eciso il 13 novembre 2024. Il consigliere consigliere este
Sentenza Cassazione n. 45153/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris