CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24028/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cinetelevisive di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], inpersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Brunetti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1037/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Montalbano 100% (da ora il Condominio) haproposto appello contro la sentenza n. 7788/2020 del Tribunale di Milano che,in accoglimento dell’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] cinetelevisive diNumero registro generale 21777/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 24028/2026Data pubblicazione 24/07/2026revocato il decreto ingiuntivo per l’importo di euro 7.600,00, riguardante ilmancato pagamento di n. 2 rate di spese ordinarie relative all’esercizio 2017,approvate dall’assemblea del 20 gennaio 2017 e confermate dall’assemblea del6 luglio 2017.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito e ha proposto appello incidentale.La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello.Il giudice del merito ha dato rilievo alla produzione, da parte di MisseriStudio, di una transazione intervenuta con la controparte e alla sua volontà diavvalersene. Ha negato la necessità dell’integrazione del contraddittorio con glialtri stipulanti la detta transazione e l’esistenza di un giudicato esterno riflessoconcernente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dialtro condomino e avente a oggetto le stesse spese condominiali. Ha, poi,ritenuto che, con la citata transazione, il Condominio aveva “posto nel nulla ladelibera assembleare del 06.07.2017” e aveva “rinunciato a tutti i decretiingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano, tra cui quello n. 28707/2017 per cui ècausa”, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva “rinunciato alla relativa opposizione equantomeno accettato di ritenere compensate le spese del giudizio”.Pertanto, ha concluso che: con la transazione era venuto meno ilpresupposto che aveva condotto all’emissione del decreto ingiuntivo n.28707/2017 opposto, ossia la delibera assembleare del 6 luglio 2017,contenente l’elezione del foro esclusivo in Milano; siffatta deroga sarebbe stata,comunque, nulla, posto che la possibilità di fare eccezione alla competenzaterritoriale sancita dall’art. 28 c.p.c. necessitava del consenso unanime di tutti icondomini.2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano il Condominio proponericorso sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte osserva, innanzitutto, che deve essere rigettata l’istanza diriunione tra il presente giudizio di cassazione e quello contraddistinto come R.G.23738/2024, avanzata dal Condominio. Si tratta di ricorsi proposti contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21777/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 24028/2026Data pubblicazione 24/07/2026provvedimenti diversi, emessi in separati procedimenti e aventi oggettoassolutamente differente.2. Con il primo motivo il Condominio lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23, 28, 101, 102 e 112 c.p.c. e degli artt. 1117, 1118,1135, 1136, 1137, 1138, 1967, 1965, 2699, 2700 e 2701 ss. c.c. e degli artt.24 e 111 Cost. in quanto la sentenza di appello avrebbe confermato la decisionedi primo grado confermativa dell’efficacia del presunto verbale di conciliazionegiudiziale di Firenze dell’8 marzo 2018, qualificandolo come transazione.Secondo parte ricorrente, il giudice del merito, avendo deciso sull’invaliditàdella deroga alla competenza contenuta nella delibera assembleare del 6 luglio2017 e sulla validità, efficacia e opponibilità del negozio transattivo dell’8 marzo2018, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di tutti icondomini. Ne sarebbe derivata una carenza di legittimazione passivadell’amministratore del Condominio.Inoltre, vi sarebbe stata una decisione a sorpresa assunta in primo grado.La sentenza di appello, peraltro, non si sarebbe pronunciata sul punto eavrebbe erroneamente citato una sentenza della Corte di cassazione.2.1. La censura è priva di fondamento.Del tutto priva di pregio è la questione del difetto di integrazione delcontraddittorio. Infatti, la causa in esame è stata introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] e, allora, è ben ammissibile che proprio [OSCURATO:PERSONA] valere verso il Condominio l’accordo intervenuto con lo stesso l’8 marzo2018 e che concerne espressamente anche la presente controversia. Inoltre,come osservato dal giudice di appello, [OSCURATO:PERSONA] non aveva domandato unaccertamento in via principale della natura e degli effetti della transazione, masolo in via incidentale e limitatamente alla lite. Allo stesso modo, l’eccezione diincompetenza è fatta valere dal Condominio e, dunque, è contro questo che neva criticata la vigenza.Non vi è neanche un problema di violazione dell’art. 101 c.p.c. e di sentenzadella terza via, poiché la tematica della transazione era ben nota alle parti e,comunque, è stata compiutamente discussa e affrontata in appello.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21777/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 24028/2026Data pubblicazione 24/07/20263. Con il secondo motivo il Condominio lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 81, 99, 645, 163, 163 bis, 164, 166, 167, 183, 345, 346e 645 del codice di rito.Sostiene che la causa avrebbe dovuto essere decisa al tempo della domandae non in relazione ad accadimenti successivi, salva l’ipotesi di cessazione dellamateria del contendere. Per l’esattezza, il verbale di conciliazione non sarebbestato ancora esistente al momento della proposizione di detta domanda.Peraltro, la transazione (o la conciliazione) avrebbe dovuto essere spesa solo insede di opposizione esecutiva, attesa l’avvenuta rinuncia all’opposizione, e nonquale motivo di contestazione ex art. 645 c.p.c. Rappresenta, altresì, che MisseriStudio sarebbe stato inadempiente all’obbligo di rinuncia assunto. Sostiene, poi,che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva aderito al verbale dell’8 marzo 2018, sarebbe statatotalmente priva di rappresentanza rispetto ai tre decreti emessi dal [OSCURATO:PERSONA].3.1. La censura è infondata.Innanzitutto, una volta che il difensore del Condominio ha concluso unatransazione in nome e per conto del suo assistito avente ad oggetto determinatigiudizi, è del tutto legittimo che, in tali specifici giudizi, le altre parti diquell’intesa ne chiedano l’applicazione e che il giudice la valuti, benché si siaformata dopo l’instaurazione del processo. Nulla, allora, poteva impedire alCollegio di appello di tenere conto della transazione, benché sopravvenutaall’instaurazione della lite. Seguendo il difforme orientamento di parte ricorrentesi arriverebbe, invece, all’assurdo di privare di efficacia le intese di questo genereproprio nelle vicende che ne sono oggetto. È peraltro evidente dalla lettura dellasentenza che la Corte d’appello ha dato alla transazione il valore di accordosopravvenuto in grado di provocare la cessazione del contenzioso de quo, benchési sia concentrata sul venire meno del patto derogativo della competenza quantoal processo in corso.È indubbio, poi, che detta intesa non avrebbe potuto essere esaminata insede di esecuzione, essendo anteriore al passaggio in giudicato della pronunciache definirà con forza di giudicato questa lite. Quanto al fatto che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] stato dotato di pieni poteri dal Condominio, il giudice ha compiuto unNumero registro generale 21777/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 24028/2026accertamento di merito al riguardo e parte ricorrente non ha neppure riportatoData pubblicazione 24/07/2026il contenuto della sua procura, così contestando in maniera inadeguata lavalutazione della Corte d’appello.Venendo a trattare, infine, dell’allegata mancata attuazione dell’impegno, sievidenzia la contraddittorietà della posizione del Condominio che più volteribadisce che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto avanzare certe difese in quantoavrebbe rinunciato all’opposizione, ma, in altri punti del ricorso, sostiene chesempre [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, al contrario, inadempiente al suo obbligo.Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] chiede l’applicazione dell’intesa de qua, cosìpalesando la sua volontà di adempierla.4. Con il terzo motivo il Condominio prospetta l’esistenza di un giudicatoesterno riflesso, in quanto analogo decreto ingiuntivo sarebbe stato non oppostoda altro debitore del medesimo Condominio. Pertanto, l’accordo in esamesarebbe stato superato dal giudicato in questione.4.1. La censura è infondata.Anche non volendo tenere conto della singolarità di una tesi che fa dipendereesclusivamente dalla condotta processuale di uno dei contraenti gli effetti di unatransazione che riguarda pure altri partecipanti, si osserva che la condotta delCondomino rimasto inerte è coerente con la transazione, che gli imponeva dinon coltivare l’opposizione. Non vi è, allora, un effetto riflesso del giudicato inpregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]. A questo si aggiunga che il giudicato formatosi inun determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare diun diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque aquesta subordinato (Cass., Sez. 3, n. 17931 del 4 luglio 2019).In particolare, può essere ravvisata l’efficacia riflessa del giudicato nei solicasi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in sensogiuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capoa un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatticostitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino glielementi del rapporto pregiudicato-condizionato (Cass., Sez. 5, n. 29301 del 23Numero registro generale 21777/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 24028/2026ottobre 2023). Nella specie, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è autonoma rispetto aData pubblicazione 24/07/2026quella dell’altro condomino.5. Con il quarto motivo il Condominio lamenta la violazione e falsaapplicazione delle norme sulla transazione in quanto l’accordo concluso nonsarebbe stato qualificabile come tale.Nulla sarebbe stato argomentato in ordine alla volontà delle parti ex art.1362 c.c., le quali avrebbero assunto solo l’impegno a perfezionaresuccessivamente dele rinunce agli atti. Comunque, l’accordo non avrebbe potutoessere considerato sorretto da pubblica fede.5.1. La censura è inammissibile.La Corte d’appello ha interpretato lo scritto in questione (contenuto in unverbale d’udienza sottoscritto dal giudice e, quindi, dotato di pubblica fede inordine al suo contenuto), attribuendogli il valore di una transazione, e ne haindividuato il contenuto e gli effetti, ossia il venire meno del citato patto, larinuncia agli atti nel giudizio nel quale è stato concluso, con accettazione dellecontroparti, e la rinuncia ai decreti ingiuntivi, assieme a quella alle relativeopposizioni, con correlata compensazione delle spese.A fronte di questa legittima interpretazione, il Condominio ne ha propostouna alternativa, senza, però, argomentare specificamente in ordine ai criteriermeneutici violati, tanto da avere fatto considerazioni estremamente generichesul punto. Per costante giurisprudenza, in tema di sindacato sull’interpretazionedei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibilidi una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità,la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. L,n. 18214 del 3 luglio 2024).In realtà, deve restare ferma l’interpretazione dell’accordo fornita dal giudicedel merito, che vi ha visto, innanzitutto, una rinuncia a chiedere il decretoingiuntivo opposto al Tribunale di Milano, sulla base di una pattuizione chemirava a ricondurre i procedimenti menzionati nell’intesa alla competenza perterritorio del Tribunale di Firenze.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21777/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 24028/20266. Con il quinto motivo il Condominio prospetta la violazione e falsaData pubblicazione 24/07/2026applicazione degli artt. 23, 28, 99 e 112 c.p.c. con riferimento all’affermazionedella nullità della clausola sulla competenza.6.1. La censura è infondata.La sentenza d’appello, infatti, si fonda sull’assunto che il patto recantel’accordo sulla competenza ex art. 28 c.p.c. sia stato revocato per effetto di unasuccessiva transazione intervenuta fra le parti l’8 marzo 2018.Questa è la ratio decidendi della decisione. Pertanto, ulteriori affermazioni,come le considerazioni sulla nullità della clausola derogativa della competenzacontenute alla fine di pagina 7 e all’inizio di pagina 8, rappresentano dei meriobiter dicta, che non possono essere oggetto di specifica impugnazione.7. Con il sesto motivo il Condominio lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 1965 ss. c.c. e d.m n. 55 del 2014, perchéle spese liquidate in favore della controparte sarebbero state troppo alte. Inoltre,evidenzia che la transazione avrebbe previsto la compensazione delle spese eche, in ipotesi di conciliazione, le spese si sarebbero dovute compensare ex art.92 c.p.c.7.1. La censura è infondata.Premessa l’inammissibilità della questione concernente la misura delcompenso, pur sempre rispettoso dei massimi normativi, si sottolinea che lavalutazione di soccombenza operata dalla corte territoriale va condivisa, alla lucedel fatto che il Condominio ha contestato in tutti i modi, anche nella presentesede, l’esistenza, la validità e l’efficacia della transazione della quale oradomanda l’applicazione, tentando in ogni modo di non fare accertare la suaintervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo.8. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21777/2022Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 24028/2026 P.Q.MData pubblicazione 24/07/2026- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi euro 2.600,00 per compenso e euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte di cassazione, il giorno 16 giugno 2026.Il Presidente