CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 31952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3185/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].DIST. SALERNO n. 5351/2018 depositata i l 06/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sez. dist.Salerno (hinc: CTR), con la sentenza n. 5351/2018 depositata in data 06/06/2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) contro la sentenza n. 5717/2015 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva respinto l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010. 2. La CTR – rilevato che le contestazioni dell’amministrazione riguardano due fatture emesse in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 30.000 (indicate come prestazione esente ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972) e la presentazione di infedele dichiarazione annuale, non essendo stati indicati compensi (rilevati in esito a indagini finanziarie) pari a Euro 28.279 –ha ritenuto che l’appellante non avesse indicato quali fossero i profili di illegittimità dell’avviso di accertamento. In particolare, era infondata la censura relativa al difetto di motivazione (considerati i rilievi mossi dall’ufficio e il richiamo al PVC noto alle parti) ed era da ritenere completa l’istruttoria ( in ragione del richiamo alle indagini finanziarie, agli accertamenti bancari sui versamenti e prelevamenti e alla documentazione contabile proveniente dalla stessa parte verificata). La stessa dicitura riportata in fattura escluderebbe, inoltre, la carenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP. In merito alla natura e al contenuto dell’atto imposesattivo non sono riscontrabili vizi formali o procedimentali, né emergono erronee determinazioni esecutive e di calcolo nella determinazione delle sanzioni pecuniarie. 3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. In data 11/09/2025 il contribuente ha depositato: 1) d omanda presentata il 31/05/2019 di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 d.l. 23/10/2018 n.119 convertito in legge 17/12/2018 n.136, relativamente all’avviso di accertamento N.TF9010706992/2014 oggetto del presente giudizio; 2) attestazione di ricezione. 5.1. Ha quindi chiesto che: « che l’Agenzia delle Entrate dia atto dell’avvenuto integrale pagamento e, in mancanza, termine per depositare le quietanze di pagamento.» [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre dare atto della sussistenza dei requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio: la parte ricorrente ha depositato, infatti, istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 con riferimento all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio. Tale istanza è stata ricevuta dall’amministrazione finanziaria come da ricevuta allegata agli atti. A seguito di tale deposito l’amministrazione finanziaria (costituita all’interno del presente giudizio non ha dato alcun riscontro). 1.2. Deve, quindi, richiamarsi quanto precisato, anche recentemente da questa Corte, secondo la quale, i n tema didefinizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, l'omessa notifica del provvedimento di diniego entro il termine, di natura perentoria, di cui al comma 12, comporta l'implicito accoglimento dell'istanza del contribuente e l'estinzione del processo(Cass., 09/01/2024, n. 766). 1.3. Peraltro, non risulta neppure depositata, entro il 31/12/2020, l’istanza di trattazione menzionata nel comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 199 del 2018 cit., emergendo, anche sotto tale profilo una causa di estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dalla norma appena richiamata. 2. In conclusione, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, le cui spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio; dispone che le spese dell’intero giudizio restino